Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17

Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.

(B.U. 6 aprile 1993, n. 15).

Art. 1

(Istituzione anagrafe).

1. Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio regionale degli interventi in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria, presso i Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita l'anagrafe regionale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e delle aziende di allevamento.

Art. 2

(Obbligo di iscrizione delle aziende).

1. I proprietari o esercenti delle aziende di allevamento del bestiame di cui all'articolo 1 situate nel territorio regionale hanno l'obbligo di iscrivere la propria azienda presso i Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, indicando i dati anagrafici e fiscali dell'azienda, l'ubicazione, la tipologia di allevamento e i dati anagrafici e fiscali dei titolari.

Art. 3

(Iscrizione del bestiame e aggiornamento anagrafe).

1. L'iscrizione del bestiame all'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita delle aziende e della situazione sanitaria del bestiame, su segnalazione dell'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti e del Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL per gli esiti delle prove diagnostiche.

2. Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle segnalazioni di cui al comma 1, mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione dei seguenti elementi minimi: sigla, numero progressivo, specie, razza, mantello, sesso, data di nascita, azienda di appartenenza, situazione sanitaria.

3. I Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali trasmettono ogni sei mesi il quadro generale riepilogativo aggiornato della situazione dell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento all'AREV ed al Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL.

Art. 4

(Identificazione) (1)

1. I capi della specie suina ed equina sono identificati a cura dell'AREV secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.

2. I capi della specie bovina e ovi-caprina sono identificati, rispettivamente, entro venti giorni ed entro sei mesi dalla nascita dell'animale, e comunque prima che il capo lasci l'azienda di nascita, mediante l'apposizione di una marca auricolare provvista di microchip al padiglione auricolare sinistro e di una marca auricolare semplice al padiglione auricolare destro. Per la specie bovina, la marca auricolare è munita di un dispositivo per il prelevamento di campioni di materiale biologico.

3. Ai capi della specie bovina e ovi-caprina provenienti da altre regioni italiane o da stati esteri, sprovvisti di marca auricolare dotata di dispositivo elettronico, la marca auricolare di identificazione apposta al padiglione auricolare sinistro è sostituita con una provvista di microchip.

4. L'AREV, entro trenta giorni dall'identificazione, trasmette alla struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione all'anagrafe del bestiame.

Art. 5

(Validità ufficiale).

1. L'anagrafe regionale del bestiame istituita con la presente legge è la sola fonte ufficiale regionale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria.

2. I dati registrati all'anagrafe regionale possono essere sostitutivi delle certificazioni e registri previsti dalla normativa di cui al comma 1, con esclusione di quella sanitaria.

Art. 6

(Collegamenti).

1. L'anagrafe regionale costituisce la base per lo sviluppo di programmi rientranti nell'attività istituzionale di Enti ed Associazioni che operano nel settore zootecnico, lattiero-caseario e sanitario.

2. Gli Enti ed Associazioni interessati vengono collegati all'anagrafe regionale con le modalità e condizioni stabilite in apposita convenzione, da stipularsi tra l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali e gli Enti o Associazioni stessi.

Art. 7

(Commissione tecnica).

1. E' istituita una commissione tecnica avente i seguenti compiti:

a) definizione dei moduli e dei flussi delle informazioni da inserire all'anagrafe;

b) individuazione dei livelli di priorità per la consultazione e l'accesso agli archivi dell'anagrafe;

c) coordinamento dei programmi degli Enti ed Associazioni fruitori dell'anagrafe;

d) predisposizione della pubblicazione annuale dei dati concernenti il settore zootecnico e lattiero-caseario valdostano.

Art. 8

(Composizione) (2)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è composta dai seguenti soggetti, o loro delegati:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi zootecnici;

b) i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

c) il direttore dell'AREV.

2. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell'ente o dell'associazione interessati.".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 graverà sul Capitolo n. 42790 da istituirsi nella parte spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 con la seguente denominazione " Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento " e sul corrispondente capitolo del Bilancio per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà nel modo seguente:

a) per l'anno 1993 mediante riduzione di lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo 42800 del bilancio di previsione per l'anno 1993;

b) per l'anno 1994 mediante utilizzo per lire 100.000.000 delle disponibilità iscritte nel capitolo 42800 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. A decorrere dall'anno 1995 alla determinazione degli oneri si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta ".

Art. 10

(Variazione di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 42800 " Spese per attività zootecniche " L. 100.000.000

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.2.05.

Codificazione: 01.01.01.04.02.02.10.010.04.

Cap. 42790 (di nuova istituzione)

"Spese per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento " L. 100.000.000

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Identificazione)

1. Tutti i capi della specie di cui all'articolo 1 sono identificati a cura dell'AREV mediante l'apposizione di una marca auricolare entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, e comunque prima che questo lasci l'azienda di nascita, ed il successivo ricorso ad un tatuaggio o ad altro idoneo sistema ausiliario.

2. Per gli animali provenienti da altre regioni italiane o dall'estero è acquisita la marca auricolare, obbligatoria, già apposta, integrandola, ove questo non esista, con tatuaggio o altro idoneo sistema ausiliario di cui al comma 1.

3. L'AREV, entro 30 giorni dall'identificazione, trasmette ai Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, forestazione e risorse naturali l'elenco descrittivo degli animali identificati, ai fini della registrazione.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 30 ottobre 2012, n. 29.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Composizione commissione)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 è così composta:

a) Assessore regionale all'Agricoltura, forestazione e risorse naturali - o suo delegato - con funzioni di Presidente;

b) Dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali - o suo delegato;

c) Dirigente dell'Unità operativa di Sanità Animale del Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL - o suo delegato;

d) Direttore dell'AREV - o suo delegato.

2. La commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante dell'Ente o Associazione interessati.".