Legge regionale 2 agosto 1994, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 2 agosto 1994, n. 39

Disposizioni per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la redazione, l'aggiornamento e l'approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36).

Art. 1.

(Approvazione dei progetti).

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 441, la Giunta regionale approva i progetti relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali tossico-nocivi entro centoventi giorni dalla data di presentazione degli stessi agli uffici regionali competenti.

2. All'approvazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede sulla base delle risultanze della conferenza prevista dall'art. 3 bis del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in l. 441/1987. La conferenza è composta dai responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dell'ambiente ed è coordinata dal dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale o suo delegato. In particolare, partecipano alla conferenza:

a) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato;

b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

e) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

f) il dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

g) il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato.

3. La conferenza è convocata dal coordinatore almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Alla conferenza partecipano, altresì, i rappresentanti degli enti locali interessati. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte da un dipendente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.

4. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni statali vigenti in materia di valutazione di compatibilità ambientale sugli interventi relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali tossico-nocivi (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988), i progetti relativi alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, indicati all'art. 7, sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

Art. 2.

(Valutazione di impatto ambientale e approvazione dei progetti).

1. I progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, comma 4, redatti sotto forma di progetti esecutivi e corredati di uno studio di valutazione di impatto ambientale, devono essere presentati, dal soggetto proponente, contestualmente all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale e all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti della Regione.

2. Sui progetti di cui al comma 1, le osservazioni previste dall'art. 13, comma 4, della l.r. 6/1991, possono essere formulate entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità indicate nella norma stessa. Entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento l'istruttoria deve essere conclusa, fatte salve le possibilità di proroga dei termini previsti dall'art. 15, comma 5, della l.r. 6/1991.

3. Il parere, positivo o negativo, sulla compatibilità delle opere previste nei progetti è trasmesso, a cura dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, acquisito il motivato parere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'art. 4 della l.r. 6/1991, all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, il quale, anche sulla base delle risultanze della conferenza di cui all'art. 1, comma 2, propone alla Giunta regionale l'adozione degli atti deliberativi di competenza, anche ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in l. 441/1987.

4. Sono fatte salve le altre disposizioni stabilite dalla l.r. 6/1991.

Art. 3.

(Sospensione dei termini).

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 5, della l.r. 6/1991, i termini per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti, ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in l. 441/1987, possono essere sospesi qualora venga evidenziata da parte degli uffici regionali responsabili del procedimento la necessità di integrazione della documentazione presentata che non risulti conforme a quanto stabilito dall'apposito regolamento di cui all'art. 6.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 1, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Art. 4.

(Esclusioni).

1. Non sono soggetti alla procedura di cui agli art. 2 e 3 i progetti riferiti ad interventi attuativi dei piani comunali per l'organizzazione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani e gli interventi riferiti alla costituzione di impianti per lo stoccaggio provvisorio, ancorché di rifiuti speciali tossico-nocivi, all'interno delle aziende artigianali, commerciali ed industriali e degli insediamenti da attività di servizio che risultano produttrici degli stessi, nonché gli impianti di discarica per rifiuti speciali aventi volumetria inferiore a 50.000 metri cubi.

Art. 5.

(Piano regionale di smaltimento dei rifiuti).

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), del d.l. 361/1987, convertito, con modificazioni, in l. 441/1987 e del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, con deliberazione del Consiglio regionale viene adottato il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

2. Il piano regionale di cui al comma 1 è articolato in tre sezioni:

a) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani;

b) pianificazione degli interventi e delle attività per lo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossico-nocivi;

c) pianificazione degli interventi e delle attività per la bonifica delle aree inquinate.

3. La Giunta regionale prima dell'adozione del piano regionale di cui al comma 1, ai sensi della l.r. 6/1991, richiede il parere al Comitato scientifico per l'ambiente, secondo le procedure indicate all'art. 8 della l.r. 6/1991.

4. Il motivato parere sul piano regionale di cui al comma 1 deve essere espresso in forma scritta dal Comitato scientifico per l'ambiente entro trenta giorni dal deposito della documentazione presso il servizio competente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 6.

(Regolamento tecnico).

1. La Giunta regionale sottopone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale, per l'approvazione, un regolamento volto a disciplinare le modalità di elaborazione dei progetti di opere la cui realizzazione rientra nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché di istruttoria ed approvazione degli stessi.

Art. 7.

(Modificazioni alla l.r. 6/1991). (1)

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 giugno 1999, n. 14. Modificava gli allegati alla L.R. 4 marzo 1991, n. 6.