Regolamento regionale 14 marzo 1994, n. 1 - Testo vigente

Regolamento regionale 14 marzo 1994, n. 1

Interpretazione autentica del regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale).

Art. 1.

(Interpretazione autentica).

1. L'utilizzazione nei processi produttivi di cui al regolamento regionale 29 gennaio 1973 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni concernente la immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e di merci in esenzione fiscale), e successive modificazioni, di generi e merci in esenzione fiscale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti), e successive modificazioni, nel territorio della Regione Valle d'Aosta deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.