Legge regionale 8 novembre 1993, n. 80 - Testo storico

Legge regionale 8 novembre 1993, n. 80

Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57(Norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche).

(B.U. 16 novembre 1993, n. 49)

Art. 1

1. L’art. 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l’istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l’immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), modificato dall’art. 1 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 62, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico)

1. Per particolari compiti culturali e di ricerca, per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenute di rilevante interesse regionale, compresa l’attuazione delle norme statutarie e con particolare riferimento all’insegnamento bilingue, l’Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre l’utilizzazione presso organi dell’amministrazione scolastica regionale di personale ispettivo, direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova. L’utilizzazione può essere altresì disposta presso enti o istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella regione che, finalità statutarie o istituzionali, operino nel campo formativo, scolastico, sociale o culturale.

2. L’utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola, ma non potrà superare, per ogni singolo docente, i nove anni complessivi nel corso della carriera.

3. L’art. 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione) è abrogato".

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.