Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 8

Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta).

(B.U. 21 marzo 1995, n. 14).

Art. 1

1. In relazione all’attuazione degli art. 52 e seguenti del trattato istitutivo della Comunitą economica europea, le parole "sia situata in Italia" poste in fine all’art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1989, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, recante la costituzione della societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta) devono intendersi "sia situata in territorio comunitario".

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.