Legge regionale 26 maggio 1993, n. 48 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 48

Miglioramento dei trattamenti integrativi di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 25).

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto - legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, sono estese, con le stesse decorrenze ivi indicate, ai trattamenti integrativi di quiescenza di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, corrisposti a carico del relativo fondo di previdenza.

Art. 2.

1. Le spese a carico del fondo di previdenza di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, per la corresponsione dei miglioramenti derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 300.000.000 per l'anno 1993, in lire 200.000.000 per l'anno 1994 ed in annue lire 250.000.000 a decorrere dall'esercizio 1995, saranno imputate al capitolo 72540 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti a carico della gestione del fondo di previdenza dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante l'erogazione alla gestione del fondo medesimo di contributi annui integrativi in misura corrispondente alla maggiore spesa sostenuta, da introitarsi al capitolo 13100 - parte entrate - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e ai corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Art. 3.

1. La spesa derivante a carico del bilancio regionale per la concessione dei contributi integrativi di cui al comma 2 del precedente articolo 2 graverą per lire 300.000.000 sul capitolo 54740 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, per lire 200.000.000 sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1994 e per lire 250.000.000 annue sul medesimo capitolo per gli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 1994 l'eventuale rideterminazione dell'onere sarą effettuata con legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1993 mediante utilizzo, per lire 300.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 " fondo globale per il finanziamento di spese correnti " del bilancio di previsione per lo stesso esercizio, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 (Istruzione e cultura - Scuole ed istruzione pubblica - cod. F 1.1.);

b) per gli anni 1994 e 1995, quanto a lire 80.000.000, per l'anno 1994 e lire 100.000.000 per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993-1995: quanto a lire 120.000.000 per l'anno 1994 e 150.000.000 per l'anno 1995, mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 69020 del medesimo bilancio pluriennale.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Cap. 13100 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari ". L. 300.000.000

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 300.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 54740 " Contributo regionale integrativo del fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla LR 2 febbraio 1968, n. 1 " L. 300.000.000

Cap. 72540 " Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari " L. 300.000.000