Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 20 08 1993

Bollettino ufficiale 31 8 1993 n. 38

Disciplina dell’attività di estetista nella regione Valle d’Aosta.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina, nel quadro della vigente legislazione statale, l’attività di estetista nel territorio della Regione Valle d’Aosta.

Art. 2

(Attività di estetista)

1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista) e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

3. L’attività di estetista noncomprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

(Conseguimento della qualificazione professionale)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l’adempimento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa;

c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Art. 4

(Corsi di formazione professionale)

1. I corsi di formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono realizzati nell’ambito del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d’Aosta).

2. L’ordinamento didattico dei corsi è stabilito, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3, della l. 1/ 1990, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato. Con le medesime modalità è, altresì, stabilito il programma per il svolgimento dell’esame di cui all’articolo 3, comma 1. 3. Per l’espletamento dell’esame di cui all’articolo 3, comma 1, è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una commissione composta come segue:

a) un rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d’Aosta;

c) un esperto designato dal Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;

e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale; f) il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie fondamentali di cui all’elenco riportato all’articolo 6, comma 3, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale appartenente al settimo livello funzionale.

5. Agli allievi che superano l’esame teorico - pratico è rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di estetista.

6. AI membri della commissione d’esame, fatta eccezione per i docenti e gli istruttori del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i componenti le commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado. A coloro che risiedono in comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l’esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

7. Le spese di cui al comma 6 graveranno sul capitolo da istituire al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della Regione per l’anno 1994 successivi con la seguente denominazione " Spese per il funzionamento delle commissioni d’esami per le attività di istruzione artigiana, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio ai membri esterni all’amministrazione regionale. Alla determinazione dell’onere si provvederà annualmente, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, e successive modificazioni, con legge di bilancio.

Art. 5

(Regolamenti comunali)

1. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano appositi regolamenti per disciplinare l’attività di estetista.

2. I regolamento sono adottati sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato e la commissione di cui all’articolo 7.

3. Tutte le imprese che esercitano l’attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del regolamento adottato dal Comune nell’ambito del quale operano.

4. Tale regolamento si applica, altresì, alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale, nell’ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che, comunque, effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

5. In particolare i regolamenti comunali devono prevedere:

a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all’esercizio dell’attività di estetista, tenuto conto degli esercizi già esistenti e degli addetti occupati;

b) i requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività di estetista;

c) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista da parte del Comune e per il trasferimento dell’esercizio dell’attività in altre sedi nell’ambito del comune medesimo;

d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell’esercizio;

e) l’obbligo di esposizione delle tariffe professionali;

f) i criteri di controllo sull’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di estetista.

6. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dai regolamenti comunali devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione deve essere revocata.

7. I regolamenti comunali possono essere adottati anche attraverso l’adeguamento o l’integrazione di quelli adottati ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini).

Art. 6

(Autorizzazione all’esercizio)

1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L’autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all’articolo 5, previo accertamento: a) del possesso del requisito della qualificazione professionale di estetista;

b) dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché della loro rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione comunale di cui all’articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

Art. 7

(Commissione comunale)

1. Per l’espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista dall’articolo 3 della l. 1142/ 1970 è integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

a) regolamento comunale previsto dall’articolo 5;

b) rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 6.

Art. 8

(Esercizio dell’attività )

1. L’attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. Le imprese esercenti l’attività di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell’artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all’Albo regionale delle imprese artigiane.

2. Lo svolgimento dell’attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito è subordinato al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 6.

3. I dipendenti, i collaboratori e, nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci che esercitano professionalmente l’attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3. 4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 9

(Esercizio dell’attività e vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della l. 426/ 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo regionale delle imprese artigiane.

Art. 10

(Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere)

1. L’attività di estetista può essere svolta anche unitamente all’attività di barbiere o di parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 3.

2. L’attività può, altresì, essere svolta in una della forme societarie previste dalla l.r. 24/ 1986. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali richiesti per l’esercizio. 3. I barbieri ed i parrucchieri, nell’esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all’esercitazione dell’attività principale.

Art. 11

(Compiti dell’Unità sanitaria locale)

1. L’Unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del servizio, accerta lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell’attività di estetista, nonché i requisiti igienico - sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività.

2. Allo stesso fine l’Unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero della sanità, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della l 1/ 1990.

Art. 12

(Sanzioni)

1. L’esercizio dell’attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all’articolo 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

2. L’esercizio dell’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale di cui all’articolo 6 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.

3. L’esercizio dell’attività di estetista in contrasto con le altre norme previste dalla presente legge o dal regolamento comunale di cui all’articolo 5 comporta la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

In caso di particolare gravità o di recidiva, l’autorizzazione è revocata.

4. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13

(Norme transitorie)

1. La qualificazione di estetista è conseguita dai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell’articolo 1 della l. 161/1963, come sostituiti dall’articolo 1 della l. 1142/1970;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all’esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività

di cui al comma 1, lettera a).

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l’attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quello indicato ai commi 2 e 3, i soggetti e i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento organizzato dalla Regione al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o della Regione.

6. La qualificazione professionale di estetista è, inoltre, conseguita mediante superamento dell’esame teorico - pratico di cui all’articolo 3, comma 1, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi rilasciati da scuole professionali private per estetiste. L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di un apposito corso di specializzazione organizzato dalla Regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell’articolo 1 della legge 161/ 1963, come sostituito dall’articolo 1 della legge 1142/ 1970, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale organizzato dalla Regione.

8. I corsi di cui ai commi 4, 6 e 7 sono realizzati in presenza di almeno cinque frequentanti per ogni tipologia di intervento. L’ordinamento didattico e la durata dei corsi sono stabiliti sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato. 9. Le imprese singole o associate, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell’economia corporativa) e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio dell’attività di centro abbronzante, il cui titolare è sprovvisto della qualificazione professionale di estetista, possono preporre all’esercizio dell’attività medesima un responsabile in possesso di detta qualificazione. L’adeguamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se l’attività è esercitata in forma associata è ammessa la qualificazione professionale di estetista di almeno un socio.

Art. 14

(Attività amministrativa)

1. L’attività amministrativa connessa con l’applicazione della presente legge è svolta dal Servizio dell’industria, artigianato e energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.