Legge regionale 24 luglio 1996, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 24 luglio 1996, n. 20

Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare.

(B.U. 6 agosto 1996, n. 35).

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione di traffico veicolare ed una migliore tutela dell'ambiente e del paesaggio, i Comuni della Valle d'Aosta possono istituire, sulle strade di propria competenza, una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore in strade definite extraurbane ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore.

2. Su richiesta dei Comuni direttamente interessati, la Regione Valle d'Aosta può istituire la tariffa d'uso anche su tratti di strade regionali interessate da fenomeni di congestione veicolare.

Art. 2.

(Viabilità extraurbana)

1. L'istituzione di una tariffa d'uso da parte della Regione e dei Comuni è subordinata all'adozione di un provvedimento in cui la Regione e i Comuni devono:

a) individuare gli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento;

b) stabilire le priorità e i tempi di attuazione degli interventi;

c) determinare, ai fini dell'individuazione della strada o tratto di essa la cui percorrenza si intenda subordinare al pagamento di una tariffa d'uso, il limite di carico del traffico veicolare, ossia il numero massimo di autoveicoli che può essere presente sul territorio servito dalla strada o tratto di essa.

2. Il limite di carico è individuato tenuto conto:

a) delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;

b) della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private e delle relative tariffe, se previste;

c) della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;

d) dell'esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;

e) della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

3. Nel caso in cui l'istituzione di una tariffa d'uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 2, il Comune o la Regione, per quanto di propria competenza, adottano altre misure contestuali, fra quelle indicate nel provvedimento di cui al comma 1 al fine del rispetto del limite di carico.

Art. 3.

(Tariffa d'uso)

1. La tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza comunale o regionale è istituita con deliberazione dei competenti organi comunali e regionali e dev'essere:

a) commisurata all'effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;

b) flessibile per orario, zona, modalità dello spostamento, mezzo di trasporto utilizzato.

2. Il sistema di tariffa d'uso può essere permanente o temporaneo, variabile come ammontare nella giornata o nel periodo di applicazione e rispondente quanto più possibile alle esigenze dell'utenza del trasporto.

3. Non può essere istituita una tariffa d'uso sulle strade o tratti di esse su cui non siano previsti mezzi di trasporto pubblico alternativo.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono individuati:

a) il sistema di riscossione del pagamento;

b) il sistema di vigilanza sul pagamento, anche mediante utilizzo degli ausiliari del traffico;

c) le categorie dei veicoli esentati, tra i quali, in particolare:

1) i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso di cui all'art. 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;

2) i veicoli utilizzati dagli esercenti la professione socio-sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni;

3) gli autobus che svolgono servizio pubblico, e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;

4) i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso e dei proprietari di beni immobili situati nella zona stessa;

5) i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso, dei loro fornitori e dipendenti, nonché dei turisti che pernottano nelle strutture ricettive della zona stessa.

Art. 4.

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla tariffa d'uso riscossa relativamente a strade regionali sono introitati al capitolo 500, di nuova istituzione, della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. I proventi derivanti dall'istituzione della tariffa d'uso sono destinati a migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, la tutela della salute e dell'ambiente, le condizioni di sicurezza e, in particolare:

a) ad adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;

b) a rafforzare i servizi di trasporto pubblico riguardanti il territorio interessato dal provvedimento.

3. Le spese di cui al comma 2 saranno imputate ai capitoli di nuova istituzione 67800, per quanto riguarda la spesa di cui alla lett. a), e 51550, per quanto riguarda la spesa di cui alla lett. b), della parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci che vengono istituiti per memoria.

Art. 5.

(Variazione di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) parte entrata:

programma regionale 1.01

codificazione 1.1.6

cap. 00500 "Proventi derivanti dall'applicazione della tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade";

b) parte spesa:

programma regionale 2.2.2.14

codificazione 2.1.1.4.2.2.9.18.10.18

cap. 67800 "Spese per il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico nei territori dove è istituita la tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade"

programma regionale 2.2.1.03

codificazione 2.1.2.1.0.3.9.17.06.24

cap. 51550 "Spese per l'adeguamento della sede stradale, delle opere di protezione e di segnalazione, delle aree di sosta e dei parcheggi di attestamento nei territori dove è istituita la tariffa d'uso per la percorrenza di talune strade".

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propri provvedimenti alle variazioni di bilancio derivanti dalla riscossione della tariffa d'uso.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.