Legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 27

Bollettino Ufficiale regionale 22 08 1995 n. 38

Interventi a favore dell'agriturismo.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente nonché delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo, creare nuovi posti di lavoro per i familiari dell'operatore agrituristico, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Art. 2

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, l'attività agrituristica comprende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con la prestazione del servizio di prima colazione, di mezza pensione o di pensione completa;

b) somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da cibi e bevande provenienti dall'utilizzazione dei prodotti aziendali; per la parte restante, dall'utilizzazione principalmente dei prodotti agricoli della regione; le bevande devono essere somministrate in stretta correlazione con i pasti; le produzioni devono essere ottenute senza l'uso di sostanze inquinanti o nocive;

c) locazione, ad uso turistico, di alloggi;

d) prestazione di servizi collaterali, destinati agli ospiti, per l'utilizzazione di beni o dotazioni dell'azienda agricola, purché tali prestazioni siano esercitate congiuntamente a quella dell'ospitalità.

2. Le strutture relative ai servizi di cui al comma 1, lett. a) e b), dovranno essere site in fabbricati rurali già esistenti o di nuova costruzione o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e dovranno inoltre essere ubicate nel centro aziendale. Le strutture relative ai servizi di cui al comma 1, lett. c), dovranno essere site in fabbricati rurali già esistenti o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali e dovranno inoltre essere ubicate nel centro aziendale.

3. Le strutture da destinare all'attività agrituristica devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a dieci posti letto per l'affitto alloggi, a sedici per l'attività di affitto camere con prima colazione, con mezza pensione o con pensione completa e ad un massimo di trenta coperti per l'attività di somministrazione di pasti.

4. L'agriturismo deve comunque essere effettuato dal titolare del certificato di operatore agrituristico con l'aiuto esclusivo della seguente mano d'opera:

a) coniuge o convivente;

b) parenti entro il terzo grado;

c) affini entro il secondo grado.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo, sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico, dell'espressione "agriturismo" è riservata a coloro ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche, di cui all'art. 9, ed alle associazioni di operatori agrituristici.

Art. 3

(Elenco degli operatori agrituristici)

1. E' istituito presso il competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, l'elenco degli operatori agrituristici della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 4

(Requisiti soggettivi)

1. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 i richiedenti, oltre ad aver adempiuto all'obbligo scolastico, devono possedere i seguenti requisiti o trovarsi nelle seguenti situazioni:

a) essere residenti e domiciliati in Valle d'Aosta;

b) essere imprenditori agricoli con un'azienda agricola situata sul territorio della Regione Valle d'Aosta, oppure componenti del nucleo familiare degli stessi che prestino la propria attività in modo continuativo nell'azienda stessa, oppure essere soci di una società agricola o cooperativa agricola composta esclusivamente dai soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, escluso il convivente, che prestino la propria attività in modo continuativo nell'azienda stessa. Le cooperative agricole devono essere iscritte nel registro regionale delle cooperative, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi). L'azienda deve possedere un minimo di organizzazione ed una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati;

c) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato;

d) non aver riportato, nel triennio precedente alla presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

e) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, e non essere stati dichiarati delinquenti abituali;

f) avere partecipato al corso di formazione di cui all'art. 6 ed aver superato il relativo esame di idoneità;

g) non gestire aziende ricettive pubbliche o che comunque possano entrare in concorrenza con l'attività agrituristica.

2. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, lett. d) ed e), si applicano l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme).

3. Per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) e 10 maggio 1976, n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate), e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di aziende agrituristiche, il rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore agricolo all'esercizio di attività agrituristiche deve risultare sempre inferiore a quello assorbito dall'esercizio di attività agricola. Il reddito che discende dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo, purché il reddito proveniente dall'attività agricola non sia inferiore al venticinque per cento del reddito totale. Il reddito agricolo viene calcolato in base a parametri stabiliti successivamente con deliberazione di Giunta. Tali parametri vengono aggiornati periodicamente dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Domanda per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)

1. Le domande di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici vanno indirizzate, entro il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

2. Le domande di iscrizione nell'elenco devono contenere la descrizione dell'attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, l'indicazione dei familiari di cui all'art. 2, comma 4, che si prevede di utilizzare ed il periodo di apertura dell'attività. Devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

a) modello 740 della dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante che il soggetto svolge abitualmente attività agricola, che conduce direttamente i fondi, in qualità di proprietario o affittuario o altro, e che è dispensato dalla presentazione del modello 740, poiché esente a termini di legge;

b) certificati catastali relativi all'azienda o titoli equipollenti;

c) situazione di famiglia del richiedente;

d) certificato di residenza;

e) scheda di stalla;

f) copia del diploma di operatore agrituristico;

g) eventuale iscrizione negli elenchi del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU);

h) documento attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

i) documentazione attestante le situazioni previste all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e).

Art. 6

(Corso di formazione e esame di idoneità)

1. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 è richiesta la partecipazione al corso di formazione professionale per operatori agrituristici organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed il superamento di un esame di idoneità finale.

2. Il corso dovrà prevedere lezioni teoriche e pratiche sulle seguenti principali materie:

a) agriturismo;

b) cultura generale;

c) agricoltura;

d) legislazione tributaria;

e) normativa igienico-sanitaria;

f) cucina;

g) gestione della ricettività.

3. La partecipazione al corso di formazione ed il superamento dell'esame di idoneità non sono richiesti per i familiari, facenti parte dello stesso nucleo familiare, che abbiano prestato la propria opera in modo continuativo, per almeno due anni, in qualità di coadiutori di un operatore agrituristico. In ogni caso l'attività dev'essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

Art. 7

(Commissione per l'agriturismo)

1. All'iscrizione nell'elenco provvede, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa valutazione dei requisiti di cui all'art. 4, la Commissione per l'agriturismo nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

a) dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) da due funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, esperti in agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

c) da due funzionari dell'Assessorato del turismo, sport e beni culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

d) da due funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, esperti in agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;

f) da sei rappresentanti designati dalle associazioni di agriturismo, di cui tre con qualifica di componente effettivo e tre con qualifica di supplente.

2. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

3. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione devono essere circostanziati, motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro quindici giorni dalla decisione della Commissione. Contro tale determinazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che si esprime in merito, entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. La Commissione resta in carica per un periodo di cinque anni consecutivi e viene rinnovata contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale.

6. Ai componenti della Commissione previsti dal comma 1, lett. e) e f), è corrisposta un'indennità di presenza, fissata in lire 290.000 a seduta e, qualora non risiedano nel comune dove hanno luogo le riunioni della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del compenso viene aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base ai dati ISTAT.

Art. 8

(Domanda per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione comunale)

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica vanno indirizzate al Sindaco del Comune ove è ubicata l'azienda agrituristica e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali. Le domande di rilascio devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici adibiti ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e delle tariffe dei servizi offerti.

2. Alla domanda di rilascio dell'autorizzazione comunale devono essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attività agrituristica di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b);

c) il nullaosta igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità, relativamente all'idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

d) l'indicazione degli estremi o la copia, ove necessario, della concessione o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche;

e) il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3;

f) il certificato rilasciato dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, attestante il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, attraverso l'indicazione del numero massimo di ospiti/giorni per i quali è concedibile l'autorizzazione stessa, in relazione alla consistenza agricola.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica dev'essere presentata entro tre anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine l'iscrizione nell'elenco viene revocata d'ufficio. In questo caso l'interessato avrà la facoltà di ripresentare la domanda prevista dall'art. 5, quando lo riterrà opportuno, fatta salva la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rinnovata senza alcuna formalità, fatto salvo l'obbligo di comunicare al Comune ed al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali eventuali variazioni che fossero intervenute nell'esercizio dell'attività e nella consistenza aziendale.

Art. 9

(Rilascio dell'autorizzazione comunale)

1. Ai soggetti iscritti nell'elenco, che presentino domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, previo accertamento dei requisiti oggettivi sull'idoneità degli immobili destinati all'attività agrituristica, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art. 18, commi 2 e 3, e così come definiti nell'apposito regolamento di cui all'art. 22, effettuato dai funzionari del competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, il Sindaco deve provvedere o col rilascio o col diniego dell'autorizzazione stessa, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la domanda stessa si intende accolta. L'autorizzazione ha validità di un anno. I titolari dell'autorizzazione possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali o di altre autorizzazioni amministrative e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è trasmessa in copia al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività agrituristica è concessa a titolo gratuito.

Art. 10

(Orario e periodo di apertura)

1. Gli operatori agrituristici devono denunciare, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune e al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, l'orario ed il periodo di apertura relativi all'attività agrituristica da svolgersi nell'anno successivo; gli stessi hanno la facoltà di definirli in base alle esigenze lavorative dell'azienda agricola.

2. L'attività agrituristica di affitto di alloggi dovrà rispettare un periodo minimo di apertura di nove mesi all'anno, fatta eccezione per quelle aziende impossibilitate, per motivi di ubicazione, a lavorare nei mesi invernali, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica e degli eventuali contributi concessi, con l'obbligo da parte dell'operatore agrituristico di restituire le somme ricevute, con le modalità previste dall'art. 19.

Art. 11

(Obblighi)

1. L'operatore agrituristico, nell'esplicazione della propria attività, è soggetto ai seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;

c) rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica indicati nell'autorizzazione comunale;

d) esporre il pannello con distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio, in zona ben visibile;

e) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

f) denunciare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali ed al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, entro il 30 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che si praticheranno nell'anno successivo. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste, comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati;

g) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate e rispettarne i limiti;

h) consentire ai funzionari dell'Amministrazione regionale, all'uopo delegati dalla Giunta regionale, l'espletamento di controlli sulla gestione dell'attività agrituristica.

Art. 12

(Vigilanza)

1. I funzionari previsti dall'art. 11, comma 1, lett. h), sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente legge.

2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, i controllori di cui al comma 1, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso negli edifici e spazi adibiti alle attività agrituristiche, nonché la facoltà di ispezionare i registri e le altre scritture inerenti alle attività agrituristiche.

Art. 13

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. Nel caso che all'operatore agrituristico vengano regolarmente verbalizzate e notificate violazioni, nel corso dell'anno, delle norme contenute negli art. 2, 10 e 11, il Sindaco deve disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di operatore agrituristico mediante il ritiro dell'autorizzazione, con effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta e per un periodo che va da uno a sei mesi a seconda della gravità delle violazioni.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è disposta dal Sindaco, quando il titolare dell'autorizzazione:

a) abbia maturato tre sospensioni di cui al comma 1;

b) abbia perduto i requisiti soggettivi di cui all'art. 4;

c) non abbia intrapreso l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

d) abbia effettuato un cambiamento della destinazione delle opere ammesse al contributo di cui all'art. 15, ivi compreso l'ampliamento della capacità ricettiva.

3. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono comunicati agli interessati mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento e sono trasmessi in copia al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

Art. 14

(Ricorsi)

1. E' ammesso ricorso al Sindaco del Comune ove è ubicata l'azienda agrituristica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Il Sindaco decide in merito ai ricorsi, entro i trenta giorni successivi, con provvedimento definitivo.

Art. 15

(Benefici)

1. L'operatore agrituristico può beneficiare di mutui quindicennali agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno), convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1928, n. 1760, e di contributi in conto capitale per:

a) la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 2;

b) la costruzione, ristrutturazione o la sistemazione di locali destinati ad attività agrituristica o alla lavorazione, alla conservazione o al consumo, in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;

c) l'acquisto di attrezzature ed arredamento, realizzato in stile tipico locale, per i locali da destinare ad attività agrituristica;

d) l'installazione o il miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche, elettriche, telefoniche, nei fabbricati da destinarsi ad attività agrituristica;

e) la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale, complementari alle attività agrituristiche, che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche.

2. I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), possono essere concessi agli operatori agrituristici nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, purché questa non sia superiore a lire 20.000.000 e purché il totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

3. Qualora la spesa ammissibile sia superiore a lire 20.000.000 sono concessi i seguenti benefici:

a) agli operatori agrituristici che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 4, comma 3, per le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), un contributo in conto capitale del trenta per cento della spesa ammissibile purché esso non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

b) la restante quota di spesa pari al settanta per cento può essere ammessa a mutuo agevolato quindicennale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, sull'intero importo della spesa ammissibile purché l'ammontare totale dell'equivalente in valore attuale non sia superiore alla differenza tra il regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e la quota di contributo in conto capitale di cui alla lett. a);

c) in alternativa al finanziamento previsto alle lett. a) e b), un contributo in conto capitale nella misura del cinquanta per cento della spesa ammissibile purché esso non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

d) agli operatori agrituristici che non sono imprenditori agricoli a titolo principale, per le attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), un mutuo quindicennale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, sull'intero importo della spesa ammissibile purché l'ammontare totale dell'equivalente in valore attuale non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

e) a tutti gli operatori agrituristici che svolgono l'attività agrituristica di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), un mutuo quindicennale, comprensivo delle spese accessorie e delle spese di preammortamento, fino all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile purché l'ammontare totale dell'equivalente in valore attuale non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

4. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lett. e), può essere concesso soltanto un mutuo quindicennale, fino ad un massimo di 50.000.000 di lire, purché il totale delle provvidenze ricevute dal richiedente non sia superiore al regime "de minimis" previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

5. La misura dei contributi in conto interessi non può superare la differenza tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del credito agrario.

6. I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura) ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nella concessione dei benefici la precedenza va sempre accordata agli imprenditori agricoli a titolo principale.

8. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.

9. Il limite all'erogazione dei benefici è costituito dallo stanziamento di bilancio.

Art. 16

(Domande di concessione di mutui e contributi)

1. Le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'art. 15, che vanno presentate prima dell'inizio dei lavori al competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, devono avere in allegato i disegni in copia conforme all'originale, una relazione tecnico-agraria e illustrativa dei lavori, la relativa autorizzazione o concessione edilizia, lo stato di famiglia del richiedente, il computo metrico estimativo, i preventivi di spesa relativi all'acquisto di attrezzature ed arredi.

2. L'ammissibilità e la spesa ritenuta ammissibile sono comunicate all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 17

(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari delle provvidenze devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a contributo a partire dalla data di erogazione dello stesso, per tutta la durata originaria del mutuo e, comunque, per un periodo non inferiore ai sottoindicati:

a) dieci anni consecutivi per le opere che hanno beneficiato di contributi in conto capitale, nella misura del cinquanta per cento fino ad un massimo di 20.000.000 di lire;

b) dodici anni consecutivi per gli arredi e le attrezzature;

c) quindici anni consecutivi, a decorrere dalla data di accertamento finale dell'avvenuta ultimazione dell'opera, nel rispetto del progetto e delle eventuali varianti approvate, per tutti gli altri casi.

2. Al fine di verificare il rispetto del vincolo di destinazione, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali dispone accertamenti, effettuati dai funzionari del competente ufficio.

Art. 18

(Norme urbanistiche)

1. Ai fini urbanistico-edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui all'art. 2, è equiparata alla destinazione agricola.

2. La superficie utile relativa alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati da destinare all'attività agrituristica è aggiuntiva a quella afferente, ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli comuni, alla residenza agricola dell'azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale superficie utile non può comunque essere superiore a 230 metri quadrati per l'affitto di camere con prima colazione, a 300 metri quadrati per l'attività di affitto camere con mezza pensione o pensione completa, a 320 metri quadrati per le attività di affitto di camere con mezza pensione o pensione completa e ristoro, a 100 metri quadrati per l'attività di ristoro ed a 160 metri quadrati per le attività di affitto di alloggi.

3. La superficie fondiaria oggetto degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), dovrà avere comunque una superficie minima funzionale all'attività agrituristica prevista. La superficie da destinarsi ai locali di lavorazione e conservazione dei prodotti ed ai locali di servizio, qualora non interrati, può essere aggiuntiva ed in ogni caso proporzionata alle dimensioni dell'azienda agrituristica. La superficie utile è definita ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrative delle norme di attuazione dei piani regolatori generali comunali concernenti le residenze agricole nelle zone agricole.

Art. 19

(Sanzioni)

1. Salvo la concessione di deroga del vincolo di destinazione, da parte della Giunta regionale, nei casi di eccezionale gravità, chi contravviene ai vincoli di destinazione deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti, calcolati in base agli anni di attività ancora da svolgere fino alla scadenza del vincolo di destinazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione. I relativi rimborsi sono introitati nei pertinenti capitoli della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da lire 400.000 a lire 1.200.000 per la prima violazione e da lire 1.200.000 a lire 3.600.000 per le successive, nel caso di violazioni delle prescrizioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4, per la regolamentazione dell'esercizio dell'attività agrituristica;

b) da lire 200.000 a lire 600.000 per la prima violazione e da lire 600.000 a lire 1.800.000 per le successive, nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall'art. 11.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del codice penale, ove le violazioni costituiscano reato.

4. Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla Tesoreria della Regione, per essere introitate nel bilancio regionale, sul capitolo 7700 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 20

(Contributi ad associazioni agrituristiche)

1. E' autorizzata la concessione di contributi nella misura del cinquanta per cento delle spese per la costituzione e la gestione di associazioni agrituristiche legalmente costituite.

2. Le modalità per l'erogazione dei contributi saranno determinate nel regolamento di applicazione di cui all'art. 22.

Art. 21

(Abrogazione di leggi)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo) e 7 maggio 1985, n. 24 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell'agriturismo). Sono comunque fatti salvi i vincoli di destinazione che le leggi abrogate ponevano a carico dei beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi stesse.

Art. 22

(Regolamento di applicazione)

1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve emanare apposito regolamento che disciplini l'applicazione della legge stessa.

Art. 23

(Finanziamento di spesa)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 1996, viene così determinato:

a) per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, lire 3.500.000;

b) per gli interventi relativi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 15, lire 200.000.000;

c) per gli interventi relativi ai contributi in conto interessi di cui all'art. 15, è autorizzato il limite di impegno per l'anno 1996 di lire 100.000.000;

d) per gli interventi previsti dall'art. 20, lire 15.000.000.

2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno su appositi capitoli da istituirsi, sul bilancio di previsione per l'anno 1996 e successivi, con le seguenti denominazioni:

a) "Spese per il funzionamento della Commissione per l'agriturismo - Gettoni di presenza e rimborso spese";

b) "Contributi a favore di operatori agrituristici";

c) "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limite di impegno per l'anno 1996";

d) "Contributi a favore di associazioni agrituristiche".

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 200.000.000, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 41620 (Contributi a favore di operatori agrituristici) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/1997;

b) quanto a lire 118.500.000, mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995/1997 a valere sull'apposito accantonamento iscritto al punto B-2.1.5. (Interventi a favore dell'agriturismo) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

4. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri per il funzionamento della Commissione per l'agriturismo e i contributi in conto capitale saranno determinati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta); gli oneri per contributi in conto interessi saranno determinati ai sensi dell'art. 17 della l.r. 90/1989, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, in base ai piani di ammortamento.

Art. 24

(Norme finali)

1. L'applicazione della presente legge è affidata al Servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.