Legge regionale 20 agosto 1993, n. 66 - Testo vigente

Legge regionale 20 agosto 1993, n. 66

Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 e aumento di spesa per la concessione di contributi al Comité de l'Alliance française en Vallee d'Aoste e al Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

(Oggetto).

1. Per la concessione dei contributi annui di cui alle leggi regionali 25 agosto 1980, n. 39, 15 luglio 1982, n. 30, 15 aprile 1987, n. 27 e 24 aprile 1990, n. 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1993, una spesa di L. 55.000.000 a favore del Comité de l'Alliance française en Vallee d'Aoste ed una spesa di L. 55.000.000 a favore del Centre mondial d'information pour l'éducation bilingue - CMIEB.

Art. 2.

(Atti amministrativi).

1. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alla concessione ed alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere di L. 110.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 57440 (" Contributo annuo a favore del CMIEB e dell'Alliance française en Vallee d'Aoste ") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura del maggior onere di L. 110.000.000 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 69000 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti"), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 (Cod. F. 2.4.). Per gli anni 1994 - 1995, si provvederà mediante utilizzo, per L. 220.000.000, delle risorse del capitolo 69000 del bilancio di previsione pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dal 1994, all'eventuale rideterminazione degli oneri di cui al comma 1 e dei contributi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" L. 110.000.000

Variazioni in aumento

cap. 57440 "Contributo annuo per il funzionamento del CMIEB e dell'Alliance française en Vallée d'Aoste

LR 25 agosto 1980, n. 39

LR 15 luglio 1982, n. 30

LR 15 aprile 1987, n. 27

LR 24 aprile 1990, n. 15

LR 20 agosto 1993, n. 66"

L. 110.000.000

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.