Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 - Testo storico

Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42

Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36)

CAPO I

Contenuti e principi generali

Art. 1

(Settore di intervento)

1. La presente legge disciplina il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in conformità a quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea i servizi che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, auto-mobilistici ed aerei e che vengono effettuati a richiesta del trasportato o dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, nonché autoveicoli attrezzati per trasporto specifico di infermi o soggetti portatori di handicap.

Art. 2

(Settori esclusi)

1. La presente legge non disciplina il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus, fatto salvo quanto previsto dall’art. 17.

Art. 3

(Competenze regionali)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, territorio e trasporti, sentita la commissione consultiva di cui all’art. 4, stabilisce le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale ed il numero massimo di licenze e/o autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate. Tale deliberazione viene assunta tenendo conto del numero di licenze e/o autorizzazioni rilasciate in precedenza e di fattori quali il numero di abitanti, l’estensione territoriale e le relative caratteristiche, l’intensità di movimenti per ragioni di turismo, cura, soggiorno e lavoro e di altri fattori caratterizzanti l’area territoriale.

2. La Giunta regionale esercita inoltre funzioni di coordinamento allo scopo di assicurare una gestione uniforme degli autoservizi pubblici non di linea e al fine di realizzare un’adeguata integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

3. Al fine di realizzare l’integrazione di cui al comma 2, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con i titolari di servizi di taxi o di noleggio con conducente a mezzo di autoveicolo, minibus o autobus per servizi di trasporto pubblico a chiamata.

Art. 4

(Commissione consultiva regionale)

1. E’ istituita, con sede presso l’Assesso-rato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti, la commissione consultiva per i servizi pubblici non di linea, che esprime parere in merito alla delimitazione territoriale e al numero massimo di licenze e/o autorizzazioni da rilasciare in ogni area.

2. La commissione inoltre esamina i regolamenti degli enti locali espri-mendo parere in ordine alla conformità degli stessi con la l. 21/1992 e con la presente legge regionale. Il parere è trasmesso all’Assessore regionale all’ambiente, territorio e trasporti.

3. La commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio della comunicazione e trasporti dell'Assessorato dell'am-biente, territorio e trasporti, che la presiede;

b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a vice dirigente, del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato dell'industria, commercio e artigia-nato;

c) un rappresentante della Motoriz-zazione civile;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

e) un rappresentante dell’Associazione dei Presidenti delle Comunità montane;

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni di categoria del settore e delle associazioni degli utenti, ufficialmente costituiti e maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Ogni ente e/o organizzazione è tenuto a designare, oltre al membro effettivo, anche il membro supplente.

5. La commissione dura in carica per cinque anni, a decorrere dalla data della sua nomina, da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale all'am-biente, territorio e trasporti.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio della comu-nicazione e trasporti dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

7. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la maggio-ranza assoluta dei componenti.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti; a parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. In sede di rinnovo della commissione, le designazioni dei relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza.

10. Ai componenti della commissione non dipendenti dall'Amministrazione regio-nale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo, di lire 150.000.

CAPO II

Decentramento delle funzioni

Art. 5

(Regolamenti degli enti locali)

1. I Comuni o le Comunità montane, nel caso in cui l’area territoriale delimitata coincida con il territorio delle stesse, disciplinano, con appositi regolamenti, le modalità di rilascio delle licenze e/o autorizzazioni e l’esercizio degli autoservizi pubblici.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dagli enti locali territo-rialmente competenti sulla base dei principi contenuti nella l. 21/1992 e sentita un’apposita commissione consultiva locale comprendente anche le rappresentanze della categoria dei gestori di servizi pubblici non di linea e dell’utenza.

3. Copia dei regolamenti approvati dagli enti locali deve essere trasmessa all’Assessorato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti contestualmente alla trasmissione alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

4. I regolamenti degli enti locali sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;

b) i requisiti per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;

c) i criteri per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di nuove licenze e/o autorizzazioni;

d) le modalità per lo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla qualità del servizio stesso;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi ai sensi dell’art. 13 della l. 21/1992;

f) le condizioni minime di attività del servizio da svolgersi annualmente, in assenza delle quali il Sindaco procede alla revoca della licenza e/o autorizzazione;

g) la disciplina di gestione, mediante noleggio, di autoveicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;

h) l’individuazione di sanzioni ammini-strative per i casi di violazione del regolamento.

Art. 6

(Funzioni amministrative)

1. I Comuni provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative relativamente ai servizi pubblici non di linea.

2. Il Sindaco rilascia le licenze e/o autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico non di linea nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 5 e delle procedure previste dalla l. 21/1992. Copia dei provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca della licenza e/o autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa all’Asses-sorato regionale dell’ambiente, terri-torio e trasporti.

Art. 7

(Vigilanza)

1. I Comuni vigilano sul rispetto dei regolamenti di cui all’art. 5 al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico.

2. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al capo I è esercitata dai competenti funzionari comunali, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza ai sensi delle normative vigenti.

3. I funzionari di cui al comma 2 hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i documenti relativi all'espletamento del servizio, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'ente di appartenenza.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della l. 21/1992 comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio.

5. I provvedimenti relativi all'accerta-mento ed all'applicazione del disposto di cui al comma 4 sono adottati dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione relativa.

CAPO III

Istituzione del ruolo dei conducenti di

veicoli adibiti ad autoservizi pubblici

non di linea

Art. 8

(Istituzione del ruolo)

1. E' istituito, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. 21/1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta.

2. Il ruolo è tenuto presso il Servizio del commercio, zona franca e contingen-tamento dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

3. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

4. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente in sostituzione del titolare o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, ovvero in qualità di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato.

Art. 9

(Istituzione e composizione della com-missione regionale per l'accertamento dei requisiti necessari all’iscrizione nel ruolo)

1. E’ istituita, presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, la commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. La commissione è composta da cinque membri:

a) dall'Assessore regionale all'indu-stria, commercio e artigianato o da un suo delegato;

b) da un membro designato dalla commissione regionale per l'arti-gianato scelto all’interno della commissione medesima;

c) da un membro designato dall'As-sessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti;

d) da un membro designato dall'asso-ciazione di categoria maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

e) da un membro designato dall'As-sessore regionale alla pubblica istruzione, scelto fra insegnanti di ruolo di geografia nelle scuole secondarie regionali.

3. Alla segreteria della commissione è addetto un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingen-tamento dell'Assessorato dell’industria, commercio e artigianato.

4. Per ogni membro di cui al comma 2, i soggetti designati individuano anche il rispettivo membro supplente.

5. La commissione regionale è presieduta dall'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato ed è convocata dal medesimo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. La commissione regionale ha il compito di accertare, mediante esame, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei soggetti interessati all'iscrizione nel ruolo.

7. La commissione regionale dura in carica per cinque anni, a decorrere dalla data della sua nomina, da effettuarsi con decreto dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.

8. In sede di rinnovo della commissione le designazioni dei relativi componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza.

9. Ai componenti della commissione non dipendenti dall'Amministrazione regio-nale è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo, di lire 150.000.

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l’iscrizione al ruolo di cui all’art. 8 devono essere presentate presso il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Asses-sorato dell’industria, commercio e artigianato su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso.

2. All’atto della presentazione delle domande di cui al comma 1, i soggetti che richiedono di essere iscritti nel ruolo sono tenuti ad effettuare il pagamento dei diritti di segreteria dovuti ai sensi dell’art. 52 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli uffici provinciali dell’economia corporativa) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Definizione dei criteri per

l'ammissione nel ruolo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, della l. 21/1992 in materia di circolazione stradale, con riferimento al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, l'iscrizione nel ruolo avviene a seguito di esame dinanzi alla commissione regionale.

2. L’esame per l'iscrizione nel ruolo consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

a) legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla l. 21/1992;

b) nozione di contratto. Contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilità del vettore;

c) nozioni inerenti l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti, i provvedimenti da prendere in caso di incidente;

d) comportamento in servizio dei conducenti con particolare riguardo ai rapporti con i viaggiatori trasportati;

e) elementi di geografia fisica - politica - economica dell'Italia e dei paesi confinanti. Geografia e topono-mastica della Valle d'Aosta. Utilizzo della cartografia stradale: redazione di itinerari e calcolo delle distanze tra le diverse località.

3. Il soggetto che non ha superato l’esame di cui ai commi 1 e 2 può essere ammesso per una sola volta a ripetere la prova, decorso un periodo non inferiore a due mesi decorrenti dalla data di svolgimento della prima. In tale caso, il soggetto non è tenuto a provvedere al pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 10.

Art. 12

(Iscrizione di diritto nel ruolo)

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 7, della l. 21/1992, sono iscritti di diritto nel ruolo i soggetti che, al momento dell'isti-tuzione del ruolo risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare domanda, su apposito modulo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato dell’industria, com-mercio ed artigianato, allegando copia della licenza o autorizzazione e provvedendo contestualmente al pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 10.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti di diritto nel ruolo previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 13, comma 1, lett. e).

Art. 13

(Requisiti necessari per

l'iscrizione al ruolo)

1. I soggetti che intendono iscriversi al ruolo di cui all’art. 8 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

b) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione;

c) aver assolto gli obblighi scolastici;

d) aver compiuto l’età minima richiesta dalla vigente normativa per la guida di autoveicoli;

e) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordi-ne pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) dichiarati falliti;

3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di preven-zione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

Art. 14

(Revisione periodica del ruolo e cancellazione dal ruolo)

1. Il ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d'Aosta è sottoposto a revisione, ogni cinque anni, dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato del-l’industria, commercio ed artigianato.

2. In via straordinaria, si procede alla revisione d'ufficio nel caso in cui venga segnalata, dall'autorità competente, la perdita dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nel ruolo.

3. I soggetti che, all'atto della revisione, non siano più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 vengono cancellati dal ruolo.

4. Il provvedimento di cancellazione è adottato con decreto dell'Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato ed è notificato all'inte-ressato, secondo le modalità previste per la notifica degli atti amministrativi di natura sanzionatoria.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 15

(Disposizioni particolari)

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni devono attenersi a quanto disposto dall’art. 14, commi 1 e 2, della l. 21/1992, nonché alle disposizioni contenute nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto - Integrazioni e modifiche delle leggi regionali 15 luglio 1982, n. 32, 23 giugno 1983, n. 64 e 16 giugno 1988, n. 49).

Art. 16

(Termini)

1. I Comuni o le Comunità montane della regione Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 3, comma 1, costituiscono le commissioni consultive locali e adottano i regolamenti di cui all'art. 5 in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. I nuovi regolamenti sostituiscono i precedenti regolamenti comunali, che decadono ad ogni effetto.

2. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi attribuiti alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali qualora, entro il termine indicato al comma 1, non sia stato adottato il regolamento.

Art. 17

(Servizi di noleggio con

conducente a mezzo autobus)

1. I Comuni, in attesa di un’apposita normativa, continuano ad esercitare, limitatamente ai servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, le funzioni amministrative in ordine alla facoltà già oggetto dell’art. 113 del regio decreto 18 dicembre 1935, n. 1740.

2. La Giunta regionale emana un provvedimento di indirizzo ai Comuni in materia di servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus.

3. I Comuni trasmettono all’Assessorato regionale dell’ambiente, territorio e trasporti copia delle autorizzazioni rilasciate in passato e di quelle rilasciate successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Rinvio alla l. 21/1992)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla l. 21/1992.

Art. 19

(Norma transitoria)

1. In attesa dell’approvazione dei regolamenti di cui all’art. 5, i Comuni, a richiesta di soggetti titolari di contratti di servizio per trasporto di soggetti portatori di handicap e previo parere favorevole della Giunta regionale, sono autorizzati a rilasciare autorizzazioni all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autoveicolo attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

CAPO V

Disposizioni finanziarie

Art. 20

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati a decorrere dall'anno 1994 in lire 10.000.000 annue, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67940 (Spese per il funzionamento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 67950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e pluriennale 1994/96.

3. A decorrere dal 1995 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 21

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

a) variazione in diminuzione:

cap. 67950 "Spese per incarichi di consulenza connessi ad interventi in materia di trasporti, sistemi di comunicazione, ferrovie e intermodalità del tra-sporto"

lire 10.000.000;

b) variazione in aumento:

programma regionale 2.2.2.14

codificazione 1.1.1.4.2.2.9.18.10.18

cap. 67940 (di nuova istituzione)

"Spese per il funziona-mento delle commissioni della legge quadro per il trasporto di persone me-diante autoservizi pub-blici non di linea"

lire 10.000.000.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.