Legge regionale 28 agosto 1995, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 34

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso di formazione per educatori professionali.

(B.U. 19 settembre 1995, n. 42).

Art. 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi non lavoratori che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con sede in Aosta.

2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e sono pari a lire:

a) 300.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilità;

b) 450.000 per il secondo anno di corso per undici mensilità;

c) 600.000 mensili per il terzo anno di corso per undici mensilità.

Art. 1 bis

(1)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli studenti lavoratori che partecipano ai corsi per la qualificazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con sede in Aosta. L'accesso alla qualificazione è previsto con la riserva di posti fino ad un massimo del quaranta per cento sul totale dei posti disponibili dei corsi di formazione.

2. Per gli allievi che accedono ai posti riservati gli importi vengono così determinati:

a) 200.000 lire mensili per il primo anno di corso, per undici mensilità;

b) 300.000 lire per il secondo anno di corso, per undici mensilità;

c) 400.000 lire per il terzo anno di corso, per undici mensilità.

Art. 2

1. Agli allievi non residenti in Aosta S concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di lire 100.000 mensili.

2. Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio è concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

3. Agli allievi sono altresì rimborsate le spese di soggiorno connesse al tirocinio.

Art. 3

1. La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il Servizio affari generali assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verrà effettuata mensilmente.

2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma 1, al termine di ogni anno di corso.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000 per il 1995, lire 90.000.000 per il 1996, lire 120.000.000 per il 1997.

2. A decorrere dal 1996, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta).

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 62040 (Spese per la formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale 1995/1997.

Art. 5

1. La legge regionale 21 aprile 1994, n. 13 (Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso per la formazione di educatori professionali) è abrogata.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1996, n. 23.