Legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 - Testo storico

Legge regionale 7 luglio 1995, n. 22

Bollettino ufficiale regionale 18 07 1995 n. 33

Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 4, comma primo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto Speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'articolo 3, comma primo, lettera i), della legge costituzionale medesima, dell'articolo 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), sono esercitate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione, tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche e all'assistenza agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ai sensi della legislazione statale di settore, compresa la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), fermo restando quanto disposto, rispettivamente dall'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

2. La Giunta regionale provvede mediante propri uffici all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) e all'articolo 11, comma 4, della l. 537/1993.

Art. 2

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4.

2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992, è presentata dagli interessati, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

3. L'istanza, corredata di un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dei prescritti certificati anagrafici, è trasmessa senza indugio alla commissione competente di cui al comma 1 che delibera entro centoventi giorni dalla sua presentazione.

4. Il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali decide, con proprio provvedimento, circa la concessione delle provvidenze economiche entro novanta giorni dalla notifica del verbale di visita all'interessato, in base alle risultanze del medesimo.

5. Contro il provvedimento del dirigente è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 3

1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 1 decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle domande di accertamento sanitario di cui all'articolo 2.

2. L'Amministrazione regionale è tenuta a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.

3. I beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, al Servizio di cui all'articolo 2 ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 5, comma 4, le commissioni di cui all'articolo 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento delle provvidenze economiche.

5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

Art. 4

1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali). Le commissioni durano in carica per un triennio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.

3. Le commissioni esaminano le istanze secondo il principio cronologico, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.

4. È data facoltà alla persona convocata per l'accertamento di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.

5. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui al presente articolo possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico- legale.

6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati dell'Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.

7. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, dipendente dell'USL della Valle d'Aosta, designati dalla Giunta regionale.

8. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.

9. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente del Servizio di cui all'articolo 2.

10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, il Servizio di cui all'articolo 2 notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.

Art. 5

1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4 è ammesso il ricorso in opposizione alla stessa commissione da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo.

2. La commissione adita si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4.

3. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso.

4. In caso di concessione di provvidenze economiche, ogni tre anni dovrà essere certificata dal medico curante l'infermità che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità.

Art. 6

1. Ai membri delle commissioni di cui all'articolo 4 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, quantificato in lire sessantamila lorde, ed un compenso lordo di lire seimila per ogni soggetto visitato; al Presidente della commissione compete una maggiorazione del dieci per cento. I suddetti importi potranno essere adeguati annualmente, in misura non superiore all'indice ISTAT, con provvedimento della Giunta regionale.

2. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.

Art. 7

1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta, l'Osservatorio regionale sulle invalidità, costituito da:

a) il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato;

c) tre esperti in materia, rispettivamente, di medicina legale, previdenza sociale, diritto del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'Osservatorio dura in carica tre anni e attende ai seguenti compiti:

a) verifica del quadro quali-quantitativo del fenomeno dell'invalidità civile;

b) elaborazione di previsioni tendenziali;

c) controlli a campione di beneficiari di provvidenze tendenti ad evidenziare eventuali anomalie;

d) proposte di provvedimenti legislativi nel settore dell'invalidità civile.

Art. 8

1. Gli articoli da 29 a 37 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), sono abrogati.

2. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 86 (Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo), è abrogata.

Art. 9

1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in annue lire 27 miliardi a decorrere dal 1995, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997.

2. L'onere per l'applicazione dell'articolo 6, valutato in lire 65 milioni per l'anno 1995 e lire 90 milioni per il 1996 e 1997 grava sul capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997 il cui stanziamento di lire 15 milioni è integrato, per l'anno 1995, mediante utilizzo, per lire 50 milioni, della somma iscritta al capitolo 61180 e per gli anni 1996/1997 mediante utilizzo, per lire 75 milioni, della somma iscritta al medesimo capitolo.

3. A decorrere dal 1998, alla determinazione annua degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 61180 "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario" lire 50.000.000;

b) in aumento:

cap. 60955 "Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità" lire 50.000.000.