Legge regionale 27 agosto 1969, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 27 08 1969

Bollettino ufficiale 30 8 1969 n. 8

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI SPESE.

Art. 1

La misura dell’indennità mensile integrativa regionale prevista dal paragrafo I - lettera a) dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962 n. 2 è aumentata dell’importo mensile lordo di lire ottomila seicento, per il personale impiegatizio e salariato, a decorrere dal primo gennaio 1969.

Art. 2

Per la copertura e il finanziamento della spesa, prevista in annue lire sessantaquattromilioni cinquecentomila, derivante dall’applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, nonché della spesa di annue lire trenta milioni cinquecentomila derivante dalla corresponsione dal primo marzo 1968 al personale regionale dell’assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969 n. 78, nella misura prevista dall’articolo 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249, sono approvati i sottoindicati aumenti degli stanziamenti della Parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969, riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari Servizi regionali, per la complessiva somma di lire cento milioni, da prelevare per lire novantacinque milioni dall’apposito capitolo 206 (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato E ") e per lire cinque milioni dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese") del bilancio stesso:

Capitolo di spesa Aumento dello stanziamento del capitolo

8 1.500.000

51 7.400.000

52 1.800.000

53 4.400.000

54 5.400.000

55 2.100.000

59 5.000.000

70 200.000

74 400.000

293 2.800.000

294 1.800.000

302 6.800.000

462 5.900.000

495 6.800.000

496 5.400.000

580 6.000.000

581 8.000.000

676 4.800.000

677 500.000

686 11.800.000

694 500.000

695 2.200.000

707 300.000

777 5.800.000

793 2.400.000

Art. 3

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge saranno imputate ai capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1969 indicati al precedente articolo 2 (sul Capitolo 59 risulta già stanziata la spesa di lire venti milioni per conguaglio assegni arretrati), nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.