Legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 26 04 1993

Bollettino ufficiale 4 5 1993 n. 20

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali" e modificazioni della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, concernente "Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi".

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d’Aosta con la presente legge dà attuazione all’articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante " Disciplina delle cooperative sociali ".

2. A tal fine:

a) istituisce l’albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con l’attività dei servizi socio - sanitari e con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione;

c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione;

d) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2

(Istituzione dell’albo)

1. È istituito, presso il Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, l’albo regionale delle cooperative sociali.

2. L’albo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative costituite per la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizio;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

3. Le cooperative iscritte nella sezione A sono ripartite in categorie in relazione all’ambito di attività in cui la cooperativa opera o intende operare.

Art. 3

(Modalità per l’iscrizione all’albo)

1. Le cooperative e i consorzi, costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali, per ottenere l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali devono presentare domanda al Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato.

2. Le cooperative devono indicare nelle domanda:

a) il numero di iscrizione al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16, recante " Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi " e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;

c) la composizione sociale;

d) le caratteristiche professionali delle persone che operano nella cooperativa o delle quali la cooperativa intende avvalersi per la gestione dei servizi in relazione al settore di attività.

3. Le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sezione B devono, altresì, indicare nella domanda il numero dei lavoratori svantaggiati presenti al loro interno.

4. I consorzi devono indicare nella domanda:

a) il numero di iscrizioni al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli ambiti di attività in cui il consorzio opera o intende operare;

c) il numero di iscrizione delle cooperative sociali costituenti il consorzio all’albo regionale delle cooperative sociali.

5. L’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, accertato che la denominazione sociale della cooperativa contenga l’indicazione di " cooperativa sociale " e che la medesima sia iscritta al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi, di cui alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all’articolo 12.

6. Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione all’ente cooperativo interessato. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. L’Ufficio preposto alla tenuta dell’albo può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive all’ente cooperativo interessato.

Art. 4

(Rigetto delle domande di iscrizione e ricorso)

1. Il rigetto della domanda di iscrizione all’albo è disposto con provvedimento motivato dell’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale. Il provvedimento è comunicato a mezzo lettera raccomandata all’ente cooperativo entro trenta giorni dalla sua adozione.

2. L’ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

Art. 5

(Cancellazione dall’albo)

1. La cancellazione delle cooperative e dei consorzi dall’albo regionale delle cooperative sociali è disposta con provvedimento dell’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando la cooperativa o il consorzio siano stati cancellati dal registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi di cui alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni oppure quando la cooperativa abbia perso il carattere di "cooperativa sociale" e il consorzio abbia una base sociale formata in misura inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

2. La cooperativa è, altresì, cancellata dall’albo quando il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 percento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsto all’articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi la misura del 50 percento dei soci e la base sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata la irregolarità.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ente cooperativo interessato ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO II

MODALITÀ DI RACCORDO CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI ED EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 6

(Raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari ed educativi)

1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all’interesse pubblico, di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.

Art. 7

(Raccordo con le attività di formazione professionale)

1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;

c) l’attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.

Art. 8

(Raccordo con le politiche attive del lavoro)

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione.

2. In particolare, possono essere previste, all’interno dei piani triennali di politica del lavoro, forme di interventi volti a:

a) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche;

b) promuovere nell’ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 9

(Convenzioni)

1. La Giunta regionale approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi di convenzione -tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per:

a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Gli schemi di convenzione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, rispettivamente, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale e dell’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

3. Le cooperative, per stipulare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche per la gestione dei servizi e per forniture di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 2. La cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione della convenzione.

4. Le convenzioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione-tipo entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 10

(Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi della convenzione-tipo per la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da intendersi quale organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio con l’esclusione delle mere prestazioni di manodopera, devono contenere:

a) l’indicazione dell’attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

b) i requisiti di professionalità del personale impiegato e, in particolare, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività;

c) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

d) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza;

e) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

f) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

g) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

h) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

i) l’obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

l) le modalità di raccordo con gli uffici delle amministrazioni pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. L’ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio - sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, devono:

a) prevedere la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;

b) indicare i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all’entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 11

(Durata delle convenzioni e tutela dell’utenza)

1. Le convenzioni concernenti la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi devono avere, possibilmente, una durata triennale al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo del servizio stesso.

2. Le convenzioni devono, altresì, prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini presso gli utenti finalizzate a misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni.

TITOLO IV

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 12

(Composizione)

1. È istituita, presso l’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta come segue:

a) Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, che la presiede, o un suo delegato;

b) Funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali del Servizio dell’industria artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato;

c) Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale o un suo delegato;

d) Direttore dell’Agenzia del lavoro per la Valle d’Aosta o un suo delegato;

e) Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato;

f) Cinque rappresentanti delle cooperative sociali e loro consorzi designati dalla " Fédération régionale des cooperatives valdôtaines " e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del dlCpS 12 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, recante " Provvedimenti per la cooperazione ". I posti sono ripartiti in misura proporzionale al numero di cooperative sociali e loro consorzi aderenti a ciascuna di esse.

3. Funge da segretario della Commissione il funzionario preposto alla tenuta dell’albo regionale delle cooperative sociali.

Art. 13

(Compiti)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri:

1) sulle iscrizioni e le cancellazioni delle cooperative e dei consorzi dall’albo regionale delle cooperative sociali;

2) sui ricorsi alla Giunta regionale di cui all’articolo 4;

3) sugli schemi di convenzione-tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 9;

4) su tutte le questioni per le quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi o regolamenti;

5) su disegni di legge o regolamenti regionali concernenti la cooperazione sociale;

b) formula proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative promozionali in materia di cooperazione sociale.

Art. 14

(Funzionamento)

1. La Commissione regionale per la Cooperazione sociale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione è convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei rappresentanti delle cooperative sociali.

3. Ai componenti la Commissione regionale per la cooperazione sociale, con esclusione dei soggetti dipendenti dall’Amministrazione regionale, è corrisposto un compenso lordo di lire 80.000 per ogni giornata di sedute.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

(Attività amministrativa)

1. L’attività amministrativa per l’attuazione della presente legge è svolta dal Servizio dell’industria, artigianato ed energia dell’Assessorato regionale dell’industria, commercio e artigianato, compresa la tenuta dell’albo regionale delle cooperative sociali.

Art. 16

(Modificazioni alla legge regionale primo giugno 1984, n. 16)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, sono aggiunte le parole "- cooperative sociali "

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è inserito il comma 2 bis:

" 2 bis. Le Cooperative sociali, oltre che nella categoria per le medesime specificatamente prevista, sono comprese anche nella categoria cui direttamente afferisce l’attività da esse svolta ".

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è inserito il comma 2 bis;

" 2 bis. Le società cooperative e i consorzi iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali sono assoggettati a revisione ordinaria annuale ".

4. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, le parole " in caso di grave irregolarità " sono sostituite dalle parole " qualora se ne ravvisi l’opportunità ".

5. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, dopo la parola " aderisce " sono aggiunte le parole " e all’Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, se l’ente revisionato è iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali ".

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è inserito il comma 3 bis:

" 3 bis. Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dalla Giunta regionale su

proposta dell’Assessore regionale all’industria, commercio e artigianato, sentito l’Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale ".

7. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, è così sostituito:

" 3. Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui all’articolo 13, comma 2, al revisore spetta un compenso lordo di entità pari al contributo stabilito, a norma dell’articolo 8 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle società cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale ".

Art. 17

(Abrogazione di norme regionali)

1. È abrogato l’articolo 14 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 recante " Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale primo giugno 1984, n. 16, e della pianta organica dell’Assessorato dell’industria, commercio, artigianato e trasporti " e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, le cooperative iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge nell’albo regionale delle cooperative di servizi sociali di cui all’articolo 14 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite d’ufficio nell’albo regionale delle cooperative sociali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e parere favorevole della Commissione regionale per la cooperazione sociale.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo di spesa 46520 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1993, così ridenominato: " Spese per il funzionamento del Comitato tecnico, della Commissione regionale per la cooperazione e della Commissione regionale per la cooperazione sociale " e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 20

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.