Legge regionale 12 luglio 1996, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 12 luglio 1996, n. 18

Bollettino ufficiale regionale 23 07 1996 n. 33

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra la Regione e la Casa di riposo G. B. Festaz.

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Valle d'Aosta riconosce il valore morale e sociale dell’attività socio-assistenziale svolta, in conformità ai principi della solidarietà e del rispetto della dignità umana, a favore degli anziani residenti sul territorio regionale, dall'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza avente natura pubblicistica denominata Casa di riposo G. B. Festaz, con sede in Aosta, di seguito denominata Casa di riposo.

2. Nell'esplicazione dell’attività di cui al comma 1, la Casa di riposo persegue la promozione e l'attuazione di tutte le iniziative e gli interventi specifici che, in una organizzazione strutturata per soddisfare i bisogni delle persone anziane ospitate, sono atti a garantire alle stesse, compatibilmente con le proprie condizioni psico-fisiche, la libertà d'azione, l'espressione della volontà, il soddisfacimento dei desideri ed il rispetto delle convinzioni.

Art. 2

(Permuta di immobili)

1. Per dare attuazione ai principi sanciti nell'art. 1, la Regione trasferisce in piena proprietà a titolo di permuta alla pari, senza alcun conguaglio, assumendo a suo carico tutte le spese notarili, salvo l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) che rimane a carico di ciascuna parte venditrice, alla Casa di riposo il fabbricato sito in comune di Aosta, distinto al catasto urbano al foglio 41 con il numero 259 subalterno 2 - 3 e 4, entrostante ad area distinta al catasto terreni al foglio 41 con il numero 259, con i relativi arredi.

2. La Regione accetta, in permuta, dalla Casa di riposo, i seguenti immobili:

a) in comune di Aosta al catasto urbano per la quota di 1/1: foglio 38 numero 13 subalterno 110 e 111; foglio 40 numero 109 subalterno 1 e numero 112 subalterno 2; foglio 43 numero 143 subalterno 3 e 11, numero 226 subalterno 1 e 2, numero 226 subalterno 4 e numero 327 subalterno 1 graffati, numero 226 subalterno 5 e numero 327 subalterno 2 graffati, numero 226 subalterno 9;

b) in comune di Aosta al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 27 numeri 94 - 95 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110;

c) in comune di Courmayeur al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 36 numeri 421 e 422;

d) in comune di Courmayeur al catasto terreni, per la quota di 1/2: foglio 37 numeri 346 - 345 e 184;

e) in comune di Courmayeur al catasto urbano per la quota di 1/2: foglio 36 numero 210 subalterno 4;

f) in comune di Morgex al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 40 numeri 37 - 40 - 41 e 43;

g) in comune di Sarre al catasto terreni per la quota di 1/1: foglio 5 numeri 192 e 193; foglio 8 numero 12; foglio 40 numeri 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 203 e 213; foglio 41 numero 80; foglio 42 numeri 5 - 6 - 7 - 33 - 67 - 68 - 92 - 97 - 98 - 104 -106 - 107 - 108 - 152 - 233 e 234.

3. Il fabbricato trasferito alla Casa di riposo deve essere destinato a finalità di assistenza e beneficenza per la durata di cinquanta anni a partire dalla data di stipulazione della permuta, con vincolo da trascriversi presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Aosta a favore della Regione.

Art. 3

(Statuto)

1. Lo statuto della Casa di riposo, approvato dal Consiglio regionale, deve essere conforme ai seguenti requisiti:

a) il consiglio di amministrazione deve essere composto da tre membri di diritto e otto membri elettivi; i tre membri di diritto sono il vescovo della Diocesi, con funzioni di Presidente, e due parroci della città di Aosta nominati dal vescovo; degli otto membri elettivi cinque sono di designazione regionale ed i restanti tre sono di designazione del Comune di Aosta;

b) deve essere istituito un organo di revisione, con il compito di controllare la gestione contabile dell'ente, composto da tre membri effettivi e due supplenti; un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono di designazione regionale, un membro effettivo è di designazione della Casa di riposo, ed un membro effettivo ed un membro supplente sono di designazione del Comune di Aosta.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi statutari della Casa di riposo predispongono una bozza di statuto conforme alle disposizioni di cui al comma l e lo trasmettono alla Regione che deve provvedere all'approvazione entro sei mesi.

Art. 4

(Convenzioni)

1. La Regione può stipulare con la Casa di riposo convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 5

(Delega alla Giunta)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui all'art. 2 e, in particolare, per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa l'individuazione, la consistenza e i dati catastali degli immobili.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.525.000.000 per l'anno 1996, grava sul capitolo 20485 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 e di lire 525.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69320 del bilancio della Regione per l'anno 1996.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1996, sia in termini di competenza che di cassa, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"

lire 1.000.000.000

cap. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"

lire 525.000.000;

b) in aumento:

cap. 20485 "Spese contrattuali ed oneri a carico della Regione: registrazione atti, bolli, diritti, pubbliche affissioni ed inserzioni"

lire 1.525.000.000.