Legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1993, n. 39

Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR).

(B.U. 2 giugno 1993, n. 25).

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di meglio esercitare le funzioni di programmazione, di gestione e di tutela del territorio regionale ed in applicazione della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale), promuove la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, di seguito denominato SITR favorendo inoltre la realizzazione di sistemi informativi territoriali locali, omogenei e coordinati, gestiti dagli Enti locali.

2. Il SITR è finalizzato alla raccolta ed all'organizzazione su base informatica delle conoscenze necessarie per le attività di governo e di programmazione del territorio, consentendo altresì la definizione degli indirizzi della Regione nei settori territoriale ed ambientale, nonché il raccordo con le scelte degli Enti locali e con le politiche di intervento a scala nazionale.

Art. 2. Indirizzi per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

1. Nello sviluppo delle iniziative per la realizzazione del SITR la Regione promuove, d'intesa con gli enti locali:

a) lo studio, la progettazione e la realizzazione di sistemi informatici specifici, lo sviluppo di applicazioni integrate, la creazione di basi di dati e di archivi informatizzati, nonché il loro coordinamento nella fase evolutiva e la manutenzione nella conseguente gestione operativa;

b) lo sviluppo di studi per l'individuazione, la definizione e la strutturazione di basi informative finalizzate alla programmazione, alla gestione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, nonché l'individuazione e la definizione degli standard tecnici, metodologici ed informatici per la rappresentazione della realtà territoriale su scala regionale ed infraregionale;

c) la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali e tra questi e la Regione al fine di favorire e garantire la circolazione e lo scambio delle informazioni essenziali per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza;

d) la realizzazione del raccordo con gli altri Enti di settore, con le organizzazioni economiche e sociali, pubbliche e private, per la formazione di conoscenze sul territorio e l'ambiente di utilità generale;

e) lo sviluppo del rapporto di collaborazione con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al fine di favorire e garantire l'interscambio di dati tra il SITR ed i sistemi informativi a dimensione sovraregionale e nazionale.

2. In coerenza con la legge regionale 29 gennaio 1979, n 6, la Regione indirizza e promuove presso gli Enti locali:

a) lo sviluppo dei relativi sistemi informativi territoriali, la cui realizzazione è di fondamentale importanza per garantire la qualità dei dati di interesse del SITR o che sono con questo strettamente pertinenti ed integrabili;

b) la realizzazione di iniziative di formazione professionale e di addestramento del personale interessato alla gestione ed all'utilizzo del SITR.

Art. 3. Articolazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

1. Il SITR si articola a livello di Regione, di Comunità Montana e di Comune, secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6. Ciascun livello, in modo autonomo sul piano operativo e nell'ambito delle proprie competenze, acquisisce, verifica, aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura l'unificazione delle basi informative fondamentali.

Art. 4. Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) definisce, con il concorso degli Enti locali interessati, l'architettura del SITR delle basi informative fondamentali e provvede alle azioni di sperimentazione e di coordinamento tecnico - metodologico ad esse connesse;

b) cura autonomamente la creazione delle basi informative di interesse regionale ed elabora i dati necessari per la programmazione regionale e per le attività dei servizi specialistici dell'Amministrazione;

c) provvede alla creazione delle basi di dati ed alle elaborazioni necessarie per soddisfare le esigenze informative del livello sovraregionale.

Art. 5. Funzioni delle Comunità Montane.

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per la montagna), 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), dagli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), le Comunità montane hanno facoltà di:

a) realizzare e gestire le basi informative di interesse intercomunale e comprensoriale nel rispetto degli standard concordati a livello regionale;

b) coordinare e validare le basi informative di interesse del SITR realizzate a scala comunale in accordo con gli standard concordati a livello regionale.

2. Nel caso in cui le Comunità Montane realizzino le attività di cui al comma 1, esse assicurano:

a) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a livello regionale, indirizzando e promuovendo le opportune forme di raccordo informativo ed informatico tra i Comuni;

b) il ritorno ai Comuni delle elaborazioni riassuntive e di raffronto effettuate a livello intercomunale e comprensoriale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e anche al fine di snellire i rapporti con la Regione, la Comunità montana può promuovere intese con i Comuni della rispettiva zona omogenea.

Art. 6. Funzioni dei Comuni e raccordo informativo a scala regionale.

1. Il Comune costituisce il livello primario per l'acquisizione delle basi informative fondamentali, nel rispetto degli standard concordati a livello regionale.

2. La Regione favorisce la collaborazione tra i Comuni per la realizzazione di sistemi per la gestione e l'elaborazione di dati territoriali, individuando di norma nella Comunità montana la sede idonea a tal fine quando l'automazione non risulti conveniente a livello di singolo Comune.

Art. 7. Raccordo con gli Enti Locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

1. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico - operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti di realizzazione del SITR è istituita una commissione di indirizzo e di coordinamento nominata dalla Giunta regionale e composta da quattro rappresentanti dell'Amministrazione regionale, due rappresentanti dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, due rappresentanti dell'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta [e da due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali] (1).

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma 1, approva il programma triennale, predisposto dal Servizio elaborazione dati, per la realizzazione del SITR articolato per sottoprogrammi annuali.

3. La Commissione di indirizzo e di coordinamento determina i parametri in base ai quali individuare il livello ottimale di automazione, di cui al comma 2 dell'articolo 6.

4. Qualora i componenti della Commissione di indirizzo e di coordinamento non siano amministratori o dipendenti dei rispettivi enti, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per partecipare alle riunioni, se non residenti nel comune di Aosta, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8. Interventi per la realizzazione del SITR presso l'Amministrazione regionale.

1. Per la realizzazione ed il funzionamento del SITR all'interno dell'Amministrazione regionale la Giunta regionale è autorizzata al finanziamento:

a) delle spese per la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati alla creazione, alla gestione ed alla manutenzione di basi informative fondamentali per la conoscenza e la gestione del territorio e dell'ambiente a livello regionale, nonché degli interventi necessari per soddisfare i fabbisogni informativi a livello sovraregionale;

b) delle spese per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici necessari per il funzionamento di quanto previsto dalla lettera a);

c) delle spese per la formazione professionale e l'addestramento del personale interessato dal SITR;

d) di altre spese, relative all'elaborazione ed alla pubblicazione dei dati, nonché finalizzate alla diffusione dell'informazione ed all'accesso alle basi informative del SITR.

2. Le attività previste dal comma 1 sono promosse e gestite operativamente dal Servizio Elaborazione Dati della Presidenza della Giunta regionale, in accordo con quanto espresso da una commissione tecnica permanente, con funzioni di indirizzo e di coordinamento del SITR nominata con deliberazione della Giunta Regionale e composta da funzionari dell'Amministrazione Regionale preposti a settori che hanno competenze in materia di territorio e ambiente. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la commissione può disporre di apporti professionali specifici reperiti sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

3. Il Servizio Elaborazione Dati, nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi, per la realizzazione e per l'assistenza tecnica relative alle attività previste nel comma 1, dell'apporto tecnico di organizzazioni, aziende ed enti, pubblici e privati, specializzati nella gestione di sistemi informativi territoriali. Possono inoltre essere attribuiti incarichi specifici di progettazione ed assistenza tecnica a esperti del settore.

Art. 9. Interventi per la realizzazione del SITR presso gli Enti locali.

1. La Regione, oltre che con la cessione a titolo gratuito agli Enti locali di sistemi software, o di parti di questi, e di basi di dati risultanti da propri interventi, concorre nella misura massima del 70 percento al finanziamento:

a) degli oneri derivanti da progetti informatici degli Enti locali finalizzati alla conoscenza, alla creazione ed alla gestione di basi informative territoriali fondamentali o all'adeguamento di sistemi informativi territoriali già operanti, in coerenza con gli standard definiti su base regionale ed inerenti i temi specificati nel comma 2;

b) degli oneri per progetti-pilota di interesse regionale, proposti dagli Enti locali e finalizzati alla predisposizione di software o alla realizzazione di sistemi hardware-software e di reti telematiche, purché contenuti nel programma di cui al precedente articolo 7.

2. I sottosistemi informatici che concorrono a formare il SITR a livello comunale ed intercomunale, finanziabili con la presente legge, appartengono alle aree applicative del territorio e dell'ambiente e consentono specificatamente la conoscenza e la gestione di:

a) piani comprensoriali;

b) piani urbanistici;

c) piani commerciali;

d) catasto;

e) toponomastica;

f) anagrafe edilizia;

g) pratiche edilizie;

h) reti tecnologiche;

i) cartografia numerica;

l) catasto incendi;

m) viabilità e traffico;

n) lavori pubblici;

o) manutenzione;

p) monitoraggio ambientale;

q) parchi e riserve naturali.

3. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata dagli Enti locali alla Presidenza della Giunta regionale corredata della seguente documentazione:

a) piano finanziario dal quale emerga, nel tempo, la disponibilità delle risorse proprie riservate al progetto;

b) elaborato progettuale contenente:

1) gli obiettivi del progetto ed i risultati che si intendono conseguire, sia di ordine operativo che gestionale;

2) i sottosistemi di riferimento, specificando le caratteristiche funzionali dei processi informativi per cui è previsto l'intervento di automazione;

3) le scelte progettuali concernenti la configurazione di sistema, le basi di dati, le eventuali reti di comunicazione e le specifiche del software applicativo;

4) gli standard di riferimento sia per quanto attiene i sistemi (Hardware e software) che le basi di dati;

5) le caratteristiche di connettività e di interscambio dati con il SITR;

c) giustificazione dei costi previsti nella fase realizzativa e valutazione previsionale dei costi nei primi tre anni di esercizio;

d) piano di realizzazione, dettagliato per obiettivi intermedi;

e) piano di addestramento per il personale coinvolto nella gestione e nell'utilizzo delle procedure automatizzate.

4. La documentazione, insieme con la richiesta di finanziamento, è esaminata dal Servizio elaborazione dati, che verifica la conformità della richiesta con quanto disposto dai precedenti commi, la corrispondenza del progetto alle specifiche concordate a livello regionale, la congruenza dei prezzi esposti e la coerenza con i piani di cui all'articolo 7 e, in caso di mancata rispondenza del progetto ai suddetti criteri, può richiedere, motivandola, la revisione o la variazione di parte del progetto.

5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7, delibera in merito al finanziamento del progetto di informatizzazione. Le funzioni operative di erogazione dei fondi previsti sono svolte dal Servizio elaborazione dati. L'erogazione dei fondi avviene su presentazione della documentazione contabile relativa a ciascun stato di avanzamento.

Art. 10. Norme transitorie.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali che abbiano già avviato un sistema informativo per la gestione del territorio in data successiva al 1° gennaio 1992 possono richiedere l'ammissione al finanziamento previsto all'articolo 9.

2. L'ammissione al finanziamento è subordinata a quanto disposto dall'articolo 9.

Art. 11. Disposizioni finanziarie.

1. Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate nel triennio 1993/1995 le seguenti spese:

a) Lire 2.600 milioni per il Sistema Informativo Territoriale dell'Amministrazione regionale così ripartiti:

Lire 600 milioni per l'anno 1993,

Lire 1.000 milioni annui per gli anni 1994 e 1995;

b) lire 3.600 milioni per contributi agli enti Locali, in applicazione dell'articolo 9, così ripartiti:

Lire 600 milioni per il 1993,

Lire 1.500 milioni annui per gli anni 1994 e 1995.

2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per il Sistema Informativo Territoriale dell'Amministrazione Regionale, sul capitolo 20467 di nuova istituzione "Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)" e, per i contributi agli Enti Locali, sul capitolo 20610 di nuova istituzione "Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)" del bilancio di previsione per il 1993 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

3. Alla copertura dell'onere si provvede per il 1993 nel modo seguente:

a) quanto a lire 600 milioni mediante utilizzo delle disponibilità già iscritte nel capitolo 20465;

b) quanto ai restanti 600 milioni mediante il prelevamento dal capitolo 69020 a valere sull'accantonamento iscritto nell'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio finanziario concernente "Contributi agli Enti locali per la realizzazione di discariche per lo smaltimento di rifiuti inerti" (Cod. C. 2.2.)

Per il 1994 ed il 1995 alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo per lire 2.000 milioni delle disponibilità già iscritte nel capitolo 20465 e per lire 3.000 milioni delle disponibilità iscritte al capitolo 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

4. A decorrere dal 1994 alla determinazione delle quote di spesa si provvederà con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 ("Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta").

4bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). (2)

Art. 12. Variazione di bilancio.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

Parte spesa

a) Variazioni in diminuzione:

Cap. 20465: " Spese per acquisto di apparecchiature e programmi per l'elaborazione dei dati " L. 600.000.000

Cap. 69020: " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " L. 600.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 20467: (di nuova istituzione)

Programma regionale: 1.3.

Codificazione: 2.1.2.2.0.3.1.1.2.

" Spese per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)

LR 26 maggio 1993, n. 39 " L. 600.000.000

Cap. 20610 (di nuova istituzione)

Programma regionale: 2.1.1.01.

Codificazione: 2.1.2.3.4.3.1.1.2.

" Contributi agli Enti Locali per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)

LR 26 maggio 1993, n. 39 " L. 600.000.000

(1) Per l'abrogazione di parte del presente comma, vedi l'art. 3 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

(2) Comma inserito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 27 marzo 2012, n. 8.