Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 - Testo storico

Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88

Istituzione della Gestione straordinaria per l’esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

(B.U. 28 dicembre 1993, n. 55)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la Gestione straordinaria regionale per l’esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.

Art. 2

(Natura giuridica)

1. La Gestione straordinaria regionale ha personalità giuridica di diritto privato ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 3

(Commissario straordinario)

1. Alla Gestione straordinaria regionale è preposto un Commissario straordinario che assume tutti i poteri di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.

2. Il Commissario straordinario ha la rappresentanza legale della Gestione straordinaria regionale.

Art. 4

(Nomina del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario viene nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).

2. L’incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.

Art. 5

(Requisiti del Commissario straordinario)

1. Il Commissario straordinario deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; diploma di laurea; capacità di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni; insussistenza di misure di prevenzione antimafia;

b) avere svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquennale e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.

2. La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quelle di Consigliere e/o di Assessore regionale.

3. Qualora l’incarico di Commissario straordinario sia affidato ad un dirigente dell’Amministrazione regionale, avente i requisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario per l’espletamento delle funzioni.

4. Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, rapporti di natura economica, professionali o di consulenza, con l’impresa che, al momento in cui viene istituita la Gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco o con società da essa controllate o ad essa collegate.

Art. 6

(Modalità di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regionale, nonché dall’arredamento e dal materiale da gioco che vengono rilevati dalla Regione all’inizio della Gestione straordinaria stessa, secondo le procedure previste dall’ultima o dalle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l’istituzione della Gestione straordinaria regionale.

Art. 7

(Personale)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale in servizio presso la Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. La successiva convenzione per l’affidamento della nuova concessione della Casa da gioco dovrà contenere una disposizione che garantisca l’assunzione di tutto il personale in servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 8

(Versamento degli introiti)

1. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco, secondo le percentuali di cui all’ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l’istituzione della Gestione straordinaria regionale.

2. Trimestralmente il Commissario straordinario deve presentare alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull’attività svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell’attivo alle casse regionali.

3. La Gestione straordinaria regionale, per mezzo del Commissario straordinario, deve entro trenta giorni dall’affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente, presentare all’approvazione del Consiglio regionale il bilancio consuntivo dell’attività svolta.

Art. 9

(Vigilanza e controllo regionale)

1. La Gestione straordinaria regionale e l’attività del Commissario sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale che si avvale a tal fine del personale regionale a ciò preposto.

2. La Giunta regionale, in qualsiasi momento, può far effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere documentazione al fine di verificare l’andamento della Gestione straordinaria regionale.

Art. 10

(Compenso del Commissario straordinario)

1. Il Consiglio regionale provvede a determinare le modalità con le quali il Commissario straordinario svolgerà l’incarico affidatogli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all’indennità, al lordo di tutte le ritenute, corrisposta agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale come previsto dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 1992, n. 71 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12).

Art. 11

(Fondo di dotazione)

1. Alla Gestione straordinaria viene assegnato un fondo di dotazione iniziale di importo non superiore a lire 500.000.000, a titolo di anticipazione, per fare fronte alle spese urgenti per l’avvio dell’attività.

2. La Giunta regionale provvede all’impegno ed alla liquidazione del fondo assegnato, secondo le necessità.

3. La gestione straordinaria rimborsa alla Regione il fondo avuto a titolo di anticipazione entro novanta giorni dell’avvio dell’attività.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. La gestione del fondo di dotazione da assegnare alla Gestione straordinaria prevista dall’art. 11 viene effettuata su capitoli di partite di giro che verranno all’uopo istituiti in bilancio con provvedimento amministrativo con le seguenti descrizioni:

a) parte entrata: "Recupero del fondo di dotazione iniziale assegnato alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent"

b) parte spesa: "Assegnazione alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di un fondo di dotazione iniziale per le spese urgenti per l’avvio dell’attività".

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.