Legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 - Testo storico

Legge regionale 22 agosto 1994, n. 53

Norme per l'attuazione degli art. 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta.

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

(Finalitą)

1. La presente legge detta norme preordinate a rendere effettivo il perseguimento, nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta, delle specifiche finalitą educative individuate dagli adattamenti dei programmi di insegnamento dello Stato alle necessitą locali, previsti dagli art. 39 e 40 dello Statuto speciale.

Art. 2

(Dotazione organica dei ruoli

del personale docente)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi previsti dagli adattamenti dei programmi vigenti alle necessitą locali, a partire dall'anno scolastico 1994/1995 vengono incrementate le dotazioni organiche di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado. L'aumento č definito annualmente in relazione al numero di classi funzionanti a tempo normale e in relazione alla diversa costituzione delle cattedre afferenti a ciascuna classe di concorso. I criteri di definizione della dotazione organica sono determinati con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.

2. La dotazione organica globale dei ruoli del personale docente č assegnata per intero ad ogni istituzione scolastica fin dall'avvio della generalizzazione dell'educazione bilingue nelle scuole secondarie di primo grado. Per ciascun anno scolastico, escluso il 1994/1995, anno di prima applicazione della presente legge, si procederą alla definizione della dotazione organica del personale docente con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, in relazione alle finalitą di cui all'art. 1.

3. La dotazione organica delle classi che adottano il tempo prolungato rimane definita sulla base delle norme attualmente in vigore.

4. Rimangono ferme le disposizioni che regolano l'istituzione di posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

5. Contestualmente alla determinazione del nuovo contingente organico si procede alla soppressione delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) dei ruoli regionali per la scuola secondaria di primo grado e all'assorbimento su posti comuni del personale docente che risulti titolare sui predetti posti DOA.

Art. 3

(Gestione delle risorse)

1. L'organico di ciascun istituto, determinato ai sensi dell'art. 2, č funzionale alla piena realizzazione dell'educazione bilingue nel quadro di una programmazione educativa finalizzata, sulla base di una maggiore disponibilitą di risorse, anche ad un progressivo recupero delle situazioni di svantaggio e dispersione scolastica ed all'inserimento, con interventi didattici di tipo individualizzato e di supporto, di alunni provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi.

Art. 4

(Modalitą applicative)

1. Gli organi collegiali di istituto, nell'ambito delle rispettive competenze e della propria autonomia progettuale e gestionale, individuano le modalitą di applicazione dei programmi e dei relativi adattamenti tramite l'elaborazione di progetti educativi disciplinari ed interdisciplinari che consentano forme di organizzazione modulare e ambiti di flessibilitą curriculare in relazione agli obiettivi connessi con la programmazione educativa e didattica.

Art. 5

(Formazione del personale)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 č organizzato un piano formativo pluriennale che coinvolge tutti i capi di istituto e tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado.

2. Alla definizione del piano, che č deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, concorrono l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), universitą italiane e dell'area francofona e collegi dei docenti, in relazione alle rispettive funzioni.

3. La formazione del personale č strutturata tenendo conto dei bisogni espressi e delle prioritą formative indicate dagli interessati.

Art. 6

(Valutazione dei risultati prodotti

dagli adattamenti)

1. La valutazione dei risultati prodotti dagli adattamenti č condotta periodicamente da un comitato tecnico-consultivo costituito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Per l'anno scolasticco 1994/1995 la dotazione organica di posti comuni di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado č aumentata in misura non superiore al venti per cento dell'organico complessivo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 2.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Le spese per la retribuzione dei docenti, in applicazione dell'art. 2 della presente legge, valutate in lire 941.810.000 per l'anno 1994 e annue lire 2.354.510.000 per gli anni successivi, gravano sugli stanziamenti gią iscritti ai capitoli 54700 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Stipendi ed altri assegni fissi) e 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

2. Le spese per la formazione del personale, in applicazione dell'art. 5 della presente legge, valutate in lire 50.000.000 per l'anno 1994 e in annue lire 100.000.000 per gli anni successivi gravano sugli stanziamenti gią iscritti al capitolo 55900 (Spese per la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.