Legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 28 marzo 1995, n. 9

Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione.

(B.U. 4 aprile 1995, n. 16).

Art. 1

(Finalità)

1.Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti a prevalente uso di civile abitazione, la Regione Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti e di sostituzione dei serramenti esterni.

Art. 2

(Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo)

1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W.

2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.

3. Gli interventi indicati al comma 2 devono interessare la totalità dei locali dell'unità immobiliare, abitabile o agibile dotati di aperture verso l'esterno.

4. Gli edifici interessati dagli interventi devono essere destinati prevalentemente ad uso di civile abitazione ed avere ottenuto l'abitabilità e/o agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è posteriore al 1° luglio 1993 e comunque non anteriore a tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la modulistica per la formulazione della domanda e l'elenco della documentazione da allegare, ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi. La documentazione, comunque, deve comprendere le fatture originali dei materiali. Se la documentazione non è prodotta in modo completo contestualmente alla presentazione della domanda, quest'ultima è considerata inammissibile e restituita all'interessato.

2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 8.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 12.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di tetto o di sottotetto abitabile e di lire 150.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o di porta finestra prevalentemente vetrata interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti. A tal fine si sommano le superfici complessive dell'intervento con arrotondamento all'unità intera per difetto.

3. Gli incentivi non sono concessi per interventi obbligatori per disposizione di legge e non sono cumulabili con provvidenze autorizzate da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi stessi oggetto e finalità.

4. Le domande sono istruite dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, che può altresì disporre controlli, atti a verificare la veridicità di quanto dichiarato, sia durante l'istruttoria delle domande, sia nei tre anni successivi la concessione dei contributi.

5. Qualora gli interventi effettuati risultino difformi rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di contributo e non idonei a conseguire le finalità della presente legge, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo, che deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 4

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 1995/1997, una spesa annua di lire 500.000.000, il cui onere grava sul capitolo di nuova istituzione n. 48950 del bilancio regionale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1995 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno finanziario 1995 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico - Interventi sui settori economici - energia - Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso civile - B 2.2.2.); per gli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo, per lire 500.000.000 annue, delle risorse iscritte sul capitolo 69020 del bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 1995/1997.

3. A decorrere dal 1998 gli oneri sono determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 sono apportate, in termini di competenza, le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.2.15

codificazione: 2.1.2.4.1.3.7.26.05.22

cap. 48950 (di nuova istituzione)

"Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche"

lire 500.000.000.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.