Legge regionale 23 giugno 1995, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1995, n. 21

Bollettino ufficiale regionale 04 07 1995 n. 30

Corresponsione dell'indennitą di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali.

Art. 1

(Indennitą di lingua francese)

1. L'indennitą di lingua francese di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilitą della indennitą regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese) compete anche al personale ispettivo di scuola materna ed elementare appartenente ai ruoli regionali ed č corrisposta con decorrenza dalla data di immissione in ruolo anche se anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate per l'anno 1995 in lire 54.000.000 e, a decorrere dall'anno 1996, in annue lire 42.000.000, gravano sugli stanziamenti gią iscritti ai capitoli 54700 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Stipendi e altri assegni fissi) e 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.