Legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e pluriennale 1994/1996 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996).

(B.U. 27 gennaio 1994, n. 6)

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione delle autorizza-zioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 2 - Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzate da leggi regionali

Art. 3 - Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali

Art. 4 - Interventi su beni immobili

Art. 5 - Rinnovo contrattuale per il perso-nale regionale

Art. 6 - Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità Montane

Art. 7 - Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO

Art. 8 - Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare

Art. 9 - Interventi per la riqualificazione della Città di Aosta

Art. 10 - Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale

Art. 11 - Infrastrutture ricreativo sportive

Art. 12 - Finanziamenti acquisto arredi sco-lastici

Art. 13 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic

Art. 14 - Interventi per il verde pubblico

Art. 15 - Interventi per attività di ricerca nei settori industriali

Art. 16 - Realizzazione di strutture tecniche ricettive

Art. 17 - Piano di politica del lavoro

Art. 18 - Iniziative di interesse turistico-pro-mozionale

Art. 19 - Strutture ospedaliere

Art. 20 - Abbattimento delle barriere archi-tettoniche

Art. 21 - Smaltimento rifiuti solidi urbani

Art. 22 - Finanziamenti per iniziative cultu-rali e scientifiche

Art. 23 - Finanziamenti per il sistema biblio-tecario regionale

Art. 24 - Interventi nel settore della forma-zione professionale

Art. 25 - Modifiche di norme regionali di spesa

Art. 26 - Sospensione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 27 - Disposizioni finanziarie

Art. 28 - Dichiarazione di urgenza

Art. 1

(Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Spese per il concorso nel pagamento di interessi autorizzate da leggi regionali)

1. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, per concorso nel pagamento di interessi su mutui per costruzione, recupero ed ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, rideterminata a decorrere dall'anno 1993, in annue lire 150 milioni dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 5, è rideterminata, dall'anno 1994 in annue lire 250 milioni (cap. 47520).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 41, Capo II, per concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione di edifici di culto, sospesa per l'anno 1993 dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 5/1993, è rideterminata, a decorrere dall'anno 1994, in annue lire 50 milioni (cap. 50140).

3. L'autorizzazione di spesa di lire 270 milioni recata dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per la concessione di contributi su finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie, rideter-minata a decorrere dall'anno 1993 in annue lire 670 milioni dall'articolo 14, comma 5, della l.r. 5/1993, è rideterminata per l'anno 1994 in lire 710 milioni (cap. 51039 lire 220 milioni, cap. 51040 lire 90 milioni, cap. 51059 lire 200 milioni, cap. 51060 lire 220 milioni).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni recata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, per l'erogazione di contributi in conto interessi a favore di ditte forestali per acquisto di macchinari ed impianti è rideterminata in lire 120 milioni annue a decorrere dal 1994 (capp. 38600 e 38601).

5. L'autorizzazione di spesa di annue lire 200 milioni recata dall'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 43 per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione nel settore dell'api-coltura è elevata, dal 1994, a lire 400 milioni (capp. 41220 - 41221).

6. L'autorizzazione di spesa recata dall'arti-colo 8, comma 1, lettera a, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1, per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici, determinata in annue lire 193 milioni dall'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1, è rideterminata, a decorrere dal 1994, in annue lire 261 milioni (capp. 41639 - 41640).

7. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico, è rideterminata, a decorrere dal 1994, in annue lire 400 milioni (cap. 48974).

8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47, per interventi regionali integrativi per ammor-tamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata, è rideterminata, dal 1994, in annue lire 400 milioni (capp. 51080, 51081).

9. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 31 agosto 1991, n. 36, per concorso nel pagamento di interessi su mutui per il potenziamento e la qualificazione dell'attività alberghiera è rideterminata in lire 1.200 milioni per l'anno 1994, in lire 1.600 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.300 milioni per l'anno 1996 (cap. 65225).

Art. 3

(Finanziamenti regionali sostitutivi di interventi statali)

1. A fronte delle minori assegnazioni di fondi da parte dello Stato in relazione alla mano-vra di contenimento della spesa pubblica, la Regione Valle d'Aosta interviene, per l'anno 1994, nel finanziamento dei seguenti interventi:

a) Trasporti pubblici locali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 per complessive lire 21.200 milioni di cui:

1) ripiano disavanzo di esercizio di cui all'articolo 9

lire 19.700 milioni cap. 67670

2) fondo per gli investimenti di cui agli artt. 11 e 12

lire 1.500 milioni cap. 67870

b) Fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 - parte corrente - per complessive lire 85.000 milioni cosi ripartite:

1) Spese della Regione - cap. 59920 lire 10.000 milioni

2) Trasferimenti all'USL - cap. 59940 lire 75.000 milioni

c) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, art. 5 e 22 maggio 1978, n. 194, art. 3, per complessive lire 2.600 milioni così ripartite:

1) spese dirette

lire 100 milioni cap. 61540

2) trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale

lire 2.500 milioni cap. 61580

d) Rimborso all'unità sanitaria locale degli interessi passivi sulla anticipazione straordinaria di fondi ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito in legge 19 novembre 1990, n. 334.

lire 3.000 milioni cap. 60030

Art. 4

(Interventi su beni immobili)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenterà al Consiglio regionale un piano di dismissioni di beni del patrimonio immobiliare della Regione non utilizzato a fini istituzionali né oggetto di programmi di reimpiego; il piano dovrà indicare sia le procedure di vendita o di cessione, sia il valore storico e la stima di quello di realizzo.

2. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi program-matici della Regione è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di 5.000 milioni (cap. 35060).

3. Per gli interventi su beni immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 29.000 milioni (cap. 46940).

Art. 5

(Rinnovo contrattuale per il personale regionale)

1. L'onere per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il triennio 1994/1996 è fissato, come disposto dall'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 63, in complessive lire 16.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1994, lire 5.000 milioni per l'anno 1995 e lire 8.000 milioni per l'anno 1996 (cap. 30500).

Art. 6

(Trasferimenti finanziari ai Comuni e alle Comunità Montane)

1. I trasferimenti correnti ai Comuni e alle Comunità Montane di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, sono così rideterminati:

- fondi ordinari per spese correnti (lett. a)

Comuni (cap. 20500):

anno 1994 lire 17.700 milioni

anno 1995 lire 18.000 milioni

Comunità Montane (cap. 20740):

anno 1994 lire 11.000 milioni

anno 1995 lire 11.300 milioni

- fondi ordinari per spese di intervento (lett. b)

Comuni (cap. 20520):

anno 1994 lire 56.000 milioni

anno 1995 lire 58.000 milioni

Comunità Montane (cap. 20780):

anno 1994 lire 6.000 milioni

anno 1995 lire 8.000 milioni

- fondi per l'esercizio di funzioni delegate agli enti locali (lett.d) (cap. 20530)

anno 1994 lire 1.000 milioni

anno 1995 lire 1.000 milioni;

2. In sostituzione dei fondi assegnati dallo Stato per l'ammortamento dei mutui di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, è autorizzato, per l'anno 1994, il trasferimento agli Enti locali della somma complessiva di lire 10.500 milioni (cap. 20510).

Art. 7

(Finanziamento del Fondo regionale investimenti occupazione - FRIO)

1. Per la realizzazione dei programmi triennali del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni, sono autorizzate le seguenti spese (cap. 21145):

- per l'aggiornamento dei programmi già autorizzati, lire 5.000 milioni così ripartiti:

anno 1994 lire 2.000 milioni

anno 1995 lire 2.000 milioni

anno 1996 lire 1.000 milioni

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, è autorizzata la formazione del programma triennale FRIO 1994/1996 ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni, la cui spesa complessiva è autorizzata in lire 39.429 milioni, così ripartiti:

anno 1994 lire 4.214 milioni

anno 1995 lire 14.215 milioni

anno 1996 lire 21.000 milioni

3. Per gli interventi previsti dall'articolo 4 bis della l.r. 51/1986 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 791 milioni (cap. 21155);

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 46/1993 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione programma FRIO 1993-1995 resta confermata nell'importo complessivo di lire 43.834 milioni, così ripartiti:

anno 1994 lire 23.000 milioni

anno 1995 lire 20.834 milioni

(capp. 21160-21165-21170-21175-21180-

21190-21195-21205-21210).

Art. 8

(Trasferimenti ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)

1. I trasferimenti finanziari ai Comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, determinati, per l'anno 1994, in complessive lire 1.500 milioni dall'articolo 1 della presente legge, sono ripartiti nei seguenti settori di intervento (cap. 20620):

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali

lire 500 milioni

b) patrimonio immobiliare a scopo abita-tivo o sociale

lire 250 milioni

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico

lire 250 milioni

d) acquisizione di terreni e alpeggi per lo sviluppo di attività economiche, turisti-che e sportive

lire 500 milioni

Art. 9

(Interventi per la riqualificazione della Città di Aosta)

1. La spesa di lire 15.000 milioni autorizzata dalla legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, per la riqualificazione della città di Aosta per l'anno 1994 è rideterminata in lire 8.000 milioni (cap. 33665).

2. L'autorizzazione a contrarre un mutuo passivo di lire 15.000 milioni a copertura della suddetta spesa è ridotta, per l'anno 1994, a lire 8.000 milioni (cap. 11150).

Art. 10

(Finanziamenti per infrastrutture sciistiche di interesse locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77, recante "Contributi regionali per facilitare l'acqui-sizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale" è così modificato:

"3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1, finalizzati al ripianamento di eventuali deficit di esercizio, non può eccedere il 60% del disavanzo nelle spese sostenute dal Comune per assicurare la gestione degli impianti a fune di proprietà" (cap. 62570).

Art. 11

(Infrastrutture ricreativo sportive)

1. Per le domande presentate a partire dall'anno 1994 dai Comuni e dalle Comunità Montane ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, recante interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo sportive, l'intervento regionale di cui all'articolo 2, lett. b e c, della legge stessa sarà concesso nei limiti, rispettivamente del 70 e del 60 per cento della spesa riconosciuta (cap. 62540).

Art. 12

(Finanziamenti acquisto arredi scolastici)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 14 (contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici) della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, recante

interventi regionali in materia di diritto allo studio è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994 e di annue lire 500 milioni per gli anni 1995 e 1996.

2. Il limite dell'intervento di cui al comma 4, lettera a, del medesimo articolo 14 è fissato, a decorrere dal 1994, all'80% della spesa complessiva a carico del Comune (cap. 54270).

Art. 13

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)

1. La spesa di lire 10.000 milioni annue autorizzata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, per la costruzione di infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont-Avic", trasferita agli esercizi 1994 e 1995 dall'articolo 12 della legge regionale 26.1.1993, n. 5, è così rideterminata (cap. 50150):

anno 1994 lire 1.500 milioni

anno 1995 lire 10.000 milioni

anno 1996 lire 8.500 milioni.

2. L'autorizzazione a contrarre un mutuo passivo di annue lire 10.000 milioni per gli anni 1993 e 1994 recata dalla medesima l.r. 18/ 1992 è trasferita agli esercizi 1994, 1995 e 1996 (cap. 11150) nei limiti delle autorizzazioni annue di spesa di cui al comma 1.

Art. 14

(Interventi per il verde pubblico)

1. A decorrere dall'anno 1994 i contributi regionali previsti al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, recante "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati", come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 7, sono erogati fino al 70% della spesa ammissibile; quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo sono erogati fino al 30% della spesa ammissibile e documentabile (cap. 37040).

Art. 15

(Interventi per attività di ricerca nei settori industriali)

1. L'autorizzazione residua di spesa di lire 7.050 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 86, è rinviata agli anni 1995, 1996 e 1997 e determinata, per gli esercizi 1995 e 1996 in annue lire 3.000 milioni (cap. 35620).

Art. 16

(Realizzazione di strutture tecniche ricettive)

1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui per complessive lire 4.129 milioni per la realizzazione dei progetti regionali finanziati con i contributi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1988, n. 556, concernente misure per la realizzazione di strutture tecniche ricettive (capp. 64847 e 64852) è rinviata, per lire 1.500 milioni, all'anno 1994 e per lire 827,5 milioni, all'anno 1995 (cap. 11150).

Art. 17

(Piano di politica del lavoro)

1. Il residuo onere di lire 9.000 milioni di cui alla autorizzazione complessiva di lire 15.000 milioni recata dalla legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, è rideterminato, per il triennio 1992/1994, in lire 9.800 milioni di cui lire 3.200 milioni per l'anno 1994 e in complessive lire 6.600 milioni per il bilancio 1995/1996 (cap. 26010).

Art. 18

(Iniziative di interesse turistico-promozionale)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31, recante "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale", è soppresso.

2. Il comma 3 del medesimo articolo 3 è così modificato:

"3. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata solo in caso di manife-stazioni sportive di particolare impor-tanza turistico-promozionale, approva-te dal Consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano diretta-mente concordate con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali" (capp. 62520 e 64320).

Art. 19

(Strutture ospedaliere)

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 833/1978), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1994, la somma di lire 1.500 milioni (cap. 60380).

2. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni (cap. 60420).

Art. 20

(Abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Per gli interventi di cui al Capo III (interventi finanziari per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici pubblici e aperti al pubblico e per l'acquisto di ausili ed attrezzature) della legge regionale 17 giugno 1992, n. 25, è autorizzata, per il triennio 1994/1996, la spesa complessiva di lire 2.600 milioni (cap. 49420) così ripartiti:

anno 1994 lire 1.000 milioni,

anno 1995 lire 800 milioni

anno 1996 lire 800 milioni

Il comma 3 dell'articolo 6 della predetta l.r. 25/1992, è soppresso.

Art. 21

(Smaltimento rifiuti solidi urbani)

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 21 agosto 1990, n. 60, concernente disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti solidi urbani, è ulteriormente prorogata, per lire 300 milioni, all'anno 1994 (cap. 58600).

Art. 22

(Finanziamenti per iniziative culturali e scientifiche)

1. E' autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di complessive lire 3.880 milioni destinata:

a) quanto a lire 750 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (cap. 57200);

b) quanto a lire 200 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (cap. 57220);

c) quanto a lire 500 milioni per l'acquisto e la stampa di monografie di carattere culturale (cap. 57240);

d) quanto a lire 2.430 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (cap. 57360 per lire 800 milioni, cap. 57380 per lire 330 milioni e cap. 57400 per lire 1.300 milioni).

Art. 23

(Finanziamenti per il sistema bibliotecario regionale)

1. L'articolo 21 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 recante "Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali" è così modificato:

"1 La Giunta regionale, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione o alla ristrut-turazione di biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, interviene con contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni e di attrezzatura e per piccoli miglioramenti edilizi.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, assegna contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il pagamento del personale assunto dai Comuni, loro consorzi, Comunità montane, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché fino al 70% per lo svolgimento di attività culturali" (capp. 54240 e 54260).

Art. 24

(Interventi nel settore della formazione professionale)

1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, di cui lire 5.250 milioni per iniziative a gestione regionale (cap. 30018) e lire 7.250 milioni, per iniziative a gestione convenzionata (cap. 30019).

2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata a disporre, con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze:

a) la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, della ripartizione delle somme tra gli interventi di cui al comma 1;

b) l'istituzione, qualora non previsti in bilancio, di appositi capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla l.r. 28/1983 e il trasferimento ai capitoli stessi delle disponibilità finanziarie dei fondi di cui al comma 1;

c) la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli di cui alla lettera b).

Art. 25

(Modifiche di norme regionali di spesa)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 45, recante "promozione di una fondazione per le biotecnologie", è così modificato:

"3. Negli anni successivi l'ammontare del contributo è determinato con legge di bilancio" (cap. 28020).

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33, recante "promozione della fondazione Centro di studi letterari Natalino Sapegno", è così modificato:

"3. Negli anni successivi l'ammontare del contributo è determinato con legge di bilancio" (cap. 28520).

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, recante "concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo", è così sostituito:

"1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a, non può eccedere il 50% della spesa" (capp. 64580 e 64620).

4. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20, recante "promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica", è abrogato (cap. 64329).

Art. 26

(Sospensione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, a favore della Fondazione di cui all'articolo 1 della medesima l. r. 18/1988, per l'anno 1994 è sospeso (cap. 22480).

2. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 e successive modificazioni, concernente promozione di iniziative sociali formative e culturali a favore dei giovani, è sospesa a decorrere dal 1994 (cap. 58440).

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47, concernente norme in materia di polizia locale e ristrutturazione dell'ufficio regionale di polizia locale, è sospesa a decorrere dal 1994 (cap. 22500).

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive lire 1.023.062,5 milioni nel triennio 1994/1996 di cui lire 406.779 milioni nell'anno 1994, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel

bilancio pluriennale 1994/1996, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

Art. 28

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.