Regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 - Testo storico

Regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5

Bollettino ufficiale regionale 22 08 1995 n. 38

Modalità di svolgimento del corso di preparazione all'esame di abilitazione venatoria e dell'esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

Art. 1

(Corso di preparazione per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria)

1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre frequentare un apposito corso organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, come stabilito dall'art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), così strutturato:

a) periodo di effettuazione: primo semestre dell'anno;

b) materie d'insegnamento:

1) legislazione venatoria;

2) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie di fauna selvatica;

3) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

4) armi e munizioni da caccia, relativa legislazione e prove pratiche di tiro e maneggio delle armi;

5) norme di pronto soccorso;

c) docenti: vengono nominati dalla Giunta regionale per ogni singolo corso, avvalendosi, di preferenza, del personale di cui all'art. 36, comma 2, della l.r. 64/1994;

d) iscrizione: occorre inoltrare apposita domanda al Comitato regionale per la gestione venatoria entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende frequentare il corso. Se inviata per posta, la domanda deve essere inoltrata in plico raccomandato da presentare entro il termine suddetto ad un ufficio postale; farà fede la data del timbro postale apposto sul plico stesso. La domanda deve contenere i seguenti dati:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) luogo di residenza.

2. I corsisti, quale compartecipazione alle spese necessarie per il materiale di consumo e per l'utilizzo delle strutture, devono versare una quota d'iscrizione, il cui importo è stabilito ogni anno dalla Giunta regionale.

3. Considerato che parte del corso e le prove pratiche di maneggio e corretto utilizzo delle armi sono svolte al poligono del tiro a segno nazionale, i candidati, per accedere alle linee di tiro, devono produrre, all'inizio del corso, il certificato medico anamnestico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, rilasciato dal proprio medico curante.

4. Oltre alle lezioni teoriche sono previste, anche in periodi successivi a quello indicato al comma 1, lett. a), uscite pratiche in occasione di censimenti o di altre attività di gestione faunistica.

5. I partecipanti devono firmare giornalmente il registro delle presenze.

6. Sono ammesse assenze, fino ad un massimo pari al trenta per cento delle ore in programma, purché non effettuate in una sola materia.

7. Non sono ammesse assenze alle prove pratiche.

8. Entro dieci giorni dal termine del corso l'Assessorato all'Agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia un attestato di partecipazione.

Art. 2

(Esame di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria)

1. Per ogni anno solare sono previste due sessioni d'esame nei seguenti periodi:

a) prima sessione: nel mese di giugno;

b) seconda sessione: nel mese di dicembre.

2. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione venatoria, da redigersi su carta legale, deve essere presentata al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro fine aprile per la prima sessione d'esame ed entro fine ottobre per la seconda sessione d'esame.

3. La domanda deve essere corredata di:

a) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio;

b) certificato di residenza;

c) attestato di partecipazione al corso di cui all'art. 1;

d) ricevuta del versamento della quota d'iscrizione all'esame, stabilita annualmente dalla Giunta regionale, per la copertura delle spese del materiale di consumo.

4. La Commissione d'esame è composta secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3, della l.r. 64/1994.

5. L'esame consiste in :

a) una prova pratica di tiro e maneggio delle armi;

b) una prova orale.

Art. 3

(Prova pratica di tiro e maneggio delle armi)

1. La prova pratica di tiro e maneggio delle armi di cui all'art. 2, comma 5, lett. a), da sostenere presso il poligono del tiro a segno nazionale alla presenza del componente della commissione d'esame esperto in armi e munizioni da caccia e del direttore di tiro, è suddivisa in tre fasi:

a) prima delle prove di tiro, il candidato deve dimostrare di essere in grado di maneggiare in modo corretto le armi; tale prova consiste nello smontare, rimontare, caricare e scaricare l'arma, sia a canna liscia che a canna rigata;

b) tiro al bersaglio mobile, da attuarsi facendo uso di fucili da caccia calibro 12, sparando, alla distanza di metri 30, quattro colpi, di cui uno di prova, su di un bersaglio cartaceo raffigurante una lepre di media taglia, con evidenziate due aree vitali, testa e tronco, per un totale di centimetri quadrati 90. Detto bersaglio è in movimento trasversale alla linea di tiro, visibile per almeno metri 10 e per un tempo di 4 secondi circa. Il munizionamento usato è del tipo spezzato con proiettili del n. 6, contenente almeno 34 grammi di piombo. Qualora, per motivi non previsti, dovessero variare uno o più dei parametri suesposti, i nuovi parametri devono essere uguali per tutti i candidati e comunque non difformi al punto tale da creare discriminazioni. La prova è considerata superata se il candidato colpisce ad ogni tiro con almeno cinque proiettili la superficie totale delle aree vitali;

c) tiro su bersaglio fisso da attuarsi facendo uso di fucile da caccia con canna rigata di calibro ammesso per l'esercizio venatorio in Valle d'Aosta, munito di cannocchiale di puntamento, sparando, alla distanza di metri 200, quattro colpi, di cui uno di prova, su di un bersaglio cartaceo quadrato con lato di centimetri 100, raffigurante in centro un'area circolare scura, con funzione di riferimento. I tiri sono effettuati da posizione sdraiata, con facoltà di appoggiare l'arma su apposito cuscinetto. L'esame è considerato superato qualora tutti i colpi a disposizione colpiscano il bersaglio e figurino entro un'area circolare di centimetri 30 di diametro. Per esigenze tecniche i parametri sopra esposti possono essere modificati adottando opportuni coefficienti di riduzione, purché il rapporto tra distanza e diametro massimo ammissibile della rosata rimanga invariato.

2. Il mancato superamento di una singola fase, incluso il maneggio dell'arma, comporta l'immediata esclusione del candidato dal proseguimento della prova.

3. A prescindere dai risultati oggettivi raggiunti dal candidato, l'esito della prova è comunque considerato negativo, se durante il maneggio delle armi nelle singole fasi si ravvisano comportamenti pregiudizievoli ai fini della sicurezza.

4. Le armi e le munizioni per la prova pratica sono messe a disposizione dal poligono del tiro a segno nazionale.

5. Al termine della prova pratica viene redatto apposito verbale concernente i risultati della prova stessa.

Art. 4

(Prova orale)

1. Il candidato che ha superato la prova pratica di tiro e maneggio delle armi è ammesso alla prova orale di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), consistente in un colloquio sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

c) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

d) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

e) norme di pronto soccorso.

2. Il candidato supera la prova orale se ottiene un punteggio non inferiore a 6/10 per ciascuna delle materie di cui al comma 1.

3. Al termine della prova orale la commissione compila un apposito verbale sull'esito della prova stessa con l'elenco nominativo ed il giudizio relativo a ciascun candidato, espresso collegialmente. Il suddetto verbale deve contenere anche l'indicazione del voto conseguito da ciascun candidato nelle singole materie.

4. Qualora il candidato superi la sola prova pratica di tiro e maneggio delle armi, previa presentazione di nuova domanda, può ripetere la sola prova orale per altre tre sessioni. In caso di mancato superamento della prova orale entro tali sessioni il candidato deve ripetere l'intero esame ed il relativo corso di preparazione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Onde consentire la normale effettuazione anche nel corrente anno, il corso e gli esami relativi al 1995 si svolgono nei seguenti periodi:

a) corso di preparazione: entro la prima quindicina di agosto;

b) prima sessione d'esami: entro la prima quindicina di settembre;

c) seconda sessione d'esami: nella seconda quindicina di febbraio 1996.

2. La quota di iscrizione al corso per il 1995 è fissata in lire 60.000.

3. La quota di iscrizione all'esame per il 1995 è fissata in lire 30.000.