Regolamento regionale 1° giugno 1995, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 1° giugno 1995, n. 3

Bollettino ufficiale regionale 13 06 1995 n. 27

Modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci, in applicazione dell'art. 21, comma 13, della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, integrando le previsioni dell'art. 21 della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) e della sua Giunta esecutiva.

CAPO II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 2

(Segretario)

1. Il presidente nomina, in seno alla Conferenza dei Sindaci, un segretario il cui compito è quello di redigere i processi verbali delle riunioni.

Art. 3

(Convocazione)

1. Nella convocazione della Conferenza dei Sindaci, da effettuarsi in forma scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, è indicato l'ordine del giorno.

Art. 4

(Votazioni)

1. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, salvo il caso della seduta convocata dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale per le elezioni e designazioni di cui all'art. 21 della l.r. 24/1994. In tale ultimo caso, ove non si raggiunga la maggioranza prevista nelle prime due riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

2. La Conferenza dei Sindaci si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 5

(Partecipazione esterna)

1. Il presidente della Conferenza dei Sindaci, o chi ne fa le veci, oltre al Direttore generale dell'Unità sanitaria locale (USL), la cui partecipazione è regolata dall'art. 21, comma 10, della l.r. 24/1994, può invitare a partecipare alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, altri operatori dell'USL in relazione alle specifiche questioni da trattare.

CAPO III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 6

(Presidente)

1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è presieduta da un presidente eletto, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. La prima riunione della Giunta esecutiva è convocata dal Direttore generale dell'USL.

Art. 7

(Vice presidente)

1. La Giunta esecutiva elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente, un vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

2. In caso di contemporanea assenza dalle riunioni del presidente e del vice presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano d'età fra i presenti.

Art. 8

(Segretario)

1. Nella prima riunione valida della Giunta esecutiva, il presidente nomina, in seno al collegio, un segretario il cui compito è quello di redigere i processi verbali delle riunioni.

2. In caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane di età fra i presenti.

Art. 9

(Convocazione)

1. La convocazione della Giunta esecutiva è effettuata dal presidente o dal vice presidente.

2. Nella convocazione, da effettuarsi in forma scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, è indicato l'ordine del giorno.

3. In casi eccezionali di gravità ed urgenza, è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi, comunque, almeno nel giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

Art. 10

(Riunioni)

1. La Giunta esecutiva si riunisce per l'esame delle competenze attribuitele dall'art. 22, comma 4, della l.r. 24/1994.

2. La Giunta esecutiva si riunisce altresì su richiesta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, del Direttore generale dell'USL o di almeno tre componenti della stessa.

Art. 11

(Votazioni)

1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Giunta esecutiva si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.