Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 78 - Testo storico

Legge regionale 27 ottobre 1993, n. 78

Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l’incremento dell’apicoltura nella Valle d’Aosta.

(B.U. 2 novembre 1993, n. 47)

Art. 1

1. Dopo l’art. 2 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l’incremento dell’apicoltura nella Valle d’Aosta, è inserito il seguente articolo:

Art. 2 bis

"Ai fini della presente legge:

a) Viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale che secondaria e complementare;

b) per alveare s’intende l’arnia contenente i favi con covata ricoperti di api;

c) per apiario s’intende l’insieme di uno o più alveari collocati in una postazione e costituenti un insieme unitario;

d) per nomadismo s’intende la conduzione dell’allevamento apistico basato sulla utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;

e) è considerato esperto apistico chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver seguito un corso specifico presso l’Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto, dalle facoltà di agraria delle università degli studi od organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d’Aosta, ne abbia ottenuto il relativo certificato di idoneità.

Dovrà, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica in campo apistico.

Per miele s’intende:

f) in conformità a quanto disposto dall’art. 1 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva della Comunità Economica Europea riguardante l’armonizzazione della legislazione degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche".

Art. 2

1. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 3 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’art. 3 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 la parola "al corrente" è sostituita con "aggiornato".

3. Al comma 4 dell’art. 3 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 la parola "eventualmente" è soppressa.

Art. 3

1. L’art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è abrogato.

Art. 4

1. Al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è abrogata la frase: "e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 4".

2. Dopo il comma 5 dell’art. 5 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è inserito il seguente comma: "Chiunque cessi, per qualsiasi ragione, di svolgere l’attività apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla data della cessazione, al Consorzio Apistico".

Art. 5

1. Dopo l’art. 5 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è inserito il seguente articolo:

Art. 5 bis

"A ogni apicoltore residente nel territorio della Regione Valle d’Aosta, o che vi eserciti la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento, rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, che dovrà essere convalidato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto".

Art. 6

1. La lettera f) dell’art. 6 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, è stata abrogata.

Art. 7

1. Gli articoli 7-8-9-10-11-12-13 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 sono soppressi.

Art. 8

1. L’art. 14 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 14

Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione e alle persone, ad almeno venti metri in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore:

a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;

b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone.

Per quanto concerne i confini dei terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.

L’apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità.

Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un’altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi".

Art. 9

1. Dopo l’art. 14 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14 bis

"Al fine di svolgere l’attività di nomadismo, gli apicoltori possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti, previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle norme dell’art. 14.

Le postazioni possono essere mobili o fisse.

Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle normative vigenti in materia urbanistica.

Art. 14 ter

Le distanze, che devono obbligatoriamente intercorre fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella Regione sono fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con decreto dell’Assessore all’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali".

Art. 10

1. I commi 2 e 3 dell’art. 15 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 15 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è inserito il seguente comma:

"L’apicoltore che volesse variare la località del nomadismo prevista nella propria denuncia annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio Apistico della Valle d’Aosta che, sentita la commissione consorziale, potrà rilasciarne l’autorizzazione".

Art. 11

1. L’art. 16 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, è abrogato.

Art. 12

1. Al comma 2 dell’art. 18 della L.R. 24 agosto 1982 è soppressa la frase:

"ad essa sarà presente l’esperto del Consorzio e dev’essere effettuata nell’apiario o nelle immediate vicinanze".

Art. 13

1. Al comma 2 dell’art. 19 della L.R. 24 agosto 1982 è soppressa la frase:

"l’esperto apistico assisterà a dette operazioni sorvegliandone l’esecuzione".

Art. 14

1. Dopo l’art. 21 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è inserito il seguente art. 21 bis:

Art. 21 bis

"L’esperto apistico, alle dipendenze del servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti compiti:

a) collabora con il servizio veterinario della U.S.L. per l’identificazione e la cura delle patologie dell’alveare;

b) introduce e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente l’apicoltore in azienda;

c) verifica l’effettiva consistenza degli apiari;

d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d’Aosta e la cooperativa "Miel du Val d’Aoste" per promuovere e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell’apicoltura locale. L’esperto apistico, per l’adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

Potrà, inoltre, prelevare campioni di qualsiasi genere.

Art. 15

1. L’art. 22 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è così costituito;

Art. 22

"Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall’apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.

L’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all’instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.

Con decreto dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.

L’Assessore regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l’uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

Art. 16

1. Dopo l’art. 22 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:

22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies e 22 sexies.

Art. 22 bis

"Il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a:

a) valorizzare il miele valdostano;

b) effettuare analisi fisico-chimiche e melissopalinologiche;

c) procedere alla sperimentazione e alla ricerca;

d) impartire le direttive per la caratterizzazione del miele valdostano".

Art. 22 ter

"Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 6 luglio 1984, n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l’applicazione della L.R. sopra indicata, una somma di L. 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni del Consiglio regionale, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.

Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l’effettuazione del servizio citato, è fissato, in base al tipo di coltura, dal servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo".

Art. 22 quater

"In caso di gravi epizoozie accertate e dichiarate, la Giunta regionale concede, per l’acquisto dei presidi sanitari, contributi pari all’80% del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.

Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della L.R. 3 marzo 1983, n. 6".

Art. 22 quinquies

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nell’effettuare rimboschimenti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l’impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori".

Art. 22 sexies

"I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghe provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie".

Art. 17

1. Al comma 1 dell’art. 25 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è soppressa la parola: "permanentemente".

Art. 18

1. L’art. 26 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:

Art. 26

"Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge l’U.S.L. della Valle d’Aosta, il Consorzio Apistico, il servizio di assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Forestazione e risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Gli incarichi di cui al comma 1 possono accedere, in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli".

Art. 19

1. L’art. 27 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:

Art. 27

"Ferme restando le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente legge è soggetto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente Art..

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al censimento di cui agli articoli 3 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni arnia non denunciata e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione reale.

Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento su ogni apiario di proprietà, di cui all’art. 5 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000.

Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione di attività, di cui al comma 6 dell’art. 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per arnia denunciata nell’anno precedente.

I contravventori alle norme di cui all’art. 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000.

Art. 20

1. L’art. 28 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:

Art. 28

"Chiunque impedisca agli incaricati di cui all’art. 26 di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni richieste dagli incaricati stessi nell’esercizio delle loro funzioni o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni derivati dalla sua trascuratezza o colpa".

Art. 21

1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla L.R. 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello Statuto di cui all’art. 23 della L.R. 24 agosto 1982, n. 56.

Art. 22

1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, autorizzato dalla L.R. 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall’anno 1993, in L. 50.000.000.

Art. 23

1. Alla copertura della maggiore spesa annua di L. 20.000.000, derivante dall’applicazione del precedente art. 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del bilancio di previsione della Regione a decorrere dall’esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capp. dei futuri bilanci si provvede:

- per l’anno 1993 mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi settoriali - 6.1.2 Interventi per l’apicoltura);

- per gli anni 1994/1995 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 42060 e per L. 40.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

2. A decorrere dall’anno 1996 l’onere sarà iscritto ai sensi dell’art. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) modificato dalla L.R. 7 aprile 1992 n. 16.

Art. 24

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:

a) parte spesa

1) variazione in diminuzione

Cap. 69000 fondo globale per il finanziamento di spese correnti

L. 20.000.000

2) variazione in aumento

Cap. 42060 contributo al Consorzio Apistico della Valle d’Aosta per la difesa e l’incremento dell’apicoltura

L.R. 24 agosto 1982, n. 56,

L.R. 27 ottobre 1993, n. 78

L. 20.000.000

Art. 25

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.