Regolamento regionale 30 giugno 1995, n. 4 - Testo vigente

Regolamento regionale 30 giugno 1995, n. 4

Modalità di elaborazione, di presentazione e di approvazione dei progetti relativi ad impianti per lo smaltimento dei rifiuti, in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39 (Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti).

(B.U. 11 luglio 1995, n. 31).

Art. 1.

(Fase preliminare alla presentazione di progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono presentare progetti riferiti alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono inviare una richiesta scritta all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per l'effettuazione, ai fini di una valutazione preliminare del sito sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che ambientale, di sopralluogo da parte dell'apposito gruppo tecnico di lavoro per il coordinamento degli interventi e delle attività per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, allegando la seguente documentazione:

a) una planimetria in scala 1:2.000 del sito interessato dall'intervento da proporre;

b) un estratto del piano regolatore generale comunale (PRGC);

c) una corografia;

d) una relazione contenente indicazioni di massima sull'opera che si intende realizzare, con particolare riferimento a:

1) superficie presunta da occupare e relativa volumetria;

2) eventuali vincoli di carattere paesaggistico, ambientali ed igienico-sanitari, con particolare riferimento, per questi ultimi, al rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

3) tipologia dell'impianto previsto e dei rifiuti da trattare e/o da smaltire;

4) limitatamente alle discariche, stima della durata dell'impianto.

2. Nella documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), l'area oggetto del sopralluogo deve risultare opportunamente evidenziata.

3. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale fissa la data e le modalità di effettuazione del sopralluogo. L'esito del sopralluogo è comunicato, entro dieci giorni dall'effettuazione, ai soggetti interessati.

4. In caso di esito positivo del sopralluogo i soggetti interessati possono procedere all'elaborazione del relativo progetto esecutivo. In relazione agli eventuali vincoli gravanti sulle aree interessate dall'intervento da proporre, nella comunicazione di cui al comma 3 viene indicato il numero e la tipologia degli elaborati progettuali da presentare.

5. L'esito negativo del sopralluogo deve essere adeguatamente motivato.

Art. 2.

(Progetti non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale)

1. I soggetti interessati alla realizzazione di impianti non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), devono presentare il progetto esecutivo contenente:

a) relazione tecnica comprendente:

1) tutte le indicazioni tecnico-procedurali relative all'intervento proposto, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

2) l'inquadramento generale dell'intervento proposto con riferimento alle programmazioni regionale e comunale;

3) l'inquadramento territoriale;

4) l'indicazione delle scelte progettuali e le relative motivazioni;

5) la descrizione di tutti gli interventi previsti;

6) la descrizione degli eventuali presidi di sicurezza;

7) le indicazioni sulla compatibilità dell'intervento proposto con le esigenze ambientali ed igienico-sanitarie nelle diverse fasi di realizzazione, gestione, bonifica e recupero finale delle aree interessate dall'intervento e le norme di riferimento;

b) relazione geologica e/o geotecnica;

c) relazione idraulica;

d) documentazione fotografica corredata di fotomontaggio illustrante l'aspetto finale del sito oggetto dell'intervento;

e) elaborati grafici:

1) corografia generale;

2) planimetria catastale con evidenziazione dei mappali eventualmente assoggettati ad espropriazione;

3) estratto del piano regolatore generale comunale;

4) planimetria quotata;

5) planimetria dell'area di intervento;

6) planimetria della sistemazione finale dell'area di intervento;

7) sezioni;

8) profili;

9) particolari costruttivi;

f) capitolato speciale di appalto contenente:

1) norme tecniche;

2) norme amministrative;

g) computo metrico estimativo riferito ai soli lavori di realizzazione dell'impianto;

h) elenco prezzi;

i) quadri economici riferiti ai costi di gestione, di sistemazione, di eventuale bonifica e di recupero finale;

l) nel caso in cui sia previsto il taglio di alberi stima del numero e delle specie da abbattere, preventivamente concordata con la stazione forestale competente.

2. Se il progetto si riferisce ad impianti da realizzarsi direttamente da un Comune o da un Consorzio di Comuni o da una o più Comunità montane, deve essere integrato con la seguente documentazione, finalizzata all'eventuale espropriazione delle aree interessate dall'intervento:

a) piano particellare integrato con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale dei proprietari al momento della presentazione della documentazione;

b) visure catastali e visure presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3.

(Progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura semplificata)

1. I soggetti interessati alla realizzazione di impianti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura semplificata prevista dalla l.r. 6/1991 devono presentare il progetto esecutivo contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 2, la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione dell'impianto.

Art. 4.

(Progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura ordinaria)

1. I soggetti interessati alla realizzazione di impianti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale con procedura ordinaria prevista dalla l.r. 6/1991 devono presentare il progetto esecutivo contenente, oltre a quanto previsto dall'art. 2:

a) la descrizione delle condizioni dell'ambiente fisico, biologico ed antropico prima dell'intervento progettato;

b) l'indicazione dei tempi di realizzazione del progetto;

c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono;

d) l'individuazione dei probabili effetti sull'ambiente del progetto proposto, derivanti:

1) dalla realizzazione del progetto;

2) dall'utilizzazione delle risorse naturali;

3) dall'emissione di inquinanti, dalla creazione di sostanze nocive e dallo smaltimento dei rifiuti;

4) da possibili incidenti;

5) dall'impatto cumulativo dei fattori di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4;

e) l'esposizione dei motivi della scelta progettuale effettuata, con riferimento sia alle alternative di localizzazione che di tipologia di intervento, ivi compresa l'opzione zero;

f) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione dell'impianto;

g) l'analisi costi-benefici dell'opera;

h) una relazione di sintesi della documentazione di cui alle lettere precedenti.

Art. 5.

(Modalità di approvazione dei progetti non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di cui all'art. 2 devono essere presentati all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, che li sottopone al parere della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e, successivamente, all'approvazione della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione del progetto.

2. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto qualora la Conferenza dei servizi o l'ufficio regionale responsabile del procedimento richiedano chiarimenti o integrazioni alla documentazione allegata al progetto.

3. Oltre ai chiarimenti e alle integrazioni di cui al comma 2 la Conferenza dei servizi può richiedere, in casi eccezionali e debitamente motivati, documentazione non prevista dal presente regolamento; anche in tal caso il termine di cui al comma 1 viene interrotto.

Art. 6.

(Modalità di approvazione dei progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di cui agli art. 3 e 4 devono essere presentati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39 (Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti), contestualmente all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

2. L'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti acquisisce il motivato parere sulla compatibilità ambientale del progetto da parte del Comitato scientifico per l'ambiente, di cui all'art. 4 della l.r. 6/1991, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di deposito del progetto. Tale parere è trasmesso a cura dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

3. L'Assessorato della sanità ed assistenza sociale sottopone il progetto al parere della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 3 bis del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, dalla 1. 441/1987, e, successivamente, all'approvazione della Giunta regionale, che deve pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione del progetto.

4. Il termine di cui al comma 1 viene interrotto qualora il Comitato scientifico per l'ambiente o la Conferenza dei servizi o gli uffici regionali responsabili del procedimento richiedano chiarimenti o integrazioni alla documentazione allegata al progetto.

5. Oltre ai chiarimenti e alle integrazioni di cui al comma 4 il Comitato scientifico per l'ambiente o la Conferenza dei servizi possono richiedere, in casi eccezionali e debitamente motivati, documentazione non prevista dal presente regolamento; anche in tal caso il termine di cui al comma 1 viene interrotto.