Legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 - Testo storico

Legge regionale 4 settembre 1995, n. 42

Bollettino ufficiale regionale 31 10 1995 n. 48

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interventi

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 - Competenze

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 5 - Coordinamento con le norme edilizie

Art. 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

Art. 7 - Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 8 - Edifici e luoghi pubblici

Art. 9 - Edifici e luoghi privati aperti al pubblico

Art. 10 - Edifici privati

Art. 11 - Ausili e attrezzature

CAPO IV

FUNZIONI REGIONALI

Art. 12 - Piano annuale di intervento

Art. 13 - Informazione e accessibilità

CAPO V

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 14 - Domande di contributo degli enti pubblici

Art. 15 - Domande di contributo dei soggetti privati

Art. 16 - Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni

Art. 17 - Modalità di erogazione dei contributi

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Abrogazione di norme

Art. 19 - Norme transitorie

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

Art. 21 - Variazioni di bilancio

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.

Art. 2

(Interventi)

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;

b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;

c) le persone individuate dagli art. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), gli ultrasessantacinquenni in stato di grave disagio fisico e sociale, certificato dal competente servizio sociale territoriale, e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nonché i condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Art. 4

(Competenze)

1. Spetta alla Giunta regionale:

a) adottare il piano annuale di cui all'art. 12;

b) assegnare ai Comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;

c) esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c).

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 5

(Coordinamento con le norme edilizie)

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

2. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d).

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico deve accertare che siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il Sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. 104/1992.

7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della l. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili.

8. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della l. 118/1971, all'art. 2 del d.p.r. 384/1978, alla l. 13/1989, e successive modificazioni, e al d.m. lavori pubblici 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 6

(Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal d.p.r. 384/1978, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con d.m. lavori pubblici 236/1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 384/1978, le possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione volti a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal d.m. lavori pubblici 236/1989.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.

Art. 7

(Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni)

1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli art. 4 e 5 della l. 13/1989 non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del d.m. lavori pubblici 236/1989 ovvero con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvederà a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 8

(Edifici e luoghi pubblici)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 9

(Edifici e luoghi privati aperti al pubblico)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 10

(Edifici privati)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), nella misura percentuale indicata all'allegato A e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori.

2. Per la realizzazione di ascensori possono essere concessi ai condominii contributi in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono integrativi e temporaneamente sostitutivi di quelli concessi ai sensi della l. 13/1989, i cui beneficiari avranno cura di rimborsare alla Regione.

4. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 11

(Ausili e attrezzature)

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione e al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi.

2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti dal comma 1, possono essere concessi, previo rilascio di attestazione di congruità da parte del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, contributi:

a) ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, alle lett. a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni per ogni singolo intervento;

b) alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), nella misura percentuale indicata all'allegato A, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario regionale.

CAPO IV

FUNZIONI REGIONALI

Art. 12

(Piano annuale di intervento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

a) le modalità per la ripartizione dei fondi regionali, fermo restando che i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non devono superare il sessanta per cento dell'ammontare complessivo;

b) le priorità di intervento, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della l. 104/1992.

Art. 13

(Informazione e accessibilità)

1. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale è competente in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale; esso attende, mediante i propri uffici, ai seguenti compiti:

a) consulenza gratuita riguardante gli ausili, gli adattamenti, l'accessibilità e l'integrazione sociale e lo sviluppo della vita di relazione in generale delle persone disabili;

b) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati;

c) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lett. a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni persona interessata;

d) rilascio di nulla osta preventivo in materia di accessibilità a tutti gli edifici da realizzarsi con parziale o totale finanziamento pubblico;

e) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

g) attuazione di ogni altro intervento volto all'integrazione sociale delle persone disabili affidatogli dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Servizio si avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

CAPO V

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 14

(Domande di contributo degli enti pubblici)

1. Per ottenere i contributi di cui agli art. 8 e 11, gli enti pubblici presentano domanda al Servizio di cui all'art. 13 entro il 1° aprile di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate della documentazione definita con il piano di cui all'art. 12.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, delibera in merito alle domande presentate secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.

Art. 15

(Domande di contributo dei soggetti privati)

1. Per ottenere i contributi di cui agli art. 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda dovrà essere allegato un atto di assenso del proprietario.

3. Le persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), devono contestualmente presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al Fondo speciale di cui all'art. 10 della l. 13/1989.

Art. 16

(Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni)

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 15, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce ai Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.

3. I Comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 17

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Regione o dal Comune competente entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La Regione, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, può anticipare, nel limite del cinquanta per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli art. 8, 9, 10 e 11.

4. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli art. 14 e 15, è disposta la revoca del contributo.

5. Le somme eventualmente recuperate dai Comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli art. 9, 10 e 11.

6. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 17 giugno 1992, n. 25 (Disposizioni regionali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) è abrogata.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. I soggetti pubblici e privati che hanno presentato domanda entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi, rispettivamente, del capo III e del capo V della l.r. 25/1992 mantengono il diritto all'applicazione delle suddette norme.

2. Con un piano straordinario di intervento avente le caratteristiche di quello di cui all'art. 12 si provvede alla definizione delle domande giacenti presentate dai soggetti pubblici di cui al comma 1.

3. Per i soggetti privati è immediatamente applicabile l'art. 10, comma 3.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 2.150 milioni e per gli anni 1996 e 1997 la spesa, rispettivamente, di lire 2.250 milioni e di lire 3.470 milioni che graverà sull'istituendo capitolo 58700 "Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili" del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e del bilancio triennale 1995/1997.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte ai capitoli 49420, 53400, 53410 e 61240 del bilancio di previsione 1995 e del bilancio triennale 1995/1997.

3. A decorrere dal 1998, le spese di cui alla presente legge saranno determinate con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 21

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 49420 "Contributi agli enti pubblici per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche"

competenza lire 800.000.000

cassa lire 800.000.000

cap. 53400 "Spese per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche"

competenza lire 500.000.000

cassa lire 500.000.000

cap. 53410 "Contributi a favore di privati per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche"

competenza lire 800.000.000

cassa lire 500.000.000

cap. 61240 "Contributi a favore di privati per l'acquisto di ausili e attrezzature per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone handicappate"

competenza lire 50.000.000

cassa lire 50.000.000

Totale in diminuzione

competenza lire 2.150.000.000

cassa lire 1.850.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.1.1.01

codificazione: 02.01.02.03.02.03.08.007.08.30

cap. 58700 "Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili"

competenza lire 2.150.000.000

cassa lire 1.850.000.000.