Legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 - Testo storico

Legge regionale 9 agosto 1994, n. 43

Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'art. 4, comma l, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2(Legge finanziaria per gli anni 1994/1996).

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36)

Art. 1

(Oggetto)

1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione di cui agli allegati A e B sono dichiarati inservibili per uso pubblico o per pubblica funzione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui al comma 1 secondo le procedure indicate nella presente legge, cui provvede il Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.

Art. 2

(Modalità di vendita delle unità

immobiliari locate)

1. L'alienazione delle unità immobiliari di cui all'allegato A è effettuata a trattativa privata diretta mediante offerta in prelazione ai conduttori, titolari del contratto di locazione alla data del 31 dicembre 1993, e/o ai loro rispettivi coniugi non separati legalmente o al/ai figli conviventi alla stessa data, che non risultino in mora con il pagamento dei canoni e degli oneri condominiali alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

2. Il prezzo di cessione delle singole unità abitative è determinato dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze con riferimento al prezzo di ogni fabbricato indicato nell'allegato A.

3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un’unica soluzione, con una riduzione pari al trenta per cento del prezzo di stima di cui al comma 2;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di stima e corresponsione dell'ammontare residuo in non più di trenta rate semestrali posticipate a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto notarile di vendita; sull'importo rateizzato sarà calcolato l'interesse al tasso annuo pari al cinquanta per cento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula dell'atto di vendita, arrotondato al mezzo punto, con iscrizione ipotecaria a garanzia del pagamento delle rate dovute.

4. Per gli acquisti di cui al presente articolo gli interessati non possono fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n.76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia) e successive modificazioni.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione delle modalità di pagamento prescelte, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta recante l'offerta di vendita.

6. L'atto di compravendita dovrà essere stipulato, pena la decadenza dai diritti e dalle agevolazioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dalla data dell'esercizio del diritto di prelazione, salvo che il ritardo non sia imputabile all'acquirente.

7. Qualora l'acquisto venga effettuato dai familiari conviventi di cui al comma 1, a favore del conduttore viene costituito il diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 1022 del codice civile.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, o quello di cui al comma 6, le unità possono essere alienate mediante asta pubblica secondo le procedure indicate nella presente legge, ad esclusione di quelle locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare portatori di handicap riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) oppure in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), purché in regola con il pagamento dei canoni e delle spese alla data di scadenza dei termini previsti per l'esercizio del diritto di prelazione.

9. Le unità immobiliari acquistate ai sensi del presente articolo non possono essere alienate, neppure parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque sino a quando non sia pagato interamente il prezzo.

Art. 3

(Vendita di altri fabbricati e terreni)

1. I beni immobili di cui all'allegato B sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, con le procedure previste dall'allegato C.

Art. 4

(Deleghe alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le rettifiche ai dati delle unità immobiliari indicati negli allegati A e B che si rendessero necessarie alla esatta identificazione delle unità immobiliari stesse per il perfezionamento degli atti di trasferimento.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, qualora tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di vendita degli immobili sia decorso più di un anno, oppure siano intervenuti fatti o situazioni che abbiano modificato sostanzialmente il valore degli stessi, a provvedere alla rideterminazione dei prezzi di cessione degli immobili indicati negli allegati A e B.

Art. 5

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge saranno introitati al capitolo 10200 (Provento vendite beni immobili) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi.

2. Il ricavato dalla alienazione dei beni di cui all'allegato A, al netto degli oneri per legge a carico della Regione quale parte venditrice, sono destinati, per la parte eccedente le entrate annuali previste dal bilancio pluriennale 1994/1996 sul capitolo 10200, al finanziamento del capitolo 50760 (Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.