Legge regionale 26 maggio 1993, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Deroga straordinaria alla durata dei comandi presso l’Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d’Aosta, in modifica della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43.

Art. 1

1. In attesa del recepimento con legge regionale dei principi che saranno contenuti nella legge di riforma organica degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi( IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 58, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta deliberata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio direttivo dell’Istituto.

2. Qualora il rinnovo riguardi personale non appartenente ai ruoli regionali si seguirà la procedura prevista dall’articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 43 del 1980, così come modificato dall’articolo 3 della legge regionale n. 58 del 1983.

Art. 2

1. La deroga straordinaria alla durata dei comandi ha carattere eccezionale e può essere utilizzata solo con i limiti di tempo e con la condizione stabilita dall’articolo precedente. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.