Legge regionale 21 marzo 1969, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 21 marzo 1969, n. 3

Norme per i concorsi da bandire per la nomina a posti di Sanitari dipendenti da enti locali e per i concorsi da bandire per il conferimento di farmacie locali.

(B.U. 31 marzo 1969, n. 3).

Art. 1.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato.

Quali funzionari Medico e Veterinario, sono chiamati a far parte di tali Commissioni giudicatrici, rispettivamente il Medico regionale ed il Veterinario regionale.

Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione Regionale esercita le funzioni di Segretario delle predette Commissioni giudicatrici.

Art. 3.

In relazione all'articolo 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, i concorrenti ai posti di sanitari locali, oltre agli esami prescritti dalle vigenti norme di legge, devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame, le Commissioni giudicatrici sono integrate chiamando a farne parte due Professori insegnanti di lingua francese.

Ogni Commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale di lingua francese precede le altre prove ed i concorrenti i quali non conseguano in tale prova il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi sono esclusi dagli altri esami e sono dichiarati soccombenti nel concorso.

Art. 4.

Le attribuzioni conferite al Prefetto, al Medico provinciale e al Veterinario provinciale in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta Regionale.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi dal Presidente della Giunta Regionale, che approva, altresì, le graduatorie dei concorrenti.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento delle farmacie nel territorio della Valle d'Aosta sono composte dei seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta Regionale, o un Assessore da lui delegato, quale Presidente della Commissione;

b) il Medico Regionale;

c) un Professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di Cattedra universitaria della Facoltà di Farmacia;

d) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine locale dei Farmacisti.

Le funzioni di Segretario delle predette Commissioni giudicatrici sono esercitate da un funzionario di gruppo A della Amministrazione Regionale.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi interni, per titoli ed esami, indetti per la promozione ai posti di Coadiutore nei Reparti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi è richiesta, - oltre ai titoli e requisiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge -, una anzianità di servizio effettivo di un anno quale Assistente di ruolo nel Reparto stesso.

Per l'ammissione ai concorsi interni per titoli ed esami per la promozione ai posti di Direttore nei Reparti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi è richiesta, - oltre ai titoli e requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge -, una anzianità di servizio effettivo di un anno quale Coadiutore di ruolo nel Reparto stesso.

Art. 7.

Le norme della legge regionale 20 novembre 1952 n. 4 sono abrogate.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.