Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 78 - Testo storico

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 78

Indennità degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta.

(B.U. 27 dicembre 1994, n. 55)

Art. 1

(Oggetto del provvedimento)

1. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive negli enti locali della Valle d'Aosta, previste dalla presente legge, hanno diritto di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

Art. 2

(Indennità di carica del sindaco e degli assessori comunali)

1. Ai sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore ai quindicimila abitanti spetta un'indennità mensile di carica, in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti spetta un'indennità mensile di carica, in misura non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di carica, in misura non superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica attribuita al sindaco.

4. Al Presidente del Consiglio comunale dei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti può essere attibuita un’indennità mensile di carica in misura non superiore al trenta per cento dell’indennità di carica attribuita al sindaco.

5. Agli assessori dei Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di carica, in misura non superiore al trenta per cento dell'indennità di carica attribuita al sindaco.

6. Il Consiglio comunale fissa la percentuale delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate.

Art. 3

(Indennità di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali)

1. Per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate, ai consiglieri comunali, e agli assessori che non godono dell'indennità mensile di carica, è corrisposto un gettone di presenza nella misura fissata da apposita deliberazione del Consiglio comunale, comunque non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

2. L'indennità di cui al comma 1 può essere attribuita anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta agli assessori che non godono dell'indennità mensile di carica, per la partecipazione alle sedute della Giunta comunale.

4. Le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

Art. 4

(Indennità di carica dei presidenti e dei membri dei Direttivi delle Comunità montane)

1. Ai presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta spetta un'indennità mensile di carica, in misura non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai membri dei Direttivi delle Comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di carica, in misura non superiore al trenta per cento dell'indennità di carica attribuita al presidente.

3. Il Consiglio fissa la percentuale delle indennità di cui ai commi 1 e 2 in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate.

Art. 5

(Indennità di presenza dei consiglieri e dei membri dei Direttivi delle Comunità montane)

1. Ai consiglieri, e ai membri del Direttivo che non godono dell'indennità mensile di carica, il Consiglio attribuisce, con apposita deliberazione, un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della Comunità montana, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

2. Le indennità di presenza cui al comma 1 sono corrisposte per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

Art. 6

(Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi fra enti locali)

1. Ai presidenti delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi fra enti locali è corrisposta un’indennità mensile di carica, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi fra enti locali può essere corrisposta un’indennità mensile di carica, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuita al presidente.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con apposito provvedimento dell'organo assembleare dell'ente locale da cui dipendono, per le aziende speciali e le istituzioni, o dall'assemblea del consorzio, per i consorzi fra enti locali, in relazione al tempo ed al lavoro necessari per l'espletamento delle mansioni affidate.

Art. 7

(Indennità di presenza dei componenti di organi delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi fra enti locali)

1. Ai componenti di organi delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi fra enti locali, a cui non spetti alcuna indennità mensile di carica, è corrisposta un'indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

2. Le indennità di presenza di cui al comma 1 sono corrisposte per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

Art. 8

(Adozione delle deliberazioni relative alle indennità di carica e di presenza)

1. Le deliberazioni relative alle indennità di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono adottate dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati all'assemblea.

2 Le indennità di cui al comma 1 sono deliberate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 9

(Rimborso di spese e indennità di missione)

1. Ai sindaci, ai presidenti delle Comunità montane, ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni, ai presidenti dei consorzi fra enti locali e agli altri amministratori di cui alla presente legge, formalmente e specificamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione, alle condizioni previste con deliberazione dei relativi consigli e assemblee.

2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

3. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 10

(Divieto di cumulo)

1. Le indennità di carica di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

2. Gli amministratori che cumulano più cariche, di cui agli art. 2, 4 e 6, hanno diritto di percepire un'indennità di carica solo dopo aver deciso per quale tra le indennità loro spettanti optare.

3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati, qualora lo ritengano opportuno, possono decidere di compartecipare al finanziamento dell'indennità per cui l'amministratore ha optato. Al riguardo, gli enti interessati provvedono a definire, di comune accordo, tramite apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalità e le rispettive percentuali in base alle quali deve effettuarsi il cofinanziamento a favore dell'ente che eroga concretamente l'indennità.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta una delle indennità di carica previste dagli articoli precedenti, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi degli enti di cui fanno parte.

Art. 11

(Copertura dell'onere finanziario)

1. All'onere finanziario derivante dall'attua-zione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

Art. 12

(Disposizioni fiscali)

1. Le indennità di cui alla presente legge sono assoggettate al trattamento fiscale previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Per il 1995, gli organi assembleari degli enti locali possono adeguare le indennità di carica o di presenza di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.