Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33

Norme in materia di turismo equestre.

(B.U. 25 maggio 1993, n. 23).

Art. 1

(Finalità).

1.(1)

2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre, da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

Capo I

Esercizio dell'attività di accompagnatore di turismo equestre

Artt. 2 - 11 (2)

Capo II

Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

Art. 12

(Centri regionali di turismo equestre).

1. E' riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi (3).

4bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali (4).

Art. 13

(Finanziamenti per infrastrutture).

1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, con sede operativa nel territorio regionale, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati (4a):

a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

b) all'adeguamento tecnico - funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 percento della dotazione i cavalli del medesimo centro (4b).

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) la realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro;

g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura massima di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

i) la realizzazione di un numero massimo di camere pari a 6, per complessivi 12 posti letto, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 70 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni;

b) fino ad un massimo del 50 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni.

5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 percento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore. (4c)

6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contratto definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto e per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo, valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

8. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicare ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

Art. 14

(Istituzione del fondo di rotazione).

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la "Finaosta SpA" la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della Regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'articolo 13.

2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione e i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, e le incombenze della Regione e della "Finaosta SpA" nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

Art. 15

(Finanziamenti agli enti locali).

1. Le Comunità montane, i Comuni e loro Consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'articolo 12, limiti e con le procedure di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, recante "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".

Art. 16

(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande).

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 13, i soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;

b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con lo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

e) dichiarazione del Comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

2. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

3. Il Comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4. Entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

Art. 17

(Concessione dei finanziamenti).

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 18

(Controlli e erogazione dei finanziamenti).

1. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede a controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.

2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Art. 19

(Vincolo di destinazione).

1. Le opere realizzate con il concorso finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi quindici anni alla destinazione d'uso per la quale la Regione ha concesso i finanziamenti.

2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto del vincolo di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediato del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50 percento del debito residuo.

Art. 20

(Gestione dei centri regionali di turismo equestre).

1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'articolo 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.

2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti dalla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro delle tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

Capo III

Disposizioni comuni e finanziarie

Art. 21

(Vigilanza e controlli).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai Comuni e dal Corpo forestale valdostano.

Art. 22

(Sanzioni). (5)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a);

b);

c);

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie).

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'articolo 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 6.5.5.);

b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

4. Le spese di cui all'articolo 5, comma 4 sono imputate al capitolo 64860 ("Spese per incarichi di consulenza in materia turistica") del bilancio della Regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 24

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.6.4.3.10.24.09

cap. 64815 (di nuova istituzione)

"Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre.

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33" lire 500.000.000.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato - (Omissis).

(1) Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 " Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica ", l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è disciplinato dalle disposizioni contenute nella presente legge.".

(2) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 2 a 11 recitava:

"Art. 2

(Definizione dell'attività di accompagnatore di turismo equestre)

1. È accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. L'accompagnatore di turismo equestre può accompagnare gruppi di cavalieri in numero commisurato alla difficoltà del percorso e alle capacità dei cavalieri medesimi; il numero delle persone accompagnabili non può comunque superare le sette unità.

3. L'accompagnatore di turismo equestre è tenuto a condurre i propri clienti adottando ogni precauzione atta a garantire l'incolumità degli stessi e di eventuali terzi, nonché ogni misura che assicuri la salvaguardia ambientale e il rispetto dei luoghi di transito.

Art. 3

(Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

3. Per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendono esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Nell'autorizzazione di cui al comma uno debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e, salvo quanto disposto dal comma due dell'articolo 10, s'intende automaticamente rinnovata di anno in anno mediante il pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

Art. 4

(Esercizio saltuario della professione)

1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori di turismo o di professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Art. 5

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove d'esame di cui al comma uno sono espletate di norma, in unica sessione annuale indetta con decreto dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma due fissa inoltre, sentito il parere della Circoscrizione regionale valdostana dell'Associazione nazionale del turismo equestre( ANTE), la composizione della commissione d'esame, le materie, i termini e le modalità di effettuazione delle prove d'esame.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 6

(Requisiti d'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di equivalente licenza conseguita in Stato estero della Comunità economica europea;

d) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma dell'articolo 11 e al comma due dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, risultante da apposito certificato medico, in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Art. 7

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Attestazione di idoneità )

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

2. Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte del Comune.

Art. 9

(Elenco regionale degli accompagnatori di turismo equestre)

1. Gli accompagnatori di turismo equestre sono iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. I Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 10

(Documento di riconoscimento)

1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma uno dell'articolo 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del comma uno dell'articolo 6, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a tre mesi.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di " Operatore di turismo equestre ", o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma uno, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 12 recitava:

"4. I centri regionali di turismo equestre sono di norma ubicati nelle zone " F " del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico - sportive; i Comuni possono altresì individuare, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, zone " F " da destinarsi specificamente alla realizzazione di centri di turismo equestre.".

(4) Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6

(4a) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n.12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, aventi sede in Valle d'Aosta, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati:

a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

b) all'adeguamento tecnico - funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.".

(4b) Comma così modificato dall'art. 33, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n.12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 percento della dotazione i cavalli del medesimo centro.".

(4c) L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 13 è stato abrogato, a far data dall'entrata in vigore della L.R. 17/2016, dall'art. 7, comma 2, lettera a), della L.R. 14 novembre 2016, n. 19.

Il comma 5 dell'articolo 13 era già stato modificato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:

"5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 percento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore. In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 13 recitava:

"5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 percento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.".

(5) Articolo sostituito nel modo seguente dall'art. 10 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

"(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati;

b) da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi;

c) da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci."

Le lettere a), b) e c), del comma 1, dell'articolo 22 sono state successivamente abrogate dall'art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

"(Sanzioni)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, chiunque eserciti attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Gli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'articolo 2, sono condannati alla sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire tre milioni; in caso di recidiva, oltre alla predetta sanzione, è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

3. Le agenzie di viaggi che si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milioni e a lire quattro milioni.

4. Nel caso di violazioni delle norme di cui all'articolo 20, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

5. In caso di recidiva, l'entità minima e massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi uno, tre e quattro, sono raddoppiate.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente " Modifiche al sistema penale ",