Regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29(Interventi regionali a favore dell’attività teatrale locale).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell’attività teatrale locale) e determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le iniziative e le attività teatrali svolte nella regione.

Art. 2

(Criteri per l’erogazione del contributo)

1. Per la stesura del piano dei contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative e di attività teatrali la commissione di cui all’art. 5 applica i seguenti parametri a valere sull’ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 (Contributi per lo svolgimento dell’attività teatrale) della parte spese del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

a) dal 15% al 25% per l’attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) dal 50% al 65% per le spese di gestione, di produzione e di rappresentazione degli spettacoli delle compagnie di professionisti. Il contributo è determinato sulla base dei documenti presentati ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l.r. 29/1992, avuto riguardo, in particolare, agli stipendi, agli oneri contributivi versati e ai costi di allestimento, di gestione e di produzione. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% di tali spese. Le compagnie che usufruiscono di tale contributo sono tenute ad effettuare un numero di repliche commisurato all’entità del contributo stesso ed ai costi di ogni singola rappresentazione;

c) dal 10% al 15% per l’attività programmata dallo "Charaban - Théâtre populaire valdôtain en patois";

d) dal 5% al 10% per l’attività programmata dalle compagnie di gruppi amatoriali;

e) dal 3% al 6% per l’organizzazione di corsi di avviamento allo spettacolo.

2. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b), le compagnie devono documentare la storicità, la produttività e la capacità occupazionale delle stesse. In particolare, per gli spettacoli le compagnie devono precisare: regia, scenografia, interpreti, costi e numero minimo di repliche necessario ad ammortizzare le spese di allestimento e di gestione.

Art. 3

(Programmi polivalenti nelle scuole)

1. Le quote del contributo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), per l’attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole sono così ripartite:

a) dal 30% al 50% per le scuole elementari;

b) dal 30% al 50% per le scuole medie;

c) dal 10% al 20% per le scuole secondarie di secondo grado.

2. La scelta dei programmi da finanziare è effettuata, sulla base della valenza didattica della proposta avanzata dalle scuole, dalla commissione di cui all’art. 5, integrata dall’ispettore tecnico, o da un capo di istituto designato dall’Assessore alla pubblica istruzione, del livello di scuola corrispondente.

3. Copia della deliberazione di cui all’art. 5, comma 5, della l.r. 29/1992, deve pervenire ai Servizi culturali dell’Assessorato della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 4

(Domande)

1. I soggetti beneficiari dei contributi devono specificare nella domanda quali fra gli obiettivi indicati all’art. 4, comma 1, della l.r. 29/1992 intendono conseguire nel corso dell’anno.

Art. 5

(Commissione e piano di riparto)

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’art. 2, da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) l’Assessore alla pubblica istruzione, presidente;

b) il dirigente dei Servizi culturali dell’Assessorato della pubblica istruzione o un suo delegato, membro;

c) un consulente esperto in materia teatrale, nominato dall’Assessore alla pubblica istruzione, membro;

d) un rappresentante designato dall’Associazione generale italiana spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d’Aosta, membro;

e) un funzionario dei Servizi culturali dell’Assessorato della pubblica istruzione, segretario.

Art. 6

(Consulenza)

1. L’Assessore alla pubblica istruzione può valersi, sulla base della normativa regionale vigente in materia di consulenze ed incarichi professionali, della consulenza dell’esperto in materia teatrale di cui all’art. 5, lettera c), anche per l’esame dei progetti e per il controllo e la verifica dell’attività teatrale svolta dalle compagnie di professionisti che beneficiano del contributo regionale.

Art. 7

(Compagnie di professionisti italiane

e di paesi francofoni)

1. I requisiti per essere considerate compagnie di professionisti ai fini dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), sono i seguenti:

a) aver scritturato l’anno precedente almeno quattro elementi;

b) aver prodotto l’anno precedente almeno un nuovo spettacolo;

c) aver effettuato l’anno precedente almeno cinque rappresentazioni di spettacoli non commissionati dall’Assessorato della pubblica istruzione.

2. Tra i soggetti beneficiari di cui all’art. 3 della l.r. 29/1992 rientrano anche le compagnie professionistiche di paesi francofoni che abbiano esercitato la loro attività in Valle d’Aosta per almeno tre anni e che presentino la seguente documentazione sostitutiva di quella prevista dall’art. 5, comma 3, della l.r. 29/1992:

a) copia del certificato di agibilità rilasciato dall’Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per gli spettacoli effettuati nell’anno precedente;

b) dichiarazione annuale rilasciata dai competenti organismi dei paesi d’origine attestante il regolare versamento degli oneri sociali per tutti i componenti.

Art. 8

(Disposizione finale)

1. In attesa della nomina della commissione per la predisposizione del piano di riparto dei contributi regionali, agli adempimenti di cui all’art. 5 provvedono i Servizi culturali dell’Assessorato della pubblica istruzione.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.