Legge regionale 21 aprile 1994, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 21 aprile 1994, n. 13

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso per la formazione di educatori professionali.

(B.U. 3 maggio 1994, n. 20)

Art. 1

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con sede in Aosta.

2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso e, per gli anni 1994 e 1995, sono pari a lire:

a) 450.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilità;

b) 600.000 mensili per il secondo anno di corso per undici mensilità.

3. L'entità degli assegni di cui al comma 2 è diminuita proporzionalmente alle ore di assenza dai corsi.

Art. 2

1. Agli allievi non residenti in Aosta è concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di lire 100.000 mensili.

2. Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio è concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

3. Agli allievi sono altresì rimborsate le spese di soggiorno connesse al tirocinio.

Art. 3

1. La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verrà effettuata mensilmente.

2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma l, al termine di ogni anno di corso.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994-1996, in lire 100.000.000 annue.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 62040 (Spese per la formazione, riqualificazione e aggiorna-mento degli operatori dei servizi socio-assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 62040 (Spese per la formazione del personale dei servizi socio-assistenziali) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

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La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.