Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 - Testo vigente

Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91

Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero.

(B.U. 30 dicembre 1993, n. 56 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

(Finalità).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere una serie di provvedimenti e di iniziative regionali a favore degli emigrati valdostani nel mondo, al fine di promuovere e di rafforzare l'identità valdostana, di salvaguardare il particolarismo etnico, linguistico e culturale della Valle d'Aosta nel paese ospitante e di mantenere vivi i legami con la comunità d'origine.

Art. 2.

(Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero).

1. La Regione organizza un incontro annuale dei Valdostani emigrati all'estero e dei Valdostani residenti in valle, denominato "Rencontre valdôtaine", che si svolge ogni anno in un Comune della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Amministrazione comunale interessata che mette a disposizione i terreni e le infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione, sui quali la Regione esegue a proprio carico i necessari lavori di adeguamento e manutenzione, ai fini dello svolgimento della manifestazione medesima, e al cui finanziamento provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale. (1)

2. La manifestazione consiste in una giornata di iniziative conviviali, socio-culturali e folcloristiche - le cui spese sono a carico della Regione - atte a riavvicinare i valdostani e i loro connazionali emigrati e a offrire a questi ultimi la possibilità di incontrare le autorità locali e regionali.

3. Alla "Rencontre valdôtaine" segue, il giorno successivo, una "Tavola rotonda" tra i rappresentanti delle Società di emigrati valdostani all'estero e le autorità regionali al fine di esaminare i problemi legati all'emigrazione valdostana e la situazione politica ed economica attuale della Regione.

Art. 3.

(Contributi alle Società di emigrati all'estero).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente aiuti finanziari alle Società di emigrati valdostani, secondo un programma di spesa presentato ogni anno tramite il CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger) e approvato dalla Giunta stessa.

2. I contributi regionali sono concessi per iniziative socio-culturali o per attività di beneficienza, allo scopo di mantenere e sviluppare l'identità della cultura valdostana, la continuità dei rapporti con le comunità di origine e ospitanti e con le altre associazioni di emigrati all'estero.

3. Inoltre, contributi straordinari possono essere erogati per iniziative di eccezionale importanza (anniversari della fondazione, commemorazioni, ecc.) o per l'acquisto di attrezzature, previo esame di un dossier completo presentato alla Presidenza della Giunta regionale.

Art. 4.

(Modalità e criteri di concessione dei contributi).

1. Le Società di emigrati valdostani all'estero destinatarie dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge, devono provare di essere legalmente costituite da almeno cinque anni, di non avere scopo di lucro, e devono comunicare annualmente alla Giunta regionale l'elenco dei propri iscritti, all'atto dell'inoltro delle domande di contributo.

2. Per poter accedere al contributo regionale, una Società di emigrati valdostani deve avere almeno quaranta iscritti di ascendenza valdostana o i cui congiunti o parenti affini siano di origine valdostana.

3. La concessione del contributo annuo è subordinata all'inoltro alla Giunta regionale - per il tramite del CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains) - entro il mese di agosto di ogni anno, del programma di iniziative e di manifestazioni che la Società richiedente intende organizzare nel Paese ospitante nel corso dell'anno seguente, con il relativo preventivo di spesa.

4. Il contributo, che non può superare l'80% delle spese effettivamente sostenute, è liquidato in due rate; la prima, equivalente al 70% del contributo stabilito dalla Giunta regionale, è liquidata con la stessa delibera che ne decide la concessione, e la seconda, equivalente al 30%, a titolo di saldo dopo l'inoltro da parte della società beneficiaria di un rendiconto delle spese, corredato dalle relative pezze giustificative. Il relativo procedimento amministrativo compete, nei due casi, al Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne, Office de la langue française, e la liquidazione delle due rate viene effettuata entro sessanta giorni dalla presentazione rispettivamente della domanda di contributo e del rendiconto delle spese.

5. Al CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger) può essere concesso un contributo annuo di funzionamento non superiore a lire 5.000.000, a copertura delle spese derivanti dal ruolo di intermediario svolto tra le Società di emigrati valdostani all'estero e la Giunta regionale, spese che dovranno essere giustificate.

6. La mancata presentazione della documentazione prevista dai commi 4 e 5 del presente articolo comporta la restituzione alla Regione della somma concessa, maggiorata degli interessi di legge, entro 60 giorni dalla data di svolgimento della manifestazione, e l'esclusione dal beneficio del contributo regionale per l'anno seguente.

Art. 5.

(Contributi ai periodici dell'emigrazione).

1. Possono inoltre essere concessi contributi ai periodici dell'emigrazione valdostana esistenti da almeno dieci anni e il cui scopo sia mantenere vivo lo spirito valdostano e diffondere nella diaspora notizia del paese di origine.

2. L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo del 50% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente per la composizione, la stampa e la diffusione del giornale, e non può comunque superare il limite di L. 15.000.000 all'anno per periodico.

3. Per poter accedere a detti contributi, il Consiglio di Amministrazione del periodico interessato deve inoltrare alla Giunta regionale entro il mese di agosto di ogni anno, una domanda nella quale dovranno essere indicati:

a) la periodicità del giornale, che deve essere almeno trimestrale;

b) la tiratura, certificata dalla tipografia, che deve raggiungere almeno 1000 esemplari per ogni numero;

c) il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredato dalle pezze giustificative.

In sede di prima richiesta di contributo, verrà allegata una dichiarazione legale attestante la data di fondazione e l'esistenza del giornale stesso.

4. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi suddetti da liquidare entro 60 giorni dalla data di inoltro delle domande compete al Servizio rapporti istituzionali e relazioni esterne, Office de la langue française.

5. Detti contributi non possono essere cumulati con altri interventi regionali concessi a qualsiasi titolo ai periodici locali.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. La spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive lire 320.000.000, graverà per lire 200.000.000 sul capitolo 21610 ("Spese per l'organizzazione di congressi e convegni"), per lire 40.000.000 sul capitolo 21620 ("Spese per la partecipazione e l'adesione a congressi, convegni, seminari, celebrazioni pubbliche e manifestazioni varie riconosciute di interesse regionale, nazionale ed internazionale od anche a rilevanza locale") e per lire 80.000.000 sul capitolo 22380 ("Contributi alle Società di emigrati valdostani all'estero per l'organizzazione di iniziative nei paesi ospitanti") del bilancio preventivo della Regione già presentato in Consiglio regionale, e dei bilanci degli anni successivi.

Art. 7.

(Norme transitorie).

1. Per l'anno in corso, i contributi da concedere ai sensi dell'art. 3 e destinati alle manifestazioni del 1994, la cui somma prevista ammonta a Lire 74.900.000, saranno erogati in base ai programmi già presentati dal CO.FE.S.E.V. (Comité fédéral des Sociétés d'émigrés valdôtains à l'étranger) e approvati dalla Giunta regionale, corredati dei resoconti delle spese sostenute per l'organizzazione di manifestazioni nel periodo 1992/1993. La relativa spesa graverà sul capitolo 61160 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993.

Art. 8.

(Dichiarazione di urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. La Regione organizza un incontro annuale dei Valdostani emigrati all'estero e dei Valdostani residenti in valle, denominato "Rencontre valdôtaine", che si svolge ogni anno in un Comune della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'Amministrazione comunale interessata che mette a disposizione i terreni e le infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione.".