Legge regionale 26 maggio 1993, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Rifinanziamento per l’anno 1993 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1993 č autorizzata l’ulteriore spesa di lire 2.500 milioni per l’applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente incentivi per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul bilancio della Regione per l’anno 1993 al capitolo 64540.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sugli accantonamenti previsti allo allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso, concernenti:

a) Valorizzazione sentieri di montagna (area Sviluppo economico - settore Turismo - punto 6.5.1.) - lire 800.000.000;

b) Realizzazione di un’area attrezzata di interesse turistico in Aosta (area Sviluppo economico - settore Turismo - punto 6.5.7.) - lire 250.000.000

c) Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a " Foyer de montagne " in Valgrisenche (area Sviluppo economico - settore Turismo - punto 6.5.8.) - lire 1.450.000.000.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa

in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

competenza lire 2.500.000.000

cap. 69440 " Fondo di riserva di cassa "

cassa lire 2.500.000.000

in aumento:

cap. 64540 " Contributi a Societą funiviarie per la realizzazione di impianti d’innevamento artificiale "

LR 7 agosto 1986, n. 42

LR 26 maggio 1993, n. 59

competenza lire 2.500.000.000

cassa lire 2.500.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31, dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.