Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di trasporto di merci su strada per la sicurezza della circolazione, la salvaguardia della salute e dell'ambiente ed altre disposizioni per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici (1).

(B.U. 7 giugno 1994, n. 25).

INDICE

ARTICOLO 1 Finalità

ARTICOLO 2 Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali.

ARTICOLO 3 Iniziative di monitoraggio e controllo

ARTICOLO 4 Rilevamento di dati

ARTICOLO 5 Politiche tariffarie

ARTICOLO 6 Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico

ARTICOLO 7 Informazione

ARTICOLO 8 Concertazione internazionale

ARTICOLO 8bis Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici

Art. 9

(Omissis)

ARTICOLO 10 Azioni comunitarie e statali di sostegno

ARTICOLO 11 Oneri finanziari

ARTICOLO 12 Dichiarazione d'urgenza.

Art. 1

(Finalità) (2).

1. La Regione, in conformità alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo Protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonché a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.

Art. 2

(Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali) (3).

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi (4).

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede (5);

b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente (6);

bbis) l'Assessore regionale competente in materia di trasporti (7);

c) il responsabile del Compartimento della Valle d'Aosta dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

d) i direttori di esercizio della Società italiana del traforo del Monte Bianco, della Società italiana del traforo del Gran San Bernardo, della Società raccordo autostradale valdostana, della Società autostrade valdostane;

e) il Comandante della Polizia stradale in Valle d'Aosta;

f) il Comandante della Guardia di finanza in Valle d'Aosta;

g) due rappresentanti designati dalle associazioni e dai comitati operanti in Valle d'Aosta per la tutela dei cittadini dagli effetti del traffico di merci su strada;

gbis) due rappresentanti degli enti locali (8);

h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) (9);

i) (10)

l) il Comandante del Gruppo dei Carabinieri di AOSTA.

3. (11)

4. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei componenti e della riunione è redatto verbale. I membri del Comitato possono designare per la partecipazione alle riunioni persona da essi delegata (12).

Art. 3

(Iniziative di monitoraggio e controllo) (13)

1. La Regione, anche in collaborazione con le società concessionarie dei trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane e con l'ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto tecnico e scientifico, di propri enti strumentali, iniziative di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti sull'ambiente. Con le medesime modalità, la Regione dispone, inoltre, l'effettuazione di appositi studi, rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarità e le prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi.

2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in vigore, anche in accordo con le forze dell'ordine, adeguati dispositivi di controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree di regolazione

Art. 4

(Rilevamento di dati) (14).

1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente, assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti, trasmessi mensilmente dalle società concessionarie dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.

Art. 5

(Politiche tariffarie) (15).

1. La Regione promuove presso gli enti e gli organismi competenti scelte di politica tariffaria differenziate per le autostrade valdostane e i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, volte a disincentivare l'utilizzo di mezzi obsoleti o ad alte emissioni inquinanti e a favorire i veicoli commerciali di ultima generazione, tenuto conto dell'evoluzione del sistema di classificazione comunitario denominato Euro.

Art. 6

(Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico) (16)

1. Sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo disposte ai sensi dell'articolo 3, il Consiglio regionale definisce, ogni due anni, su proposta della Giunta regionale, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alle competenti autorità statali ed europee.

3. La Giunta regionale definisce, in accordo con le autorità territorialmente competenti della Regione Piemonte, del Dipartimento dell'Alta Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza, necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 7

(Informazione).

1. Nei confronti degli autotrasportatori nazionali e internazionali di merci che utilizzano l'itinerario valdostano la Regione dispone l'attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione ai fini della prevenzione e della sicurezza stradale. Tale sensibilizzazione evidenzierà in particolare la necessità di dispositivi antinquinanti e contro le rumorosità e richiamerà le disposizioni comunitarie, statali e locali in materia di circolazione stradale, trasporto merci, prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente.

Art. 8

(Concertazione internazionale).

1. La Regione sostiene le iniziative a carattere internazionale per la tutela dell'ambiente alpino e la riduzione dei danni derivanti dal traffico di merci su strada.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e partecipa ad iniziative e studi coordinati a livello transfrontaliero, transregionale ed internazionale concernenti lo sviluppo di un sistema compatibile di trasporti attraverso le Alpi, promuovendo la consultazione e la partecipazione delle associazioni e di ogni altro organismo operante nel territorio regionale per la difesa dell'ambiente (17).

3. (18)

Art. 8bis

(Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici) (19)

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare gli effetti nocivi di tali emissioni sul territorio, in particolare:

a) favorendo l'ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale;

b) incentivando e potenziando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;

c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia;

d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico in campo edilizio;

e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili.

Art. 9

(Potenziamento del trasporto ferroviario) (20).

Art. 10

(Azioni comunitarie e statali di sostegno).

1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico internazionale di transito in Valle d'Aosta, compresi quelli sociali, sanitari, ambientali, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere il sostegno dell'Unione europea, dello Stato italiano e delle competenti autorità elvetiche per la realizzazione di opere di infrastrutturazione che permettano il transito ferroviario alpino favorendo l'intermodalità e costituendo uno sbocco alternativo al traffico merci su strada (21).

Art. 11

(Oneri finanziari).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000 per il 1994, graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione nel settore) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e su quello dei corrispondenti capitoli di spesa dei futuri esercizi, i cui oneri, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1988, n. 28 (Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: "Protezione della flora alpina") sono annualmente determinati con legge finanziaria.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 27 maggio 1994, n. 20 recitava:

"Trasporto di merci su strada e rispetto della salute, della sicurezza e dell'ambiente.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta assume e promuove le iniziative necessarie per garantire che i veicoli trasportanti merci su strada circolino e transitino, nel territorio regionale, nel rispetto della salute e della sicurezza della popola-zione, nonché della tutela dell'ambiente naturale.".

(3) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 2 recitava:

"(Comitato di controllo del trasporto merci su strada)".

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. E' istituito, con sede presso il Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti, un Comitato permanente di controllo del trasporto merci su strada, con il compito di coordinare le iniziative per contenere e ridurre le conseguenze negative di un troppo intenso traffico da merci su strada attraverso la Valle d'Aosta.".

(5) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente;".

(6) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3, lettera b), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"b) l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti, con funzioni anche di vice presidente;".

(7) Lettera inserita dall'art. 3, comma 3, lettera c), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

(8) Lettera inserita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

(9) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3, lettera e), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"h) il dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti;".

(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 3, lettera f), della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera i), del comma 2, dell'articolo 2 recitava:

"i) il responsabile dell'Ufficio regionale di monitoraggio della qualità dell'aria;".

(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 2 recitava:

"3. Le associazioni ed i comitati che intendono concorrere alla designazione dei due rappresentanti di cui al comma 2, lettera g), devono far domanda all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4, dell'articolo 2 recitava:

"4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente e della riunione è redatto un verbale a cura del dirigente del Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.".

(13) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Strumenti di controllo)

1. La Regione provvede ad istituire, in accordo con la Polizia stradale, nei valichi e in altre sedi di sosta o di passaggio, posti fissi e dispositivi mobili per il controllo dei gas di scarico delle emissioni inquinanti e dei rumori.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con società competenti per il rilevamento di dati quali la velocità, il peso e la categoria dei veicoli trasportanti merci in transito attraverso la Valle d'Aosta.

3. Il Servizio dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti della comunicazione e dei trasporti, in colla-borazione con gli organi della Polizia stradale, cura la raccolta sistematica dei dati ottenuti a seguito dei controlli, nonché delle eventuali infrazioni.".

(14) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Rilevamento di dati)

1. Le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, le società che gestiscono tronchi autostradali in Valle d'Aosta e l'ANAS trasmettono mensilmente al Servizio della comunicazione e dei trasporti dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti i dati in loro possesso sui transiti di veicoli merci, nonché tutte le notizie in merito a rilevamenti sull'inquinamento atmosfe-rico e sulla rumorosità, rilevati nelle infrastrutture affidate alla loro gestione.".

(15) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Politiche tariffarie)

1. La Regione Valle d'Aosta esamina con le società che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo ed i tronchi autostradali scelte di politiche tariffarie atte a contenere e ridurre i livelli di transito attraverso la Valle d'Aosta di veicoli merci e sollecita gli organismi competenti in materia di tariffe autostradali e di traforo ad assumere decisioni coerenti con i principi della presente legge.".

(16) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Provvedimenti di emergenza)

1. Nei casi in cui il transito attraverso la Valle d'Aosta dei veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza e intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pub-blica, di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della Giunta regionale, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato regionale per l'ordine e la sicurezza pubblica può assumere, con proprio decreto, provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci ad integra-zione delle limitazioni già definite dal calendario annuale dei divieti approvato all'inizio di ogni anno in conformità alle direttive del Ministro dei lavori pubblici.".

(17) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2, dell'articolo 8 recitava:

"2. La Regione promuove iniziative e studi coordinati a livello internazionale allo scopo di pervenire ad un sistema equilibrato di trasversali ferroviarie alpine onde evitare che la mancata previsione di una corretta distribuzione dei traffici determini una pressione su alcune direttrici di transito con conseguenze non riparabili a carico delle popolazioni e delle regioni alpine interessate.".

(18) Comma abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 8 recitava:

"3. La Regione, nella sua azione tendente a garantire il transito nel rispetto della salute e della natura, promuove la consultazione e la partecipazione alle sue iniziative delle associazioni ecologi-che e degli enti e raggruppamenti aventi come scopo la difesa dell'ambiente.".

(19) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

(20) Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Potenziamento del trasporto ferroviario)

1. Al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale della Valle d'Aosta e favorire lo sviluppo del trasporto merci su ferrovia, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni e contratti con le società concessionarie di ferrovie.

2. Nell'ambito di un più ampio sistema ferroviario regionale integrato, la Giunta regionale è autorizzata a effet-tuare studi di fattibilità per un migliora-mento della linea ferroviaria CHIVASSO - AOSTA - PRÉ-SAINT-DIDIER anche rispetto al trasporto merci.".

(21) Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 20 novembre 2006, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"1. Al fine di ridurre i costi inerenti al traffico internazionale di transito in Valle d'Aosta, compresi quelli sociali, sanitari, ambientali, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere il sostegno della Comunità europea e dello Stato italiano per la realizzazione di opere di infrastrutturazione che permettano il transito ferroviario alpino favorendo l'intermodalità e costituendo uno sbocco alternativo al traffico merci su strada.".