Legge regionale 26 maggio 1993, n. 52 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 52

Autorizzazione di spesa per l'anno 1993, ai sensi delle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15, 15 aprile 1987, n. 29 e 23 maggio 1990, n. 30 e aumento della spesa necessaria alla concessione di un contributo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale "Università valdostana della terza età".

(B.U. 2 giugno 1993, n. 25 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

(Oggetto).

1. A decorrere dal 1993, è autorizzata la spesa di L 30.000.000 necessaria alla concessione del contributo annuo previsto dalle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15, 15 aprile 1987, n. 29 e 23 maggio 1990, n. 30 a favore della cooperativa culturale regionale " Università della terza età".

Art. 2.

(Atti amministrativi).

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 provvede, con deliberazione, alla concessione e alla liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 57900 (contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale "Università della terza età") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura del maggior onere annuo di L. 30.000.000 si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione di un importo corrispondente dal capitolo 69000 (" Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni ordinaria - spese correnti "), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993( Cod. F. 2.6.). Per gli anni 1994 e 1995, alla copertura dell'onere si provvede mediante utilizzo di L. 60.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. A decorrere dal 1994, all'eventuale rideterminazione degli oneri di cui al primo comma si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 69000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni ordinarie (spese correnti) L. 30.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 57900 Contributo annuo per il funzionamento della cooperativa culturale regionale "Università della terza età"

LR 4 maggio 1984, n. 15

LR 15 aprile 1987, n. 29

LR 23 maggio 1990, n. 30

LR 26 maggio 1993, n. 52

L. 30.000.000

Art. 5.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.