Legge regionale 30 maggio 1995, n. 19 - Testo storico

Legge regionale 30 maggio 1995, n. 19

Bollettino ufficiale regionale 06 06 1995 n. 25

Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare il recupero ed il riutilizzo dei materiali inerti di natura lapidea provenienti da demolizioni, scavi, sbancamenti e scarti edilizi, promuove l'installazione nel territorio regionale di un impianto di riciclaggio di tali materiali attraverso finanziamenti degli investimenti e adeguate normative in materia di utilizzo dei materiali riciclati, di progressiva limitazione delle discariche di inerti e di contenimento delle attività di cava per estrazione di inerti.

Art. 2

(Finanziamenti)

1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione dell'impianto di riciclaggio dei materiali inerti di cui all'articolo 1 erogando i seguenti finanziamenti:

a) contributo a fondo perso pari al venti per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) contributo a copertura del settantacinque per cento degli interessi per mutuo decennale, da contrarre con istituti di credito a ciò autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta S.p.A., il cui importo non sia superiore al sessanta per cento della spesa complessiva.

2. Il finanziamento è erogato a favore di una società o di un consorzio appositamente costituito e che raggruppi almeno cinque imprese operanti nel settore dell'edilizia e delle cave.

3. La spesa complessiva massima ritenuta ammissibile su cui calcolare le percentuali di contributo non deve superare i 5 miliardi di lire.

Art. 3

(Modalità)

1. Per accedere al finanziamento la società o il consorzio devono presentare domanda all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti allegando un progetto contenente i seguenti elementi:

a) area in cui si propone di realizzare l'impianto, sue caratteristiche e dimensioni, disponibilità dei terreni e compatibilità dell'impianto con le norme urbanistiche;

b) caratteristiche dell'impianto che si propone di installare;

c) quantitativo di materiali che l'impianto è in grado di lavorare, caratteristiche del materiale prodotto e sue possibili utilizzazioni, quantitativo di materiale che l'impianto è in grado di stoccare;

d) consumo di energia previsto;

e) provvedimenti per contenere polveri, rumori, impatti visivi e altri impatti ambientali;

f) sistemi di controllo della qualità della produzione;

g) costo dell'impianto, comprensivo di spese di progettazione, eventuale acquisizione di aree, attrezzature per la raccolta degli inerti sul territorio;

h) stima dei costi annuali di gestione e dei ricavi;

i) tempi per la realizzazione dell'impianto e la sua entrata in funzione.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo del consorzio o della società;

b) impegno a gestire l'impianto secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta regionale;

c) impegno a sottoscrivere una convenzione con la Regione con cui la società o il consorzio si impegnano ad accogliere i materiali inerti provenienti da tutti i comuni della Valle d'Aosta, per almeno dieci anni, secondo le norme e le tariffe di conferimento che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 4

(Commissione tecnica)

1. Il progetto, al fine di una verifica della sua validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi, sarà esaminato da una commissione incaricata con deliberazione della Giunta regionale, composta da:

a) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

b) il dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

e) un esperto designato dalla Finaosta S.p.A..

2. La Giunta regionale, prima di procedere all'approvazione del progetto, alla definizione dei tempi di realizzazione dell'impianto e all'impegno della relativa spesa, potrà, sulla base del parere della commissione, richiedere le necessarie modificazioni al progetto.

Art. 5

(Tempistica dei finanziamenti)

1. L'ammissione al finanziamento a copertura degli interessi del mutuo viene deliberata dopo l'approvazione del progetto dell'impianto da parte degli organi competenti ed il rilascio delle concessioni edilizie. Il finanziamento è erogato annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata, il regolare pagamento delle precedenti rate di ammortamento.

2. Il contributo a fondo perduto viene erogato:

a) nella misura del venti per cento dopo l'approvazione del progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie;

b) nella misura del quaranta per cento ad avvenuta ultimazione della costruzione;

c) nella misura del quaranta per cento immediatamente dopo l'entrata in funzione dell'impianto e del sistema di raccolta.

3. Per ogni periodo di sessanta giorni di ritardo dell'entrata in funzione dell'impianto rispetto alla data di introduzione nei capitolati di appalto della Regione dell'impiego dei materiali riciclati verrà applicata una penale del cinque per cento rispetto al contributo a fondo perduto previsto.

Art. 6

(Norme integrative)

1. Entro la data di ultimazione dell'impianto di riciclaggio l'Assessorato dei lavori pubblici introduce nei capitolati di appalto della Regione l'impiego del materiale riciclato dall'impianto, ove utilizzabile.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di riciclaggio la Giunta regionale, su proposta effettuata di concerto tra l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti e l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, definisce un programma di graduale riduzione delle discariche di inerti.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di riciclaggio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, provvede alla revisione e riduzione delle autorizzazioni per le attività di cava per materiali inerti. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, effettuata dopo aver sentito l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta, determina le tariffe minime e massime per il conferimento presso le discariche di inerti già esistenti.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è valutata in complessive lire 2.575 milioni per il periodo dal 1995 al 2005 e graverà sul capitolo 67260, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e seguenti. L'onere per il triennio 1995/1997 è previsto in lire 1.485 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1995, lire 250 milioni per l'esercizio 1996 e lire 235 milioni per l'esercizio 1997.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per il 1995, lire 250 milioni per il 1996 e lire 200 milioni per il 1997 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto C 3.4. (Realizzazione di impianto di riciclaggio di materiali inerti) dell'allegato 1 ai bilanci medesimi;

b) quanto a lire 35 milioni per il 1997 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1995/1997 a valere sull'accantonamento previsto al punto D 6. (Interventi per la tutela e la conservazione degli archivi di interesse storico di enti pubblici e privati) dell'allegato 1 al bilancio medesimo.

3. A decorrere dal 1998 l'onere sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per il 1995 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.06

codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.29.10.16

cap. 67260 (di nuova istituzione) "Contributi per la realizzazione di un impianto di recupero e riutilizzo di materiali inerti"

lire 1.000.000.000.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.