Legge regionale 28 luglio 1994, n. 35 - Testo storico

Legge regionale 28 luglio 1994, n. 35

Finanziamenti alle aziende di promozione turistica (APT) e alle associazioni pro-loco della regione.

(B.U. 2 agosto 1994, n. 33)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione concorre al sostegno dell'attività delle APT e delle associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), mediante la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.

Art. 2

(Fondo per il finanziamento delle APT)

1. Per il sostegno dell'attività delle APT è istituito il Fondo per il finanziamento delle APT, la cui entità viene stabilita annualmente con legge finanziaria, da ripartire come segue:

a) per il trentotto per cento in parti uguali tra tutte le APT;

b) per il quarantasette per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralber-ghiere, limitatamente agli esercizi iscritti al Registro esercenti commercio (REC), ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo sull'insieme degli ambiti territoriali di tutte le APT;

c) per il dieci per cento in proporzione diretta al numero dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di ogni APT, fatto pari a cento il numero complessivo dei Comuni inclusi negli ambiti territoriali di tutte le APT.

2. La residua quota del cinque per cento viene riservata al finanziamento di speci-fiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata.

3. Le somme eventualmente ancora disponi-bili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2 sono ripartite in proporzione diretta ai finanziamenti ottenuti da privati durante l'esercizio precedente, fatto pari a cento il totale di tali finanziamenti ottenuti nel medesimo periodo dall'insieme delle APT; eventuali integrazioni del fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta con provvedi-menti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali; le proposte per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono elaborate e sottoposte alla Giunta regionale a cura dell'Ufficio regionale per il turismo e lo sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio di competenza; le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 2 sono inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno all'Ufficio regionale per il turismo e lo sport, che provvede entro il 30 giugno a elaborare e sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di conces-sione di contributo.

5. In caso di costituzione di nuove APT, alla determinazione del finanziamento regio-nale necessario a garantire l'iniziale finanziamento dei nuovi enti si provvede con specifica legge regionale, con la quale viene altresì disposta la necessaria integrazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 3

(Fondo per il finanziamento

delle associazioni pro-loco)

1. Per il sostegno dell'attività delle associazioni pro-loco è istituito il Fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco, la cui entità è stabilita annualmente con legge finanziaria e alla cui ripartizione partecipano tutte le associazioni pro-loco che siano iscritte nell'elenco di cui agli art. 26 e 27 della l.r. 9/1987, e che abbiano presentato, all'Ufficio regionale per il turismo e lo sport, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma di attività da svolgersi durante l'esercizio in corso, corredato dal bilancio delle entrate e delle uscite previste, nonché dal bilancio consuntivo dell'attività svolta durante l'esercizio precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a) per il sessanta per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco aventi diritto;

b) per il venti per cento in proporzione diretta al numero delle presenze alberghiere ed extralberghiere limita-tamente agli esercizi iscritti al REC, ufficialmente rilevate durante l'anno solare precedente nel territorio del Comune sede di ciascuna associazione pro-loco, fatto pari a cento il totale delle presenze stesse registrate nel medesimo periodo nell'insieme dei Comuni sede di associazioni pro-loco;

c) per il dieci per cento in parti uguali tra tutte le associazioni pro-loco situate al di fuori degli ambiti territoriali delle APT.

3. La residua quota del dieci per cento viene riservata al finanziamento di specifiche esigenze di acquisizione di mobili e attrezzature, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa regolarmente sostenuta e documentata.

4. Le somme eventualmente ancora disponibili dopo la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3, nonché le eventuali integrazioni del Fondo di cui al comma 1, che possano verificarsi in corso di esercizio, sono ripartite in proporzione diretta all'ammontare dei contributi già concessi in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è disposta, con provve-dimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali; le relative proposte di deliberazione sono elaborate dall'Ufficio regionale per il turismo e lo sport e sottoposte all'approvazione della Giunta entro il 30 aprile di ogni anno.

6. In caso di costituzione in data posteriore al 31 marzo, le nuove associazioni pro-loco possono, limitatamente al primo esercizio di attività, accedere ai benefici della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale), anche per manifestazioni e iniziative aventi carat-tere di ordinarietà, purché presentino interesse turistico-promozionale.

Art. 4

(Norme transitorie)

1. Limitatamente all'esercizio 1994 i termini di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 3, comma 1, sono sostituiti dai seguenti:

a) le proposte per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono sottoposte alla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entra-ta in vigore della presente legge;

b) le istanze per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, sono inoltrate all'Ufficio regionale per il turismo e lo sport entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla Giunta regionale entro trenta giorni dal loro pervenimento presso l'Ufficio stesso;

c) i programmi di attività di cui all'art. 3, comma 1, nonché le eventuali istanze di cui all'art. 3, comma 3, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative proposte di concessione di finanziamento sono sottoposte alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono ritenute ammissibili le richieste di finanziamento inerenti l'acquisto di mobili e attrezzature da parte delle associazioni pro-loco, che siano pervenute all'Ufficio regionale per il turismo e lo sport in data successiva al 31 agosto 1993.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi con le modalità di cui al comma 1, lett. c), e a valere sulla quota del Fondo per il finanziamento delle associazioni pro-loco per il 1994, di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

l. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, previsto in lire 6.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, grava sul capitolo 64300 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, previsto in annue lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, grava sull'istituendo capitolo 64301 del bilancio di previsione della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede come segue:

a) quanto a lire 4.000 milioni, mediante i fondi già stanziati sul cap. 64300 del bilancio di previsione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996;

b) quanto a lire 835 milioni, mediante riduzione di pari somma dal cap. 66555 del bilancio di previsione dell'anno in corso;

c) quanto a lire 765 milioni, mediante accertamento di maggiore entrata sul cap. 1720 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

d) quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione di pari somma dal cap. 66560 del bilancio di previsione per l'anno in corso.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante riduzione di lire 500 milioni dal cap. 64320 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e del bilancio pluriennale 1994/1996.

5. A decorrere dall'esercizio 1995 i medesimi oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

a) in aumento:

programma regionale 1.02.

codificazione 1.2.07.

cap. 1720 (di nuova istituzione)

"Entrate sostitutive dell'im-posta di soggiorno - quote esercizi precedenti"

lire 765.000.000.

2. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 64320 "Contributi e sussidi a istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"

lire 500.000.000;

cap. 66555 "Spese per la manuten-zione straordinaria delle piscine di proprietà"

lire 835.000.000;

cap. 66560 "Spese per la gestione delle piscine di proprietà"

lire 400.000.000;

b) in aumento:

cap. 64300 "Fondo di finanziamento per le APT"

lire 2.000.000.000;

programma regionale 2.2.2.12.

codificazione 1.1.1.5.8.2.10.24.9.32.

cap. 64301 (di nuova istituzione)

"Fondo per il finanziamento delle pro-loco"

lire 500.000.000.

3. La denominazione del cap. 64300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 è sostituita dalla seguente: "Fondo per il finanziamento delle APT".

Art. 7

(Abrogazione di norme)

1. Le disposizioni di cui al titolo V della l.r. 9/1987 sono abrogate.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.