Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20

Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25)

INDICE

ARTICOLO 1 Finalità

ARTICOLO 2 Comitato di controllo del trasporto merci su strada

ARTICOLO 3 Strumenti di controllo

ARTICOLO 4 Rilevamento di dati

ARTICOLO 5 Politiche tariffarie

ARTICOLO 6 Provvedimenti di emergenza

ARTICOLO 7 Informazione

ARTICOLO 8 Concertazione internazionale

ARTICOLO 9 Potenziamento del trasporto ferroviario

ARTICOLO 10 Azioni comunitarie e statali di sostegno

ARTICOLO 11 Oneri finanziari

ARTICOLO 12 Dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta assume e promuove le iniziative necessarie per garantire che i veicoli trasportanti merci su strada circolino e transitino, nel territorio regionale, nel rispetto della salute e della sicurezza della popola-zione, nonché della tutela dell'ambiente naturale.

Art. 2

(Comitato di controllo del trasporto merci su strada)

1. E' istituito, con sede presso il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, un Comitato permanente di controllo del trasporto merci su strada, con il compito di coordinare le iniziative per contenere e ridurre le conseguenze negative di un troppo intenso traffico da merci su strada attraverso la Valle d'Aosta.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente;

b) l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti, con funzioni anche di vice presidente;

c) il responsabile del Compartimento della Valle d'Aosta dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

d) i direttori di esercizio della Società italiana del traforo del Monte Bianco, della Società italiana del traforo del Gran San Bernardo, della Società raccordo autostradale val-dostana, della Società autostrade valdostane;

e) il Comandante della Polizia stradale in Valle d'Aosta;

f) il Comandante della Guardia di finanza in Valle d'Aosta;

g) due rappresentanti designati dalle associazioni e dai comitati operanti in Valle d'Aosta per la tutela dei cittadini dagli effetti del traffico di merci su strada;

h) il dirigente del Servizio della comu-nicazione e dei trasporti dell'Asses-sorato regionale dell'ambiente, ter-ritorio e trasporti;

i) il responsabile dell'Ufficio regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;

l) il Comandante del Gruppo dei Carabinieri di AOSTA.

3. Le associazioni ed i comitati che intendono concorrere alla designazione dei due rappresentanti di cui al comma 2, lettera g), devono far domanda all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente e della riunione è redatto un verbale a cura del dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Art. 3

(Strumenti di controllo)

1. La Regione provvede ad istituire, in accordo con la Polizia stradale, nei valichi e in altre sedi di sosta o di passaggio, posti fissi e dispositivi mobili per il controllo dei gas di scarico delle emissioni inquinanti e dei rumori.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con società competenti per il rilevamento di dati quali la velocità, il peso e la categoria dei veicoli trasportanti merci in transito attraverso la Valle d'Aosta.

3. Il Servizio dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti della comunicazione e dei trasporti, in colla-borazione con gli organi della Polizia stradale, cura la raccolta sistematica dei dati ottenuti a seguito dei controlli, nonché delle eventuali infrazioni.

Art. 4

(Rilevamento di dati)

1. Le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, le società che gestiscono tronchi autostradali in Valle d'Aosta e l'ANAS trasmettono mensilmente al Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti i dati in loro possesso sui transiti di veicoli merci, nonché tutte le notizie in merito a rilevamenti sull'inquinamento atmosfe-rico e sulla rumorosità, rilevati nelle infrastrutture affidate alla loro gestione.

Art. 5

(Politiche tariffarie)

1. La Regione Valle d'Aosta esamina con le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo ed i tronchi autostradali scelte di politiche tariffarie atte a contenere e ridurre i livelli di transito attraverso la Valle d'Aosta di veicoli merci e sollecita gli organismi competenti in materia di tariffe autostradali e di traforo ad assumere decisioni coerenti con i principi della presente legge.

Art. 6

(Provvedimenti di emergenza)

1. Nei casi in cui il transito attraverso la Valle d'Aosta dei veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza e intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pub-blica, di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della Giunta regionale, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica può assumere, con proprio decreto, provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci ad integra-zione delle limitazioni già definite dal calendario annuale dei divieti approvato all'inizio di ogni anno in conformità alle direttive del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7

(Informazione)

1. Nei confronti degli autotrasportatori nazionali e internazionali di merci che utilizzano l'itinerario valdostano la Regione dispone l'attuazione di ini-ziative di informazione e di sensibiliz-zazione ai fini della prevenzione e della sicurezza stradale. Tale sensibiliz-zazione evidenzierà in particolare la necessità di dispositivi antinquinanti e contro le rumorosità e richiamerà le disposizioni comunitarie, statali e locali in materia di circolazione stradale, trasporto merci, prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

Art. 8

(Concertazione internazionale)

1. La Regione sostiene le iniziative a carattere internazionale per la tutela dell'ambiente alpino e la riduzione dei danni derivanti dal traffico di merci su strada.

2. La Regione promuove iniziative e studi coordinati a livello internazionale allo scopo di pervenire ad un sistema equili-brato di trasversali ferroviarie alpine onde evitare che la mancata previsione di una corretta distribuzione dei traffici determini una pressione su alcune direttrici di transito con conseguenze non riparabili a carico delle popolazioni e delle regioni alpine interessate.

3. La Regione, nella sua azione tendente a garantire il transito nel rispetto della salute e della natura, promuove la consultazione e la partecipazione alle sue iniziative delle associazioni ecologi-che e degli enti e raggruppamenti aventi come scopo la difesa dell'ambiente.

Art. 9

(Potenziamento del trasporto ferroviario)

1. Al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale della Valle d'Aosta e favorire lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con le società concessionarie di ferrovie.

2. Nell'ambito di un più ampio sistema ferroviario regionale integrato, la Giunta regionale è autorizzata a effet-tuare studi di fattibilità per un migliora-mento della linea ferroviaria CHIVASSO - AOSTA - PRÉ-SAINT-DIDIER anche rispetto al trasporto merci.

Art. 10

(Azioni comunitarie e statali di sostegno)

1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico internazionale di transito in Valle d'Aosta, compresi quelli sociali, sanitari, ambientali, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere il sostegno della Comunità europea e dello Stato italiano per la realizzazione di opere di infrastrutturazione che permettano il transito ferroviario alpino favorendo l'intermodalità e costituendo uno sbocco alternativo al traffico merci su strada.

Art. 11

(Oneri finanziari)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000 per il 1994, graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione nel settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e su quello dei corrispondenti capitoli di spesa dei futuri esercizi, i cui oneri, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1988, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: "Protezione della flora alpina") sono annualmente determinati con legge finanziaria.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.