Legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 16 12 1992

Bollettino ufficiale 22 12 1992 n. 54

Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione.

Art. 1

1. L'articolo 88 (Commissione giudicatrice dei concorsi) della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 88

(Commissioni giudicatrici dei concorsi)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici o interni indetti per la nomina a posti di ruolo sono nominate con provvedimento della Giunta o del Consiglio, secondo la rispettiva competenza, e sono così composte:

a) da un componente di provata competenza in materia di pubblica amministrazione sorteggiato fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario pubblico appartenente alle qualifiche dirigenziali designato, di norma, tra i funzionari dell'Amministrazione regionale;

c) da almeno due membri esperti nelle materie oggetto delle prove di concorso sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale;

d) da un pubblico dipendente di qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale e/ o nazionale.

2. Per le prove preliminari di lingua francese, la commissione giudicatrice è integrata da uno o più esperti di lingua francese, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove, sorteggiati fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

3. Per i posti appartenenti alle qualifiche dirigenziali (dirigente o vicedirigente) e di ottava qualifica funzionale almeno uno dei membri esperti deve essere scelto fra docenti o ricercatori universitari.

4. In caso di mancanza di iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Presidenza della Giunta regionale e di mancata designazione del rappresentante da parte delle organizzazioni sindacali entro trenta giorni dalla data della comunicazione, la Giunta regionale provvede d'ufficio.

5. Il segretario delle commissioni giudicatrici è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore alla settima e, di norma, tra quelli del Servizio del personale.

6. Con il provvedimento di nomina dei membri effettivi delle commissioni giudicatrici sono altresì nominati, con l'osservanza delle stesse modalità, i commissari supplenti. 7. Nelle votazioni delle commissioni giudicatrici, a parità di voti, prevale quello del presidente.

8. I dirigenti dell'Assessorato o servizio per il quale è stato bandito il concorso non possono far parte della commissione giudicatrice corrispondente, limitatamente ai posti di dirigente, vicedirigente e di ottava qualifica funzionale.

9. Le commissioni giudicatrici dei concorsi possono essere integrate di un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sotto - commissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

10. La suddivisione in sotto - commissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi al concorso supera le trecento unità; a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a centocinquanta unità.

11. Limitatamente ai corsi - concorsi previsti per l'accesso alla qualifica vice - dirigenziale dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relative al personale regionale), la commissione esaminatrice è integrata da un docente del corso.

12. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse.

13. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita:

a) se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, comunque determinata;

b) qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 (Normativa in materia di contrattazione collettiva), sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento atto a disciplinare le procedure concorsuali, anche con riferimento alle materie, ed alle prove di esame ed al punteggio da attribuire ai titoli.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e c) l'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, contenenti i nominativi delle persone che possono svolgere le funzioni di presidente o di esperto delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Detti elenchi sono aggiornati ogni due

anni.

3. Nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del regolamento e degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale procede d'ufficio alla nomina delle commissioni giudicatrici nel rispetto della composizione stabilita dall'articolo 1 della presente legge, a prescindere dal sorteggio.

4. Per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa vigente all'atto dell'inizio della procedura concorsuale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.