Legge regionale 9 agosto 1994, n. 44 - Testo storico

Legge regionale 9 agosto 1994, n. 44

Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3(Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14(Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 2 marzo 1979, n. 11(Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica); legge regionale 10 giugno 1983, n. 56(Misure urgenti per la tutela dei beni culturali).

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3)

1. L’art. 12 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali)

1. Le varianti al piano regolatore regionale sono approvate con la stessa procedura prevista per il piano regolatore originario.

2. Le varianti generali o sostanziali ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari comunali. Decorsi duecentosettanta giorni dalla presentazione alla Regione per l'approvazione, senza che siano state formulate dalla Regione stessa richieste di modificazioni ai Comuni, le previsioni e prescrizioni della variante si applicano come vigenti, prevalendo su quelle dello strumento urbanistico approvato. Per le varianti oggetto di richiesta di modificazioni da parte della Regione, ai sensi dell’art. 11, la Regione deve pronunciarsi in via definitiva entro il suddetto termine di duecentosettanta giorni, che è comunque da considerarsi sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la richiesta di modificazioni e quella in cui la Regione riceve le controdeduzioni dallo stesso Comune.

3. Le varianti non sostanziali ai piani regolatori comunali si intendono approvate decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione per l'approvazione alla Regione, qualora questa non abbia deciso in merito o non abbia formulato richieste di modificazioni. Nel caso di proposta di modificazioni da parte della Regione, decorsi sessanta giorni dalla presentazione delle deduzioni da parte dei Comuni, le varianti si intendono approvate con quelle modificazioni conseguenti alle favorevoli deduzioni comunali sulle proposte regionali di modifica. Per le parti oggetto di proposta di modificazioni su cui il Comune non concordi con la Regione, la Regione deve pronunciarsi in via definitiva entro il suddetto termine di novanta giorni, che è comunque da considerarsi sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la proposta di modificazioni e quella in cui la Regione riceve le controdeduzioni dallo stesso Comune. In caso di varianti non sostanziali, i termini di cui all’art. 10, commi primo e secondo, sono ridotti a quindici giorni. Il consiglio comunale delibera il testo coordinato e lo trasmette alla Regione. La variante entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso di avvenuta approvazione.

4. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:

a) con riferimento alle singole zone B, C, D, F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

1) comportino riduzioni agli indici di fabbricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla vo-lumetria complessiva ammessa;

2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva am-messa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) comportino la rilocalizzazione all'interno delle singole zone delle aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva;

c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;

d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;

e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

5. Non costituiscono varianti al piano regolatore:

a) i progetti esecutivi di opere stradali per i limitati scostamenti imposti da esigenze tecniche, compresi all'inter-no delle fasce di rispetto indicate dal piano regolatore;

b) la riapprovazione dei vincoli desti-nati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori.

6. Nel caso di esigenze istruttorie, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data in cui il Comune riceve la richiesta, non reiterabile, e quello di deposito della documentazione oggetto di istruttoria.

7. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modificazione senza che il Comune abbia comunicato il proprio parere, la Regione procede d'ufficio."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14)

1. Dopo il primo comma dell’art. 11 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), è aggiunto il seguente:

"Decorso il termine stabilito nel comma primo il piano regolatore si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedano la vigenza."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 14 della l.r. 14/1978 e all’art. 8 della legge regionale

10 giugno 1983, n. 56

)

1. Il quarto comma dell'art. 14 della l.r. 14/1978 è sostituito dai seguenti:

"Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma terzo, si intendono prescrizioni normative e cartografiche al grado di dettaglio richiesto per i piani urbanistici di dettaglio e contenenti:

a) l'individuazione del tipo e la dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici individuati con specifiche simbologie, nonché sulle singole aree libere;

b) le norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire il mantenimento dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.

L'apposita normativa costituisce parte integrante degli elaborati del piano adottato.

In mancanza di piano urbanistico di dettaglio o della apposita normativa, applicabile in quanto vigente o avente efficacia equivalente alla vigenza, si applicano le disposizioni dell'art. 2."

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali) sono aggiunte, in fine, le parole: "o all’avverarsi della condizione equivalente alla vigenza".

Art. 4

(Modificazioni all'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11)

1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica) è abrogato.

2. Dopo l'art. 4 della l.r. 11/1979 sono inseriti i seguenti:

"4 bis

(Approvazione dei piani urbanistici di dettaglio conformi al piano

regolatore generale)

1. I piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica, adottati dal Consiglio comunale, sono depositati per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune; chiunque ha facoltà di prenderne visione e di proporre osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

2. Sulle osservazioni di cui al comma 1 si pronuncia il Consiglio comunale che approva il piano urbanistico di dettaglio il quale acquista efficacia con la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

3. Sulle proposte di piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata si pronuncia, in punto di ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al piano generale, il Sindaco su parere della Commissione edilizia.

4. Il piano urbanistico di dettaglio ritenuto ammissibile viene depositato al fine di consentire la presentazione di osservazioni, con termini entrambi ridotti alla metà rispetto a quelli stabiliti per l'approvazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica.

5. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano urbanistico di dettaglio.

6. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni, la deliberazione, contenente le proposte, viene comunicata ai soggetti interes-sati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni. Il piano urbanistico di dettaglio acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

7. Il Comune trasmette entro sessanta giorni alla Regione copia dei piani urbanistici di dettaglio approvati.

4 ter

(Piani urbanistici di dettaglio in variante al piano regolatore)

1. Per l'approvazione dei piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica in variante al piano regolatore generale si segue la procedura stabilita dall'art. 12 della l.r. 3/1960, così come modificato dalla presente legge, per l'approvazione di varianti non sostanziali."

Art. 5

(Modificazioni agli art. 1, 1 bis e

1 quinquies della l.r. 14/1978)

1. Il secondo comma dell’art. 1 della l.r. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In relazione alle disposizioni di cui al comma primo, all'atto della richiesta di concessione, il Sindaco deve preliminar-mente accertare se il terreno su cui si intende realizzare l'opera sia ubicato o meno in uno degli ambiti indicati nel comma primo. Ove l'accertamento dia esito positivo, il Sindaco può assentire la concessione esclusivamente per interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 31, comma primo, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), ivi compreso il mutamento della destinazione d'uso e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione). Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi sui terreni di cui al comma primo, lett. b), la concessione deve essere rilasciata solo a condizione che il richiedente provveda preventivamente, a proprie spese, all'esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il Sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore e vi si attenga. Qualora l'intervento consista nella ricostruzione, ristrutturazione, o sistema-zione di alpeggi o mayen, utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, su terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, la concessione edificatoria è subordinata al solo rilascio, da parte del competente servizio dell'Assessorato dell'agricoltura, foresta-zione e risorse naturali, del parere favorevole, in ordine alla tipologia costruttiva adottata. Nel caso in cui l'intervento debba effettuarsi nelle aree di cui al comma primo, lett. c), la concessione deve essere rilasciata previo parere dei servizi forestali. In tali aree boscate è ammesso altresì, alle condizioni del presente comma, il ripristino dei fabbricati diroccati, accatastati o la cui esistenza sia documentabile alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri di cui all’art. 2, comma secondo, della presente legge."

2. Il terzo comma dell’art. 1 della l.r. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"In caso di motivata necessità, nelle aree boscate e nelle circostanti fasce di salvaguardia, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti il soddisfacimento di interessi generali. Inoltre, nei soli margini dei boschi, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole con esclusione della possibilità di mutamento di destinazione d'uso. La concessione per tali opere è assentita dal Sindaco su conforme parere della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'art. 18. E' altresì ammessa, con la medesima procedura, nei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano altrimenti ubicabili e siano rese possibili da accorgimenti progettuali o interventi di bonifica."

3. L’art. 1 bis della l.r. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 bis

(Definizione di aree boscate)

1. Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamen-ti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un sovrassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli precedentemente destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a cinquemila metri quadrati, e con larghezza minima superiore a trenta metri, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione degli insediamenti preesistenti."

4. Il secondo comma dell’art. 1 quinquies della l.r. 14/1978, è sostituito dal seguente:

"I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ambiti di cui all'art. 1, comma primo, in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma primo, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale che vi provvede, sentiti i servizi regionali competenti, entro centoventi giorni dalla trasmissione della cartografia da parte dei Comuni. Decorso tale termine la delimitazione cartografica si intende approvata. Qualora i Comuni non provvedano nei termini, gli ambiti di cui all’art. 1, comma primo, sono individuati e definiti con deliberazione della Giunta regionale. La cartografia degli ambiti inedificabili costituisce parte integrante del piano regolatore generale e può essere sottoposta a periodiche revisioni rece-pendo le modificazioni verificatesi. Le delimitazioni di cui sopra, relative all’art. 1, comma primo, lett. c), della l.r. 14/1978, quando sono preventivamente concordate con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, costituiscono l'individuazione anche dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431. Nella delimitazione delle aree boscate i Comuni prevedono, ove opportuno, una fascia di salvaguardia inedificabile circostante al bosco. Fino a quando non sia stata approvata la delimitazione delle aree boscate, la fascia di salvaguardia è stabilita in metri trenta, con esclusione delle zone B), C), D) e F) di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 destinate all'espansione degli insedia-menti preesistenti previste dai piani regolatori vigenti e fatte salve le deroghe per le costruzioni agricole come previsto dal comma secondo."

Art. 5 bis

(Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti)

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, e previo parere favorevole della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per le aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, le opere realizzate su aree già soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi dell'art. 1 della l.r. 14/1978, in base a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittima-mente rilasciate.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 19 della l.r. 14/1978)

1. L'art. 19 della l.r. 14/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Composizione, nomina e funzionamento del Comitato regionale per la pianificazione territoriale)

1. Il comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) è composto da:

a) un coordinatore nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regio-nale con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approva-zione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale);

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell’Assessorato dell’am-biente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

c) il Soprintendente regionale per i beni culturali ed ambientali, o suo sostituto;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell’Assessorato del-l’ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;

e) l'ingegnere capo dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo sostituto;

f) il dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta, o suo sostituto;

g) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell’Assessorato dell’agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;

h) un architetto, un ingegnere, un dottore agronomo o forestale, un geologo e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegi profes-sionali della Valle d'Aosta;

i) un esperto in materia giuridico-amministrativa.

2. Il CRPT è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del CRPT sono prorogati fino al suo rinnovo.

3. I membri non appartenenti all'Am-ministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere Consiglieri regionali.

4. Gli esperti di cui al comma 1, lett. h), sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegi professionali.

5. La Giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate al comma 1, lett. i), per i casi di assenza del titolare.

6. Il CRPT è integrato dal funzionario regionale indicato nell’art. 19 ter, comma secondo, o da quello indicato nell’art. 20, comma quinto, o da quello indicato nell’art. 20 bis, comma terzo, nei casi previsti da dette disposizioni.

7. Il CRPT è convocato d'ufficio ogni qualvolta è chiamato ad esprimere parere.

8. Le sedute del CRPT sono convocate e presiedute dal coordinatore.

9. Il CRPT designa, come primo atto dopo l’insediamento, fra i suoi membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore per il caso di assenza di quest’ultimo.

10. Il CRPT è legalmente riunito quando sono presenti sette dei suoi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto. Il numero minimo dei presenti necessario per la validità della seduta non varia quando a questa partecipa uno dei membri cui si fa riferimento nel comma 6.

11. Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettiva-mente, i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Comunità montane interessati.

12. Il CRPT, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella regione.

13. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate. A parità di voti, prevale il voto del coordinatore o, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

14. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'Ufficio regionale di urbanistica dell’Assessorato dell’am-biente, territorio e trasporti. Il segretario ha l'obbligo di segnalare al CRPT i casi in cui i membri del CRPT hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi."

Art. 7

(Opere d'interesse regionale)

1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi con le previsioni e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento.

2. La Giunta regionale, ultimato il progetto preliminare dell'opera, delibera l'avvio del procedimento per il raggiungimento dell'intesa che dovrà essere perfezionata dai Comuni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Regione.

3. Raggiunta l'intesa, la realizzazione dell'opera è sancita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione delle autorizzazioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici ed ambientali ovvero positiva decisione della Giunta regionale sulla compatibilità ambientale.

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale equivale a variante del Piano regolatore comunale nonché a dichiara-zione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse e sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di cui all'art. 11, comma primo, della l.r. 14/1978 possono integrare gli elaborati con l'apposita normativa stabilita per le zone di tipo A dall'art. 14 della stessa legge regionale. Tale normativa deliberata dal Consiglio comunale è approvata contestualmente all'approvazione del piano regolatore o con deliberazione separata, se nel frattempo il piano regolatore generale sia stato approvato.

2. Gli effetti di cui all'art. 11, comma secondo, della l.r. 14/1978, quale introdotto dalla presente legge, si hanno, per i Comuni che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nella condizione di cui all'art. 11, comma primo, decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.