Legge regionale 26 maggio 1993, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 41

Rifinanziamento della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85: "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi", come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73.

(B.U. 2 giugno 1993, n. 25).

Art. 1.

(Finalitą).

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 - " Norme per la difesa dei boschi dagli incendi " - come modificata dalla legge regionale 29 dicembre 1986, n. 73, č autorizzata la spesa annua di lire 3.000.000.000 a decorrere dal 1993.

Art. 2.

(Copertura delle spese).

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui seguenti capitoli di previsione della Regione per l'esercizio 1993:

a) per L. 500.000.000 sul capitolo 37000 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

b) per L. 2.000.000.000 sul capitolo 38820 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

c) per L. 500.000.000 sul capitolo 38840 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

- per l'anno 1993 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione denominato "Tutela ambiente e valorizzazione del territorio" - C. 1.3. Lotta agli incendi dei boschi - Rifinanziamento LR n. 85/82.

- per gli anni 1994 e 1995 mediante l'utilizzo per L 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno iscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n 90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993, sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 3.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37000 " Contributi agli enti locali per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco ". L. 500.000.000

Cap. 38820 " Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco ". L. 2.000.000.000

Cap. 38840 " Contributi a privati e a consorzi per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostruzione dei boschi percorsi dal fuoco ". L. 500.000.000