Legge regionale 26 aprile 1993, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 19

Norme per l'adozione e l'applicazione del programma di plurilinguismo europeo "PAX LINGUIS".

(B.U. 4 maggio 1993, n. 20 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

(Finalità).

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, sulla base dell'esperienza di educazione bilingue maturata sul proprio territorio - nei limiti delle competenze ad essa conferite ed in armonia con i principi sanciti negli articoli 38 e 39 dello Statuto speciale - adotta con la presente legge un programma di plurilinguismo europeo denominato "PAX LINGUIS", elaborato in collaborazione con l'Associazione internazionale "Le Monde Bilingue" e finalizzato a promuovere la comunicazione tra i popoli e favorirne la reciproca comprensione e solidarietà.

Art. 2.

(Obiettivi).

1. Il programma "PAX LINGUIS", qui di seguito denominato "Programma", è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere - attraverso una campagna di informazione sui modi e mezzi di una educazione bilingue di base, nonché sulle sue condizioni di realizzazione - una migliore conoscenza dello sviluppo socio - culturale derivante da un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'insegnamento e dello studio delle lingue;

b) procedere ad una ricerca, su base scientifica, delle esperienze di educazione bilingue che si svolgono in altri paesi, coordinarne i relativi dati e procedere all'analisi dei risultati e degli insegnamenti che ne possono risultare;

c) organizzare nella Regione stages di formazione in materia di educazione bilingue e plurilingue destinati ai giovani, agli studenti ed al personale insegnante;

d) organizzare nella Regione convegni e seminari finalizzati a promuovere la conoscenza dell'evoluzione delle politiche linguistiche e pedagogiche e a diffondere il messaggio dell'educazione plurilingue quale mezzo di pace e solidarietà fra i popoli;

e) promuovere progetti - pilota volti all'insegnamento precoce delle lingue, in collegamento coi competenti organi dello Stato;

f) formulare raccomandazioni da sottoporre al Governo centrale ed alla Comunità Europea ai fini dell'adozione di politiche plurilingui.

Art. 3.

(Attuazione).

1. L'attuazione del programma è affidata ad un Comitato esecutivo così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale, con funzione di presidente, o suo delegato;

b) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato;

c) l'assessore alla Pubblica Istruzione, o suo delegato;

d) un rappresentante dell'associazione internazionale "Le Monde Bilingue".

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato esecutivo si avvale di un gruppo di lavoro composto da un rappresentante designato da ogni membro.

3. Ai membri del Comitato e del gruppo di lavoro succitati non spetta alcuna remunerazione.

Art. 4.

(Istituzione del Consiglio per il plurilinguismo europeo).

1. Al fine di approfondire i temi relativi al programma, la Regione autonoma Valle d'Aosta istituisce il Consiglio per il plurilinguismo europeo, qui di seguito denominato "Consiglio", avente funzioni consultive.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere b), d) e f), il Consiglio indica orientamenti, formula raccomandazioni e suggerimenti, esprime il proprio parere ed elabora proposte alla Regione riguardo all'attuazione del programma e in particolare alla diffusione delle relative informazioni e dei risultati perseguiti.

3. Il Consiglio, presieduto dal Presidente della Giunta regionale, comprende:

a) i membri del Comitato esecutivo di cui all'articolo 3;

b) cinque membri designati dal Consiglio regionale al suo interno, di cui due in rappresentanza della minoranza;

c) cinque membri designati dall'Associazione delle Regioni d'Europa (ARE) fra i propri membri;

d) almeno trentacinque membri designati dall'Associazione internazionale "Le Monde Bilingue" - in accordo con il Comitato esecutivo di cui all'articolo 3 - scelti tra i suoi membri o tra docenti universitari, linguisti, ricercatori in scienze dell'educazione o altre persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte nel settore e siano in grado di portare il loro contributo intellettuale al programma stesso.

4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Ai membri del Consiglio non spetta alcuna remunerazione.

Art. 5.

(Norma finanziaria).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 100.000.000 a partire dal 1993, grava sul capitolo 57450, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e sul capitolo corrispondente dei futuri bilanci, denominato "Spese per l'attuazione del programma di plurilinguismo europeo "PAX LINGUIS"."

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:

- per l'anno 1993, mediante utilizzo per L. 100.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti ", a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per il corrente esercizio (codice F. 2.3.);

- per gli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo di L. 200.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, all'eventuale rideterminazione degli oneri necessari si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

Art. 6.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti modificazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " L. 100.000.000

b) in aumento:

programma regionale 2.2.4.08.

codificazione 2.1.1.4.2.2.6.6.07.

cap. 57450 (di nuova istituzione)

"Spese per l'attuazione del programma di plurilinguismo europeo "PAX LINGUIS"

Legge regionale 26 aprile 1993 n. 19" L. 100.000.000