Legge regionale 8 aprile 1994, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 8 aprile 1994, n. 10

Funzionamento del Centro di raccolta ed essiccamento siero di proprietà regionale in comune di SAINT-MARCEL.

(B.U. 19 aprile 1994, n. 18).

Art. 1.

(Finalità).

1. L'Amministrazione regionale, proprietaria del Centro di essiccamento del siero in comune di Saint-Marcel, in considerazione delle finalità ecologiche ed ambientali che hanno portato alla realizzazione dello stesso al fine di prevenire l'inquinamento dei corsi d'acqua, provvede, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, al funzionamento del Centro stesso, nonché al trasporto, stoccaggio, trattamento, smaltimento o eventuale commercializzazione del siero residuo proveniente dalla lavorazione degli insediamenti lattiero caseari situati nel territorio regionale.

Art. 2.

(Modalità di intervento).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale provvede, tramite apposita gara, a stipulare specifici contratti con imprese in possesso dei requisiti di idoneità ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Le convenzioni già stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono ritenute valide sino alla loro naturale scadenza, salvo loro adeguamento da parte della Giunta regionale sulla base delle necessità tecnico-commerciali e tenuto conto della normativa vigente.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 1.500.000.000 a decorrere dall'anno 1994, grava sul capitolo 43990, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del Centro essiccamento siero, in Saint-Marcel) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo dei fondi iscritti al cap. 43980 (Contributi per la gestione del centro di raccolta e di essiccamento del siero residuo dalle lavorazioni del caseificio, sito in comune di Saint-Marcel, in applicazione della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2965/VIII del 9 luglio 1987) del bilancio 1994 e pluriennale 1994/1996.

3. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno eventualmente rideterminati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 5.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 43980 "Contributi per la gestione del centro di raccolta e di essiccamento del siero residuo dalle lavorazioni del caseificio, sito in comune di Saint-Marcel, in applicazione della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2965/VII del 9 luglio 1987"

lire 1.500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.08.

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.04.12.

cap. 43990 (di nuova istituzione)

"Spese per il trasporto del siero e per il funzionamento del Centro di essiccamento siero, in Saint-Marcel"

lire 1.500.000.000.