Regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6 - Testo storico

Regolamento regionale 1 agosto 1994, n. 6

Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18(Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio).

CAPO I

Tipologie, limiti dimensionali e criteri cui devono uniformarsi gli interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18, ai fini dell’autorizzazione, del nullaosta o del parere di cui all’art. 2, comma 2, della legge medesima.

Art. 1

(Generalità )

1. Le disposizioni di cui al presente Capo costituiscono i limiti qualitativi e quantitativi nel rispetto dei quali, ai fini della tutela del paesaggio, i progetti relativi agli interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d’Aosta in materia di tutela del paesaggio) sono autorizzati dal Sindaco ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge medesima.

2. I progetti relativi agli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/1994 che non rispettino i limiti richiamati nel comma 1, nonché ogni altro intervento che riguardi beni richiamati nell’art. 6 della legge medesima sono sottoposti all’autorizzazione della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 2

(Recinzioni, ex art. 3, comma 1, lett. a), della l.r. 18/1994)

1. Le recinzioni che presentino pregio storico o risultino databili in relazione alle loro caratteristiche tipologiche o a quelle delle costruzioni cui, eventualmente, attengono sono soggette, se deteriorate, a interventi di ripristino con la conservazione di testimonianze degli elementi originari più significativi.

2. Le recinzioni che non rientrino nelle categorie indicate al comma 1 sono sostituite, se deteriorate, con altre che presentino le tipologie di cui al comma 3, lett. a), b), c), in relazione alla zona omogenea in cui sono situate.

3. E’ ammessa la costruzione di nuove recinzioni di aree private conformate a tipologie tradizionali locali o, in subordine, alle seguenti:

a) nelle zone omogenee A e negli intorni rispettivi, le recinzioni devono presentare soluzioni analoghe a quelle tradizionalmente utilizzate per la protezione di terreni coltivati a orto e, pertanto, devono essere costituite da esili elementi verticali in legno, con sezione rettangolare o circolare, appuntiti o arrotondati alla sommità, uniti da coerenti elementi orizzontali in legno. Sono ammessi cordoli in muratura di 20 cm. di altezza;

b) nelle zone omogenee E, le recinzioni devono essere costituite da montanti verticali, adeguatamente distanziati, e traverse orizzontali in legno. Non sono ammessi cordoli in muratura;

c) nelle altre zone omogenee, le tipologie delle recinzioni sono definite dal regolamento edilizio comunale. E’ possibile l’impiego di siepi di essenze arbustive locali, eventualmente integrate con rete metallica disposta sul lato interno.

Art. 3

(Manti di copertura dei tetti delle costruzioni, ex art. 3, comma 1, lett. b), della l.r.

18/1994)

1. Gli interventi di ripristino e di sostituzione dei manti di copertura dei tetti delle costruzioni, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 18/1994, attengono al rinnovo delle sole componenti sovrastrutturali dei tetti medesimi, atteso che il rinnovo delle relative strutture portanti rientra tra gli interventi di cui all’art. 4.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono comportare variazioni alle misure degli aggetti delle falde dei tetti né alle relative quote di imposta né a quelle del colmo.

3. Per i casi di costruzioni dotate di cornicione o le cui murature perimetrali presentino finiture sommitali con lastre di pietra aggettanti, le falde dei tetti devono mantenere il tipico raccordo curvilineo tra il piano inclinato delle loro strutture portanti e il piano dell’estradosso del cornicione o della parte sommitale delle murature perimetrali. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal materiale impiegato per la realizzazione del manto di copertura.

4. Per i casi di manti di copertura che, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela del paesaggio o per iniziativa degli interessati, siano rinnovati con l’impiego di lose di pietra naturale, i colmi dei tetti devono essere realizzati con tecnica tradizionale, evitando, pertanto, l’impiego di manufatti prefabbricati.

Art. 4

(Manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativi, ristrutturazione, ex art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 18/1994)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativi, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), prima parte, della l.r. 18/1994, possono riguardare, tenuto conto delle esclusioni prescritte dalla norma di legge stessa, l’esecuzione di opere dirette all’integrazione o al rinnovo di elementi architettonici, che siano privi di pregio intrinseco, ma risultino coerenti con le caratteristiche tipologiche delle costruzioni in cui sono inseriti, con l’eliminazione degli elementi architettonici che, invece, risultino in contrasto con le caratteristiche tipologiche delle costruzioni stesse. L’integrazione o la sostituzione dei detti elementi architettonici deve essere attuata con materiale, forma e dimensioni analoghi a quelli preesistenti. Sono consentibili la demolizione e costruzione di tramezzature in laterizi o materiali leggeri, di impianti e finiture. Sono comunque escluse le modifiche strutturali e le modificazioni agli spazi esterni che comportino l’esecuzione di opere in muratura o la pavimentazione in superfici superiori a 50 metri quadrati.

2. Gli interventi di ristrutturazione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), seconda parte, della l.r. 18/1994, sono autorizzabili solo ove siano ammessi dal piano regolatore generale comunale vigente, vale a dire approvato dalla Giunta regionale, o dai relativi piani esecutivi. I piani esecutivi sono costituiti: dai piani regolatori particolareggiati di cui all’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modificazioni; dai piani di recupero di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), e successive modificazioni; dai piani urbanistici di dettaglio di cui all’art. 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l’edificabilità dei suoli in Valle d’Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica), nonché dalla normativa di attuazione di cui all’art. 14, comma 3, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), e successive modificazioni.

3. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 2, i piani regolatori generali comunali e i relativi piani esecutivi devono essere stati formalmente concordati con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali.

4. Ai fini di cui al comma 1:

a) sono da considerare di "pregio intrinseco" gli elementi architettonici di una costruzione che siano datati o, comunque, stilisticamente databili, nonché gli altri elementi le cui particolarità tecnologiche o strutturali possano essere fonte di datazione della costruzione stessa o di sue parti, quali: le carpenterie in legno; le strutture portanti e divisorie a telaio; gli archi e le volte in pietra e in laterizio; le aperture esterne contornate da elementi lapidei o in legno; i soffitti in legno intagliato o decorato e gli altri elementi comunque decorati; gli intonaci esterni, ecc.;

b) sono da considerare in "contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione" gli elementi volumetrici e di finitura che costituiscano alterazioni dell’organismo edilizio medesimo, sviluppatosi con coerenza storica e formale fino al momento del loro inserimento, o che siano riferibili a usi della costruzione stessa non facilmente riconoscibili o non qualificati o, comunque, non riconducibili a interventi unitari di ristrutturazione effettuati nel passato. Sono esemplificativamente da considerare tali: i volumi aggiunti a uso di servizi igienici disposti casualmente all’esterno del perimetro di una costruzione; i tamponamenti di aperture, archi e loggiati; le ante esterne cieche, le ringhiere di scale e balconi realizzate in ferro-legno e le strutture aggettanti in calcestruzzo armato, quali balconi e pensiline, inserite in edifici anteriori al XX secolo, ecc.

Art. 5

(Cimiteri aventi interesse storico-culturale,

ex art. 3, comma 1, lett. d), della l.r.

18/1994)

1. Sono da considerare di interesse storico-culturale i cimiteri che, in relazione alla loro ubicazione in siti di interesse archeologico o in adiacenza a edifici o resti di edifici soggetti alle norme di tutela di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) o alla presenza in essi di diffuse testimonianze di manufatti tombali di pregio culturale o di valore storico, costituiscono componenti significative degli insediamenti storici del territorio comunale.

2. L’elenco dei cimiteri di interesse storico-culturale è esposto nell’allegato A.

3. Nei cimiteri storici sono ammesse le ordinarie attività di tumulazione e manutenzione, mentre per attività di costruzione o modifica, inclusa la rimozione di manufatti tombali aventi più di ottanta anni, è richiesta l’autorizzazione dell’Assessore competente.

4. Ai fini di cui al comma 2, i cimiteri sono elencati nell’allegato A; tale allegato può essere via via modificato e integrato con le deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 6

(Potenziamento e nuova costruzione di condutture interrate, ex art. 3, comma 1,

lett. e), della l.r. 18/1994)

1. Gli interventi per il potenziamento e la nuova costruzione di condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), della l.r. 18/1994, attengono all’esecuzione di opere interrate, comprendendo le opere provvisionali, purché non riguardino aree archeologiche, cosiccome prescrive la norma di legge soprarichiamata. Può essere consentita l’esecuzione di volumi tecnici fuori terra purché non eccedenti i centocinquanta metri cubi. Tali volumi dovranno essere opportunamente inseriti nell’ambiente circostante mediante un attento uso dei materiali e di mascherature vegetali. E’ esclusa la canalizzazione di torrenti.

2. I provvedimenti autorizzativi degli interventi di cui al comma 1 devono prescrivere:

a) per tutti gli interventi, il ripristino tempestivo ed esauriente delle pavimentazioni, dei suoli e relativi soprassuoli che risultino manomessi dagli scavi e dalle eventuali piste provvisionali di servizio al cantiere, e, comunque, i termini entro i quali le opere di ripristino devono essere completate;

b) per gli interventi da eseguire nelle zone omogenee A o, comunque, nelle aree contermini a costruzioni anteriori al XX secolo, oltre alle opere e ai termini di cui alla lett. a), l’impiego di macchine operatrici aventi piccole dimensioni e limitata potenza, nonché, nelle aree urbane aventi particolare rilevanza culturale o ambientale, specifiche e appropriate modalità per l’esecuzione degli scavi.

3. Ai fini di cui al comma 1, le aree archeologiche sono elencate e delimitate nell’allegato B; tale allegato può essere via via modificato e integrato con le deliberazioni della Giunta regionale concernenti gli elenchi comunali delle aree di interesse archeologico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), e successive modificazioni.

Art. 7

(Installazione di bomboloni per il gas liquido, ex art. 3, comma 1, lett. f), della l.r.

18/1994)

1. Per l’installazione di bomboloni per il gas liquido, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), della l.r. 18/1994 possono essere ubicati solo in aree esterne al perimetro delle zone A, deve essere adottata, fermo il rispetto delle relative norme di sicurezza, una delle soluzioni seguenti:

a) siano addossati a murature di sostegno delle terre o inseriti in apposite nicchie ricavate nelle murature medesime aventi altezza libera superiore alla loro, quale risulta ad installazione avvenuta;

b) siano incassati nel terreno alla profondità utile affinché la loro sagoma non emerga dal piano naturale del terreno, senza rimodellazione del suolo.

2. I bomboloni addossati a murature, le nicchie e gli scassi del terreno entro i quali essi fossero collocati devono essere schermati con siepi di essenze arbustive locali.

Art. 8

(Varianti, ex art. 3, comma 1,

lett. g), h), o), della l.r. 18/1994)

1. Le varianti relative ai progetti di edifici realizzati dopo il 1945, di cui all’art. 3, comma 1, lett. g), della l.r. 18/1994, che siano stati autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, possono riguardare, oltre alle opere interne, solo elementi marginali degli edifici stessi, tenuto conto delle esclusioni prescritte direttamente dalla norma di legge soprarichiamata. E’, altresì, esclusa ogni modificazione alla struttura e alla geometria dei tetti e al loro orientamento.

2. Le varianti relative ai progetti di recupero di costruzioni e manufatti, di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), della l.r. 18/1994, che siano stati autorizzati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, devono rispettare i criteri e le definizioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.

3. Le varianti relative ai progetti degli interventi richiamati nell’art. 3, comma 1, lett. o), della l.r. 18/1994 devono rispettare le disposizioni dettate, per ciascuno di essi, nel presente Capo.

Art. 9

(Installazione di volumi provvisori, ex art. 3, comma 1, lett. i), della l.r. 18/1994)

1. L’installazione di volumi provvisori funzionali all’esecuzione di impianti e opere o all’esercizio di attività temporanee, di cui all’art. 3, comma 1, lett. i), della l.r. 18/1994, così come l’installazione di apparecchiature meccaniche per il confezionamento, il sollevamento e la messa in opera di manufatti o di materiali da costruzione, attengono all’impianto del cantiere.

2. La validità dell’autorizzazione per l’installazione dei volumi e delle apparecchiature di cui al comma 1 è stabilita per un periodo di tempo pari a quello afferente all’esecuzione degli impianti e opere o all’esercizio delle attività cui essi sono funzionali, comunque non superiore ad anni cinque. La proroga di tale termine è di competenza dell’Assessorato al turismo, sport e beni culturali.

3. I volumi di cui al comma 1 devono essere realizzati in legno o in lamiera tinteggiata con colori mimetici, tenuto conto del contesto ambientale in cui sono inseriti, e ubicati opportunamente affinché risultino poco visibili dai principali percorsi stradali e non interferiscano con i punti di vista aventi particolare interesse panoramico. Tali volumi sono posati sul terreno naturale, adeguatamente sistemato, o su platea in calcestruzzo ove motivatamente richiesto dall’interessato.

4. Il provvedimento autorizzativo stabilisce che, entro la data di scadenza del termine di cui al comma 2, i volumi e le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere rimossi e le relative aree di sedime devono essere ripristinate nello stato in cui si trovavano prima della loro occupazione con i volumi e le apparecchiature medesime. Peraltro, tenuto conto delle trasformazioni ambientali che derivassero dall’esecuzione degli impianti e opere o dall’esercizio delle attività di cui sopra, con il provvedimento autorizzativo può essere prescritta una diversa sistemazione delle aree di sedime anzidette, purché essa sia finalizzata alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Art. 10

(Costruzione di volumi pertinenziali nelle zone omogenee A, ex art. 3, comma 1, lett.

l), della l.r. 18/1994)

1. I volumi pertinenziali nelle zone omogenee A, di cui all’art. 3, comma 1, lett. l), della l.r. 18/1994, sono autorizzabili purché, ai sensi della norma di legge appena richiamata, risultino ammessi dai piani regolatori generali comunali vigenti, vale a dire approvati dalla Giunta regionale, o previsti dai relativi strumenti attuativi, quali richiamati nell’art. 4, comma 2.

2. I volumi di cui al comma 1 possono essere destinati a legnaia, ricovero per attrezzi da giardino, canile e allevamento di animali da cortile per il consumo familiare, deposito per rivenditori di bombole GPL regolarmente autorizzati dai Vigili del fuoco. Tali volumi devono presentare le tipologie costruttive e i limiti dimensionali seguenti:

a) essere strutturati in legno o in pietra con il manto di copertura in legno o in lose;

b) presentare dimensioni planimetriche massime pari a metri quadrati 10 e altezza massima, misurata all’estradosso del colmo del tetto, pari a metri 2,80.

Art. 11

(Strutture sussidiarie alle attività agricole, ex art. 3, comma 1, lett. m), della l.r.

18/1994)

1. Le strutture sussidiarie alle attività agricole, di cui all’art. 3, comma 1, lett. m), della l.r. 18/1994, sono autorizzabili ove ammesse dal piano regolatore generale comunale vigente, vale a dire approvato dalla Giunta regionale, così come prescrive la norma di legge soprarichiamata.

2. Le strutture di cui al comma 1 attengono a destinazioni di uso che integrano quelle degli edifici rustici e delle residenze agricole, in quanto funzionali, rispettivamente, alla conduzione di un fondo e alle esigenze abitative del relativo imprenditore agricolo, quali, ad esempio, tettoie, ricoveri attrezzi, depositi. Tali strutture sono autorizzabili se rispettano le tipologie costruttive e i limiti dimensionali seguenti:

a) essere realizzate in legno o in pietra con il manto di copertura in legno o in lose;

b) presentare dimensioni planimetriche massime pari a metri quadrati 20 e altezza massima, misurata all’estradosso del colmo del tetto, pari a metri 3,40;

c) essere visivamente collocate in diretto rapporto con gli edifici dell’azienda di cui costituiscono pertinenza.

Art. 12

(Intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici, ex art. 3, comma 1, lett.

n), della l.r. 18/1994)

1. Gli interventi di intonacatura e tinteggiatura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. n), della l.r. 18/1994, riguardano gli edifici costruiti dopo il 1945, nonché quelli che sono in corso di costruzione e che saranno costruiti nel futuro.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 devono essere impiegati prodotti a base di calce, che non producano pellicole impermeabili, e colori che si armonizzino con il cromatismo dominante del contesto.

CAPO II

Criteri e limiti nel rispetto dei quali non necessita l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l’esecuzione di interventi di bonifica agraria.

Art. 13

(Criteri e limiti nel rispetto dei quali non necessita l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l’esecuzione di interventi di bonifica

agraria, ex art. 4, lett. f) della l.r. 18/1994)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) non è richiesta per l’esecuzione degli interventi di bonifica agraria, che, ai sensi dell’art. 4, lett. f) della l.r. 18/1994, non comportino la realizzazione di opere edilizie, ivi comprese quelle di demolizione, non riguardino appezzamenti di terreno aventi superficie superiore a un ettaro, non riguardino interventi di spietramento approfonditi oltre un metro o di rimozione di massi aventi volume superiore a un metro cubo, non comportino modificazioni ai segni principali del paesaggio naturale e di quello agrario tradizionale, con particolare riferimento ai canali irrigui, ai terrazzamenti, alle meurdzere, ai clapey, alle zone umide e alla vegetazione riparia dei corsi d’acqua naturali.

CAPO III

Modalità per l’istruttoria delle domande e dei relativi progetti, per le comunicazioni al Ministero per i beni culturali e ambientali

e all’Assessorato regionale del turismo,

sport e beni culturali.

Art. 14

(Modalità per l’istruttoria delle domande e dei relativi progetti)

1. Le domande di autorizzazione, nullaosta o parere, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 18/1994, sono indirizzate al Sindaco competente per territorio e sono corredate di quattro copie dei relativi elaborati grafici e fotografici; in difetto le domande sono irricevibili.

2. Sulle domande di cui al comma 1 e su una copia dei relativi progetti è apposto, a cura del competente ufficio comunale, il prescritto timbro recante la data di pervenimento e il numero di protocollo proprio di ciascuno atto.

3. Successivamente alla data di protocollazione di una domanda, nessun elemento costitutivo del progetto ad essa relativo può essere sostituito, se non accompagnato da una nuova domanda integrativa o sostitutiva della precedente.

4. Le domande e i relativi progetti sono istruiti dall’ufficio tecnico comunale, seguendo l’ordine cronologico di pervenimento, in tempo utile affinché il Sindaco, previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale, integrata con l’esperto in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l.r. 18/1994, possa rilasciare il provvedimento di autorizzazione o di rigetto entro il termine perentorio di cui all’art. 8, comma 2, della legge stessa, vale a dire entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle domande stesse.

5. L’istruttoria delle domande e dei relativi progetti è effettuata in forma scritta, utilizzando apposito modulo predisposto da ciascun Comune. Su tale modulo è, altresì, annotato, a cura del segretario della commissione edilizia comunale, il parere espresso dalla commissione stessa, con l’evidenziazione di quello espresso dal commissario esperto in materia di tutela del paesaggio, che provvede a firmarlo. Attengono alla fase istruttoria:

a) l’evidenziazione del soggetto richiedente, della data di pervenimento della richiesta e del numero di protocollo ad essa attribuito;

b) l’indicazione del tipo di intervento, in riferimento a quelli di cui all’art. 3 della l.r. 18/1994, della località e della zona omogenea in cui l’intervento è previsto, degli estremi catastali degli immobili interessati nonché degli estremi delle norme di tutela di riferimento;

c) la descrizione sintetica delle caratteristiche dimensionali e costruttive dell’intervento e delle opere provvisionali eventualmente occorrenti;

d) la valutazione sintetica in merito all’autorizzabilità o meno dell’intervento, tenuto conto delle norme della legge e delle disposizioni del presente regolamento ad esso applicabili.

6. Il modulo contenente l’istruttoria dell’ufficio tecnico e il parere della commissione edilizia comunale è conservato, in apposito fascicolo, unitamente alla copia del progetto contrassegnata con la data di pervenimento e il numero di protocollo, alla domanda e al provvedimento autorizzativo o di rigetto relativi.

7. Con il provvedimento autorizzativo è rilasciata al richiedente una copia dei relativi elaborati grafici e fotografici contrassegnata con gli estremi del provvedimento medesimo.

Art. 15

(Modalità per le comunicazioni

all’Assessorato regionale del turismo,

sport e beni culturali)

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, prima parte, della l.r. 18/1994, copia del provvedimento autorizzativo, che è notificato al richiedente, è inviata all’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali unitamente a una copia dei relativi elaborati grafici e fotografici, contrassegnata con gli estremi del provvedimento stesso, e del modulo, di cui all’art. 14, utilizzato per l’istruttoria.

2. L’invio della documentazione di cui al comma 1 è effettuato contestualmente alla notificazione di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 18/1994, mediante lettera di accompagnamento indirizzata alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

Art. 16

(Modalità per le comunicazioni al Ministero

per i beni culturali e ambientali)

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, seconda parte, della l.r. 18/1994, il Sindaco invia al Ministero per i beni culturali e ambientali copia dei provvedimenti autorizzativi, notificati ai richiedenti durante ciascun bimestre, e dei relativi elaborati grafici e fotografici contrassegnati con gli estremi del provvedimento stesso.

2. L’invio dei provvedimenti di cui al comma 1 è effettuato entro i quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre, con lettera di accompagnamento indirizzata al Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, Divisione II - Tutela e valorizzazione dei beni ambientali, nella quale sono elencati i provvedimenti medesimi.

3. Ai fini di cui al comma 1, il primo bimestre decorre dal primo giorno del mese di ottobre 1994.

CAPO IV

Disposizioni finali.

Art. 17

(Partecipazione del Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali o di un

suo delegato a riunioni della commissione edilizia comunale)

1. La partecipazione del Soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali a riunioni della commissione edilizia comunale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della l.r. 18/1994, non comporta integrazione alla composizione della commissione stessa; i pareri da esso espressi in tale sede sono consultivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le convocazioni della commissione edilizia comunale devono pervenire alla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali entro il quinto giorno antecedente alla data fissata per la riunione. Alle dette convocazioni deve essere unito, se già definito, il relativo ordine del giorno.

Art. 18

(Rinvenimenti archeologici)

1. Ove durante l’esecuzione di una opera autorizzata ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l.r. 18/1994 fossero rinvenuti reperti archeologici, il Sindaco, non appena ne sia venuto a conoscenza, sospende i lavori e ne dà immediata comunicazione alla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, che provvede ai sensi della normativa in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Art. 19

(Dichiarazione di urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta.