Regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 22 aprile 1996, n. 2

Bollettino ufficiale regionale 30 04 1996 n. 20

Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15.

Art. 1

(Delimitazione delle piste di sci alpino)

1. Le piste di sci alpino preparate, segnalate, controllate e aperte all'uso pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura.

2. La palinatura deve essere realizzata e posata in modo tale da consentire:

a) di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro;

b) di riconoscere nei punti di accesso la pista e il grado di difficoltà.

3. La palinatura può essere omessa:

a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali, quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri, staccionate;

b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;

c) nei tratti di confluenza di più piste;

d) in brevi tratti di raccordo delle piste.

4. Le piste tracciate su ghiacciai sono delimitate longitudinalmente su entrambi i bordi con la prevista palinatura, nonché con una corda munita di bandierine e fissata alle paline.

5. Sulle piste di sci alpino la palinatura deve essere integrata con dischi posti a intervalli di circa 200 metri recanti la denominazione o numerazione della pista.

6. La palinatura di delimitazione delle piste deve essere realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione assegnata alle singole piste stesse; al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle paline deve essere di colore arancione per un'altezza rispettivamente di 80 centimetri e di 30 centimetri.

Art. 2

(Delimitazione delle piste di sci di fondo)

1. Le piste per lo sci di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte all'uso pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;

b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

2. Sulle piste di fondo con lunghezza superiore a 3 chilometri la palinatura deve essere integrata con segnali che, posti a intervalli di 200 metri, indicano la distanza ancora da percorrere.

3. In funzione della classificazione assegnata, la palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli di colore blu, rosso o nero; la parte terminale delle paline è colorata di arancione per un'altezza di 80 centimetri.

Art. 3

(Segnaletica sulle piste)

1. Al fine di fornire necessarie indicazioni per il più corretto utilizzo delle piste e per invitare gli sciatori ad andatura maggiormente cauta in relazione a particolari caratteristiche delle piste stesse, è raccomandato l'uso di segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui lo sciatore stesso deve conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati.

2. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo devono conformarsi alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

3. All'origine delle principali biforcazioni delle piste devono essere installati appositi e ben evidenti segnali direzionali sui quali sia precisata la denominazione, la direzione, il grado di difficoltà delle piste ed eventualmente le destinazioni raggiungibili.

4. Gli accessi alle piste sottoposte a chiusura, anche temporanea, devono essere sempre protetti per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista e segnalati, dove occorre, mediante il relativo segnale di pericolo.

5. Le intersezioni delle piste di sci con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita devono essere sempre segnalate e protette per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia.

6. Nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, devono essere adottati, anche in relazione alla funzione degli stessi, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.

Art. 4

(Altri tipi di segnaletica)

1. In corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo devono essere apposti appositi pannelli che forniscano un prospetto generale delle piste esistenti, recanti la denominazione, il grado di difficoltà e l'indicazione dell'apertura o chiusura delle piste stesse, nonché i relativi orari.

2. In prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione dei comprensori per lo sci di discesa devono essere apposti appositi pannelli che forniscano un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recanti la denominazione, il grado di difficoltà e l'indicazione dell'apertura o chiusura delle piste stesse.

3. Lo sciatore deve essere opportunamente informato sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori.

4. Nelle stazioni a valle degli impianti di risalita devono essere apposti appositi pannelli settoriali che forniscano le informazioni relative alle piste dagli stessi servite con indicazione dei possibili collegamenti con il restante comprensorio.

Art. 5

(Tipologia della segnaletica)

1. Le caratteristiche e i tipi di segnaletica da adottare nei comprensori sciistici regionali di discesa e di fondo sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, su proposta dei soggetti titolari della gestione delle piste.

2. Entro quattro anni dall'approvazione di cui al comma 1, di cui è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti titolari della gestione delle piste provvedono all'adeguamento della segnaletica dei rispettivi comprensori sciistici.

3. In ogni caso la segnaletica deve avere caratteristiche, quali la posizione, la dimensione, il colore, l'illuminazione, che ne consentano la facile individuazione e caratteristiche, quali il tipo e la dimensione dei caratteri di stampa, la traduzione in più lingue delle indicazioni contenute, i simboli grafici unificati, che ne consentano l'interpretazione.

4. La segnaletica sulle piste deve essere realizzata in modo tale da consentirne la rimozione alla fine della stagione invernale.

5. La palinatura di delimitazione delle piste e la segnaletica sulle piste non possono recare messaggi pubblicitari.

6. L'Associazione valdostana impianti a fune (AVIF) promuove l'unificazione della segnaletica dei comprensori destinati allo sci alpino.

Art. 6

(Sicurezza delle piste)

1. Salvo quanto previsto al comma 3, lett. a) e b), le piste di sci alpino sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, lett. a) e b), le piste di sci di fondo sono aperte al transito degli sciatori negli orari esposti sugli appositi pannelli di cui all'art. 4, comma 1.

3. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione delle piste, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza dello sciatore, il gestore delle piste, anche per il tramite del direttore di pista, deve provvedere a:

a) chiudere tutti gli accessi alle piste nelle quali, a causa delle condizioni ambientali e climatologiche, vengono a determinarsi temporanee condizioni di inagibilità o di pericolo di caduta di valanghe, provvedendo altresì a segnalarne la chiusura nei pannelli generali e settoriali delle piste esistenti collocati alle stazioni degli impianti;

b) chiudere le piste durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici e limitare il transito dei mezzi battipista e motoslitte per soli motivi di soccorso e servizio;

c) eliminare dalle piste gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;

d) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;

e) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in adiacenza di dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci.

4. In ogni caso, la presenza sulle piste di segnaletica, piccole pietre e cumuli di neve artificiale, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.

5. Le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, alle stazioni degli impianti di risalita.

Art. 7

(Comportamento dello sciatore)

1. La sicurezza dello sciatore deve intendersi compresa entro limiti ottimali, in rapporto all'attività sportiva esercitata, se lo stesso pratica lo sci nell'ambito delle piste regolarmente aperte al transito.

2. Lo sciatore deve tuttavia:

a) evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata;

b) adeguare la propria andatura sugli sci alle proprie capacità, al tipo e alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista, all'affollamento della stessa;

c) rispettare la segnaletica adeguando la propria andatura in funzione delle indicazioni dalla stessa fornite;

d) evitare la fermata e la sosta volontarie in zone di passaggio, di scarsa visibilità e nelle strettoie delle piste;

e) evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci;

f) usare la massima cautela superando gli altri sciatori;

g) non alterare le indicazioni segnaletiche.