Legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 1° luglio 1994, n. 33

Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

(B.U. 17 luglio 1994, n. 30)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza della Regione, le attività degli agenti di affari in mediazione.

Art. 2

(Ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato il ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

2. Il ruolo di cui al comma 1 è distinto nelle seguenti sezioni:

a) agenti immobiliari;

b) agenti merceologici;

c) agenti immobiliari con mandato a titolo oneroso;

d) agenti in servizi vari.

3. Ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 deve indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell’iscritto;

b) data dell’iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;

c) se l’attività dell’iscritto è svolta in nome proprio o per conto di un’impresa organizzata.

4. Nel ruolo devono, altresì, essere annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali a carico di ogni iscritto.

5. In base al ruolo è istituito lo schedario degli iscritti con l’indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione. Il ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

6 . E’ altresì istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato il ruolo speciale di cui all’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253 (Disciplina della professione di mediatore)

7 Il Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato rilascia a ciascun degli agenti di affari in mediazione, iscritti nel ruolo di cui al comma 1, una tessera personale di riconoscimento. La tessera è soggetta a rinnovo annuale, previa verifica del mantenimento dell’iscrizione nel ruolo.

8. Ogni agente di affari in mediazione, iscritto nel ruolo di cui al comma 1, che esercita l’attività in modo continuo, è tenuto ad esporre in vista nel locale utilizzato, o all’ingresso del medesimo, una targa, o altra scritta, riportante i propri dati anagrafici, il numero e la data di iscrizione nel ruolo.

Art. 3

(Requisiti per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. Per l’iscrizione nel ruolo di cui all’art. 2, gli interessati devono essere residenti o aver eletto domicilio, se trattasi di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana, in un comune della Regione Valle d’Aosta e possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’art. 2, comma 3, della l. 39/1989.

Art. 4

(Requisiti per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione)

1. Per l’iscrizione nel ruolo di cui all’art. 2, l’interessato deve presentare domanda, in regola con l’imposta di bollo, al Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, indicando la sezione o le sezioni alle quali intende essere iscritto.

2. Nella domanda l’aspirante deve dichiarare:

a) di avere un’età non inferiore a diciotto anni;

b) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

c) di essere residente o aver eletto domicilio in uno dei comuni della Regione Valle d’Aosta;

d) di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età scolare.

3. L’aspirante deve inoltre dichiarare nella domanda, se intende essere iscritto a tutte o ad una sola delle sezioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a),b) e d):

a) di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio delle attività di mediazione;

b) di non svolgere attività per le quali è prescritta l’iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi;

c) di non esercitare in proprio il commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4. Alla domanda dev’essere allegata la certificazione di cui all’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione).

Art. 5

(Commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione)

1. E’ istituita presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

3. Con le modalità di cui al comma 2, lett. b) e c), si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

4. Ai fini della composizione della commissione di cui al comma 2, la rappresentatività a livello regionale delle organizzazioni in categoria è indicata dall’Ufficio del lavoro e della massima occupazione per la Valle d’Aosta.

5. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vice presidente. In caso di morte o di decadenza di un suo membro la commissione è integrata con le stesse modalità previste per la costituzione.

6. I membri della commissione che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall’incarico. La decadenza dall’incarico è disposta dalla commissione medesima.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, designato dal dirigente del Servizio medesimo.

8. Ai componenti la commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto un compenso lordo di lire 100.000, per ogni giornata di seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

Art. 6

(Attribuzioni e funzionamento della commissione regionale per le attività degli agenti di affari in mediazione)

1. La commissione di cui all’art. 5 svolge le attività, nel restante territorio nazionale, alle commissioni provinciali dalla l. 39/1989 e dal d.m. 452/1990.

2. Il funzionamento della commissione è disciplinato dal d.m. 452/1990.

Art. 7

(Corsi preparatori all’esame

di agente di affari in mediazione)

1. I corsi preparatori all’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e), della l. 39/1989 sono organizzati dalla Regione nell’ambito delle iniziative di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche).

2. L’ordinamento didattico dei corsi è stabilito tenuto conto delle materie e delle modalità di svolgimento dell’esame in relazione al ramo di mediazione prescelto.

3. Al termine dei corsi è rilasciato l’attestato di frequenza ai soggetti che hanno frequentato almeno l’ottanta per cento delle ore complessive di lezione per ogni singola materia d’esame.

Art. 8

(Commissione d’esame)

1. La commissione per lo svolgimento dell’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e), della l. 39/1989, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta come segue:

a) da un funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato che la presiede;

b) da due docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame;

c) da due agenti di affari in mediazione scelti fra i membri effettivi della commissione di cui all’art. 5.

2. Per l’espletamento della prova orale la commissione è integrata da un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione, su indicazione della commissione medesima. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato.

4. Le materie e le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

5. Ai componenti la commissione d’esame è corrisposto un compenso lordo di lire 200.000, per ogni giornata di seduta, con esclusione del personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla l. 39/1989 e dal d.m. 452/1990 sono irrogate dal Servizio patenti e sanzioni amministrative della Presidenza della Giunta regionale con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. I provvedimenti disciplinari di cui all’art. 18 del d.m. 452/1990 sono adottati dalla Giunta regionale, al verificarsi delle situazioni indicate dall’art. 19 e con le procedure di cui all’art. 20 del medesimo d.m. 452/1990.

3. Contro i provvedimenti disciplinari l’interessato può proporre ricorso davanti alla commissione centrale di cui all’art. 4 della l. 39/1989, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione di cui all’art. 5 provvede ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all’atto dell’entrata in vigore della legge medesima, risultino iscritti nel ruolo costituito in base alla l. 39/1989.

b) Parimenti, in sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all’art. 5 provvede ad iscrivere nel ruolo i soggetti che hanno superato l’esame per l’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1992, n. 65, svolto nelle materie e secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n.300 (Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l’iscrizione a ruolo degli agenti d’affari in mediazione).

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano la l. 39/1989 e il d.m. 452/1990.

2. L’attività amministrativa connessa all’applicazione della presente legge è svolta dal Servizio del commercio, zona franca e contingentamento dell’assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato.

Art. 12

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 5 stimati in lire 5.000.000, graveranno per l’anno 1994 sul capitolo 47808 (Spese per medaglie di presenza ai membri del Comitato di collaborazione e di commissioni economiche regionali) del bilancio di previsione della regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

2. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli art. 7 e 8, stimati in lire 30.000.000, graveranno per l’anno 1994 sul capitolo 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche) del bilancio di previsione della Regione per il medesimo esercizio finanziario e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

3. Alla determinazione degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvederà annualmente, a decorrere dall’anno 1995, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), e successive modificazioni.

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.