Legge regionale 21 giugno 1994, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 21 giugno 1994, n. 26

Disposizioni transitorie in materia di espletamento di pubblici concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(B.U. 28 giugno 1994, n. 28)

Art. 1

(Finalità)

1. In applicazione dell'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale presso l'Unità sanitaria locale è garantita dai dirigenti responsabili dei servizi nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli e dei diversi profili professionali previsti dal vigente ordinamento del personale del servizio sanitario nazionale, ovvero, in assenza od in subordine, da altro dipendente del servizio sanitario nazionale di profilo professionale attinente al posto a concorso e con posizione funzionale pari o superiore a quella per l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 2

(Delega alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, in conformità ai principi indicati all'art. 1, apposita direttiva che disciplina l'individuazione dei presidenti delle commissioni di concorso tenuto conto delle peculiarità della Regione Valle d'Aosta sancite dallo Statuto speciale e della situazione organizzativa e di funzionamento dell'Unità sanitaria locale.

Art. 3

(Dotazione organica)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge la pianta organica del personale del ruolo amministrativo dell'Unità sanitaria locale di cui alle leggi regionali 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985) e 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria) è aumentata delle seguenti unità:

a) un posto di collaboratore amministrativo;

b) due posti di assistente amministrativo;

c) due posti di coadiutore amministrativo.

Art. 4

(Rideterminazione di compensi)

1. Il compenso previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 9 (Compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'assunzione del personale dell'Unità Sanitaria Locale nonché ai componenti delle commissioni d'esame di scuole e corsi di formazione professionale di operatori del servizio sanitario nazionale) è rideterminato in lire 100.000 lorde.

Art. 5

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 9 agosto 1985, n. 69 (Norme integrative dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 per l’espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale presso l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta) è abrogata.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati, nel triennio 1994-1996, in lire 1.200 milioni, di cui lire 400 milioni nell'anno 1994 e, a titolo indicativo, lire 400 milioni nell'anno 1995 e lire 400 milioni nell'anno 1996, e graveranno sul capitolo 59940 (Trasferimento all'Unità sanitaria locale della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale posta a carico della Regione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 38) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvede, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1994 si provvede mediante diminuzione del medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente:

a) per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996 per lire 400 milioni;

b) per l'anno 1996, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 59920 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994/1996, per lire 400 milioni.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, in diminuzione al capitolo 59920 ed in aumento al capitolo 59940 saranno approvate dalla Giunta regionale con atto amministrativo.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.